Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:242
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
L. A. GEELHOED
presentate il 6 aprile 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]513/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Stato belga
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rechtbank van [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
(Interpretazione dell’art. 56, n. 1, CE – Restrizione derivante da una disposizione nazionale relativa all’imposta sul reddito – Dividendi nazionali e stranieri – Aliquota d’imposta uniforme – Onere d’imposta più elevato con riferimento a dividendi derivanti da azioni detenute in società stabilite in un altro Stato
membro – Tassazione alla fonte – Mancata imputazione – Libera circolazione dei capitali – Discriminazione)
I –
Introduzione
1. Nel procedimento pregiudiziale in esame il Rechtbank van [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])
chiede se sia in contrasto con l’art. 56 CE il fatto che uno Stato membro come il [OSCURATO:PERSONA] assoggetti i dividendi derivanti
da società aventi sede e, rispettivamente, non aventi sede sul suo territorio, alla stessa aliquota d’imposta, senza prendere
in considerazione, nella seconda ipotesi, l’imposta prelevata alla fonte nell’altro Stato membro.
2. Tale questione solleva nuovamente il problema della portata del divieto di cui all’art. 56 CE, relativo alle restrizioni alla
circolazione dei capitali, con riferimento alla tassazione dei dividendi e, indirettamente, il problema se il divieto contenuto
in questo articolo imponga di per sé agli [OSCURATO:PERSONA] membri di evitare la doppia tassazione giuridica (cioè la tassazione dello
stesso reddito due volte in capo allo stesso contribuente).
II –
Contesto giuridico
A –
[OSCURATO:PERSONA] franco–belga contro la doppia imposizione: contesto e norme rilevanti
3. Nel periodo rilevante, la [OSCURATO:PERSONA] attuava un cosiddetto sistema di «imputazione» della tassazione dei dividendi (la tassa
sulle società a livello societario veniva cioè parzialmente o interamente imputata all’imposta sul reddito dovuta sui dividendi
al livello degli azionisti, attraverso la concessione di un «
avoir fiscal
» – un credito di imposta – agli azionisti). Il sistema era di per sé inteso a ridurre la doppia tassazione economica, cioè
la tassazione dello stesso reddito due volte in capo a contribuenti diversi. Esso può essere contrapposto a sistemi «cedolari»
di tassazione dei dividendi (gli utili societari sono sottoposti alla tassa sulle società, ma i dividendi vengono tassati
come separata categoria di reddito, il che comporta una qualche riduzione della doppia tassazione economica), a sistemi «classici»
di tassazione dei dividendi (utili societari soggetti all’imposta sulle società, e utili distribuiti tassati nuovamente al
livello degli azionisti, il che comporta che non vi è esenzione dalla doppia tassazione economica) e a sistemi di «esenzione»
(reddito da dividendi esente dall’imposta sul reddito, il che comporta che non vi è doppia tassazione economica) (
2
).
4. L’art. 15, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA] contro la doppia imposizione conclusa tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] il 10 marzo 1964, come
modificata (in prosieguo: la «CDI franco–belga»), dispone che i dividendi pagati da una società stabilita in [OSCURATO:PERSONA] che conferirebbero
il diritto ad un credito d’imposta per imputazione («
avoir fiscal
») se ricevuti da residenti in [OSCURATO:PERSONA], conferiscono diritto a tale credito d’imposta anche ai residenti in [OSCURATO:PERSONA], previa
deduzione della ritenuta alla fonte calcolata all’aliquota del 15% sul dividendo lordo, consistente nell’importo del dividendo
distribuito maggiorato del credito d’imposta.
5. L’art. 19 A, n. 1, secondo comma, della CDI franco-belga stabilisce che, quando i dividendi vengono pagati da una società
stabilita in [OSCURATO:PERSONA] ad un [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] una società soggetta alla tassa sulle società, e quando questi
dividendi sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte in [OSCURATO:PERSONA], l’imposta belga dovuta sul loro ammontare, al netto
di tale ritenuta francese, sia ridotta: 1) di qualsiasi ritenuta alla fonte («
précompte mobilier
») imposta al tasso normale e 2) della quota forfettaria di imposta straniera («
quotité forfaitaire d’impôt étranger
»; in prosieguo: «QFIS») che è deducibile alle condizioni fissate dalla legge belga, purché la quota non sia inferiore al
15% di questo importo netto.
B –
Normativa fiscale belga applicabile
6. Nel periodo rilevante il [OSCURATO:PERSONA] attuava un sistema «cedolare» di tassazione dei dividendi, nel senso che ho precedentemente
chiarito. Dunque, l’art. 171 del CIR 92 (Codice delle imposte sui redditi del [OSCURATO:PERSONA] del 1992) deroga al normale regime delle
imposte sui redditi dei singoli del [OSCURATO:PERSONA] (in forza del quale tutto il reddito è considerato complessivamente e assoggettato
ad aliquote d’imposta progressive) e stabilisce, per determinate categorie di reddito, due distinte aliquote d’imposta. L’art. 171
dispone in particolare che i dividendi sono generalmente (
3
) assoggettati ad una speciale aliquota d’imposta del 25%.
7. L’art. 285 del CIR 92 disponeva, tra l’altro, che l’imputazione di una quota forfettaria di imposta straniera avrebbe potuto
essere effettuata, nel caso dei dividendi, soltanto per i dividendi allocati o attribuiti da società finanziarie.
III –
Antefatti e questione pregiudiziale
8. Il signor e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] erano, per tutto il periodo rilevante, residenti in [OSCURATO:PERSONA], soggetti in [OSCURATO:PERSONA] a tassazione
universale sulla totalità del loro reddito, incluso quello derivante da dividendi.
9. Nel 1995 e nel 1996, essi hanno ricevuto dividendi dalla società stabilita in [OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L, ed hanno beneficiato
di un credito per imputazione (
avoir fiscal
) sui detti dividendi dalle autorità fiscali francesi. Ai sensi dell’art. 15, n. 3, della CDI franco-belga, tale credito per
imputazione è stato trattato come reddito da dividendi, dal quale è stata dedotta una ritenuta francese del 15%. A seguito
della deduzione di tale ritenuta, l’importo del credito per imputazione ricevuto è stato di BEF 34 566 204 (pari a EUR 856 873,81)
per il 1995 e di BEF 7 137 702 (pari a EUR 177 831,43) per il 1996. Su tale reddito non veniva prelevato il
précompte mobilier
belga.
10. Denunciando questi proventi nella dichiarazione dei redditi per gli anni 1996 e 1997, il signor e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]
hanno chiesto, in un allegato alla detta dichiarazione, l’imputazione della QFIS (cui si fa riferimento all’art. 19A, n. 1,
secondo comma, della CDI franco-belga) per un ammontare del 15%.
11. Ai sensi dell’art. 171 del CIR 92, tale reddito veniva tassato all’aliquota del 25%. L’imputazione della QFIS non veniva concessa.
12. Il signor e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato questa decisione delle autorità fiscali belghe ([OSCURATO:PERSONA] I) dinanzi al Rechtbank van [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro in base al motivo che essa avrebbe violato l’art. 19A,
n. 1, secondo comma, della CDI franco-belga nonché l’art. 56 CE.
13. Con ordinanza 1º dicembre 2004, il Rechtbank van [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 56, n. 1, CE (art. 73 B, n. 1, del Trattato CE al momento dei fatti controversi) debba essere interpretato nel
senso che è vietata una restrizione derivante da una disposizione della normativa di uno Stato membro (nella specie il [OSCURATO:PERSONA])
relativa all’imposta sul reddito che assoggetta l’azionista ad una sola e medesima tariffa uniforme tanto per i dividendi
di azioni delle società stabilite in detto Stato membro quanto per i dividendi di azioni di società non stabilite nello stesso
Stato membro, senza ammettere tuttavia nei confronti dei dividendi di azioni di società non stabilite in detto Stato membro
un’imputazione dell’imposta alla fonte applicata nell’altro Stato membro».
IV –
Valutazione
14. Come osservazione preliminare, faccio notare che la questione presentata dal giudice nazionale solleva soltanto il problema
della compatibilità delle disposizioni della normativa belga in esame con l’art. 56 CE e non con l’art. 43 CE. Non risulta
chiaro dall’ordinanza di rinvio quale fosse la natura delle azioni detenute dal signor e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nella
[OSCURATO:PERSONA] al momento rilevante. Comunque, vorrei osservare che, come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, un
soggetto passivo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], che detiene una partecipazione nel capitale di una società stabilita in un
altro Stato membro che gli conferisce « una sicura influenza sulle decisioni della società» e gli consente di «indirizzarne
le attività», esercita il diritto di stabilimento ai sensi dell’art. 43 CE (
4
). È compito del giudice nazionale stabilire se tale criterio sia operante nel caso dei ricorrenti nel procedimento principale.
Se questo criterio non è soddisfatto, la normativa in questione deve essere valutata alla luce della compatibilità con l’art. 56 CE.
15. Nondimeno, nella presente causa, i principi di valutazione sono a mio avviso identici sia qualora si applichi l’art. 43 CE,
sia qualora si applichi l’art. 56 CE. Anche se farò principalmente riferimento in prosieguo alla compatibilità della legislazione
belga in esame con l’art. 56 CE (che è la questione presentata dal giudice nazionale), ne consegue che lo stesso ragionamento
si applicherebbe considerando l’art. 43 CE.
16. La questione consiste pertanto nello stabilire se sia in contrasto con l’art. 56 CE il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] applichi un’aliquota
d’imposta uniforme del 25% a tutti i dividendi percepiti da privati residenti sul suo territorio, qualunque sia la loro fonte,
rifiutando pertanto nella presente controversia di prendere in considerazione la ritenuta alla fonte del 15% prelevata su
tali dividendi nello Stato fonte, la [OSCURATO:PERSONA].
17. E’ costante giurisprudenza della Corte che, sebbene la tassazione diretta ricada nelle loro competenze, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono
nondimeno esercitare tale competenza in conformità al diritto comunitario (
5
). Come ho osservato nelle mie conclusioni nelle cause
[OSCURATO:PERSONA] in the ACT [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA]
, (
6
) vi è violazione degli artt. 43 CE e 56 CE nel caso in cui il diverso trattamento applicato dallo Stato membro interessato
ai suoi soggetti passivi non è conseguenza diretta e logica del fatto che, allo stadio attuale di evoluzione del diritto comunitario,
ai soggetti passivi si possono applicare in situazioni trasfrontaliere obblighi fiscali diversi da quelli che si applicano
per situazioni meramente interne.
18. In altri termini, i detti articoli vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali
che eccedono quelle risultanti inevitabilmente dal fatto che i sistemi fiscali hanno natura nazionale, a meno che tali restrizioni
non siano giustificate e proporzionate (
7
). Ciò significa in particolare che, per ricadere nella previsione delle disposizioni sulla libertà di circolazione del Trattato,
le discipline fiscali svantaggiose dovrebbero risultare da una discriminazione diretta od occulta derivante dalle norme di
un ordinamento e non meramente dalle divergenze o dalla ripartizione della competenza tributaria tra due o più sistemi di
[OSCURATO:PERSONA] membri, o dalla coesistenza di amministrazioni fiscali nazionali (
8
).
19. Nel caso di uno Stato membro che esercita una competenza tributaria universale (in quanto Stato di residenza), tale principio
comporta essenzialmente che il detto Stato deve trattare il reddito d’origine straniera dei suoi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in cui ha suddiviso la sua base imponibile. Nei limiti in cui esso abbia suddiviso la sua base imponibile in modo
tale che essa includa questo reddito di origine straniera – cioè considerandolo reddito imponibile – esso non deve discriminare
il reddito di origine straniera rispetto al reddito nazionale (
9
). In particolare, la sua legislazione non deve avere l’effetto che il reddito di origine straniera sia trattato meno favorevolmente
del reddito di origine nazionale. Ad esempio, nei limiti in cui uno Stato d’origine sceglie di ridurre la doppia tassazione
economica sui dividendi dei suoi residenti, esso deve disporre la stessa riduzione per i dividendi che costituiscono reddito
di origine straniera e per i dividendi nazionali, e deve prendere in considerazione a questo scopo l’imposta sulle società
pagata all’estero (
10
).
20. Nella controversia in esame, poiché nel periodo rilevante il signor e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] erano residenti in [OSCURATO:PERSONA],
il [OSCURATO:PERSONA] ha agito in quanto Stato di residenza nell’esercitare la propria autorità fiscale su di essi.
21. Appare chiaro che le disposizioni belghe in questione non discriminano direttamente tra dividendi di origine straniera e dividendi
di origine nazionale: con l’art. 171 del CIR, tutti i dividendi sono stati assoggettati alla speciale aliquota d’imposta sul
reddito del 25% (
11
). Aggiungerei che, a differenza di quanto avveniva in controversie quali
Manninen, Verkooijen
e
Lenz
(
12
)
,
nella presente causa il [OSCURATO:PERSONA] non ha scelto di ridurre la doppia tassazione economica su dividendi di origine nazionale
senza concedere la stessa riduzione sui dividendi di origine straniera: piuttosto, secondo il sistema cedolare della tassazione
dei dividendi adottato dal [OSCURATO:PERSONA], gli utili societari sono soggetti all’imposta sulle società e i dividendi (nazionali e
stranieri) sono soggetti ad un’imposta aggiuntiva come separata categoria di reddito.
22. Ciò lascia nondimeno aperta la questione se la normativa belga comporti una discriminazione indiretta – e cioè se, malgrado
sia giuridicamente applicabile allo stesso modo ai dividendi di origine straniera, essa abbia un effetto discriminatorio di
fatto. In altri termini, se tali disposizioni comportino restrizioni alla libera circolazione dei capitali in un modo che
eccede le restrizioni derivanti inevitabilmente dal fatto che i detti sistemi fiscali hanno natura nazionale.
23. Al riguardo, il signor e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostengono che il generale onere fiscale sui dividendi di origine francese
è di fatto maggiore di quello imposto sui dividendi di origine belga, in quanto i primi vengono assoggettati alla ritenuta
del 15% alla fonte (in [OSCURATO:PERSONA]), e sono poi soggetti alla tassa belga sui dividendi del 25%. Essi asseriscono che ciò causa
una restrizione alla libera circolazione dei capitali in modo contrario all’art. 56 CE.
24. Non trovo quest’argomento convincente per le seguenti ragioni.
25. In primo luogo, con riguardo ai fatti sottoposti alla Corte nella presente controversia, ritengo inconcepibile che si possa
asserire che l’effetto del regime fiscale belga, se visto nel contesto del regime fiscale francese ad esso collegato, consista
nel fatto che un [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di origine francese è trattato meno favorevolmente di un [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dividendi di origine belga. Piuttosto, è vero il contrario. Infatti, e in conformità all’art. 15,
n. 3, della CDI franco-belga, i dividendi pagati da una società stabilita in [OSCURATO:PERSONA], che conferirebbero il diritto ad un
avoir fiscal
(credito di imposta per imputazione) se ricevuti da residenti in [OSCURATO:PERSONA], conferiscono un diritto allo stesso credito anche
ai [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]
concesso dalla [OSCURATO:PERSONA], che faceva parte del sistema francese di imputazione istituito ai fini della riduzione della doppia
tassazione economica dei dividendi, ammontava al 50% del dividendo distribuito. Perciò, sebbene il dividendo distribuito e
l’
avoir fiscal
erano ciascuno soggetto alla ritenuta del 15% da parte della [OSCURATO:PERSONA], l’effetto reale dell’operazione del sistema francese
consisteva nel fatto che gli azionisti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] più alto nel caso dei dividendi di origine
francese che non nel caso di un importo esattamente identico di dividendi distribuiti da una società belga. Ciò può essere
illustrato nel modo seguente, per adottare l’esempio fornito dal governo belga:
Dividendo di origine francese
Dividendo di origine belga
Dividendo lordo
1000,00
1000,00
15% Ritenuta alla fonte francese
- 150,00
____
850,00
50% credito d’imposta
500,00
15% ritenuta alla fonte francese
- 75,00
____
425,00
Importo globale soggetto all’imposta belga sui dividendi del 25%
1275,00
1000,00
25% imposta belga sui dividendi
- 318,75
- 250,00
Dividendo netto dopo il prelievo
956,25
750,00
26. Risulta chiaro da quanto precede che i [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di origine francese non sono trattati in
modo sfavorevole a confronto di coloro che ricevono dividendi di origine belga; al contrario, l’effetto combinato dei sistemi
fiscali della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] comporta che nel complesso essi sono avvantaggiati. Pertanto, non sussiste alcuna questione
di restrizione o di discriminazione ai sensi dell’art. 56 CE. Piuttosto, la presente controversia costituisce una buona illustrazione
dei rischi che possono sorgere, nel valutare se la legislazione di uno Stato membro ottempera alle disposizioni del Trattato
sulla libera circolazione, quando si esamina la situazione di un operatore economico individuale nel contesto di una sola
legislazione o di un solo aspetto di tale legislazione. Tale metodo rischia di mancare di cogliere la realtà del contesto
economico nel quale quell’operatore agisce ed il complessivo equilibrio raggiunto tra Stato di residenza e Stato fonte nel
ripartire la competenza fiscale (
13
).
27. Sebbene l’attuale (favorevole) effetto del contesto normativo per il signor e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sia a mio avviso
decisivo per i fatti della presente controversia, vorrei esporre le seguenti osservazioni complementari.
28. Nel caso in cui il sistema francese non avesse disposto per la distribuzione dell’
avoir fiscal
ai [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di origine francese, si sarebbe prodotto il risultato – a parità di condizioni
– di una doppia tassazione giuridica di tali residenti, che significa potenzialmente un onere fiscale globalmente maggiore
per essi a confronto con i residenti belgi che ricevono dividendi di origine belga.
29. Tale potenziale svantaggio per i residenti belgi che ricevono dividendi francesi non risulterebbe comunque da una violazione
delle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione da parte del [OSCURATO:PERSONA].
30. Sotto questo profilo, vorrei ricordare che le disposizioni sulla libera circolazione del Trattato, come tali, non obbligano
gli [OSCURATO:PERSONA] di residenza a ridurre una doppia tassazione giuridica che deriva dalla dislocazione della base imponibile tra due
[OSCURATO:PERSONA] membri.
31. Come ho osservato nelle mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA]
, la possibilità della doppia tassazione giuridica, in assenza di regole di priorità tra gli [OSCURATO:PERSONA] interessati, costituisce
conseguenza inevitabile del metodo, generalmente riconosciuto ai sensi della normativa tributaria internazionale, di ripartire
la competenza tributaria tra gli [OSCURATO:PERSONA] – cioè la distinzione tra tassazione dello Stato di residenza (tassazione universale
dei residenti) e tassazione dello Stato fonte (tassazione territoriale dei non residenti) (
14
). Ai sensi del diritto comunitario, il potere di effettuare la scelta dei criteri e la ripartizione della competenza tributaria
appartengono esclusivamente agli [OSCURATO:PERSONA], che obbediscono al diritto tributario internazionale. Al momento, non è possibile
riscontrare nel diritto comunitario criteri alternativi, né basi per stabilire simili criteri.
32. In tal senso, nella sentenza
Gilly
, dopo aver osservato che l’attribuzione della competenza tributaria sulla base della nazionalità non può di per sé essere
considerata discriminatoria, la Corte ha riconosciuto che ciò «discend[e], in mancanza di misure di unificazione o di armonizzazione
nell’ambito comunitario, in particolare in forza dell’art. [293], secondo trattino, del Trattato, dalla competenza che hanno
le parti contraenti a stabilire, al fine di eliminare le doppie imposizioni, i criteri di ripartizione fra esse del loro potere
impositivo. Sempre ai fini della ripartizione della competenza tributaria, non è illogico che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si ispirino
alla prassi internazionale e al modello di convenzione elaborato dall’OCSE (…)» (
15
). La Corte ha confermato questo ragionamento, tra l’altro, nella sua sentenza
D
(
16
).
33. Poiché in materia di priorità di tassazione il principio di diritto tributario internazionale generalmente riconosciuto è
quello della «titolarità del paese fonte» (cioè la priorità del diritto di tassare il reddito prodotto nel paese fonte appartiene
allo Stato fonte), ove si tratti di ridurre la doppia tassazione giuridica, è, in genere, competente lo Stato di residenza.
Spetta a tale Stato scegliere se e come esso intenda disporre tale riduzione (
17
) – ad esempio utilizzando un sistema di esenzioni o di crediti (
18
).
34. A questo fine, nella sentenza
Gilly
, la Corte ha osservato che le disposizioni sulla libera circolazione del Trattato non obbligano uno Stato membro a ridurre
la doppia tassazione:
«Anche se l’eliminazione della doppia imposizione all’interno della Comunità figura (…) tra gli obiettivi del Trattato, si
deve tuttavia constatare che a tutt’oggi, a prescindere dalla [OSCURATO:PERSONA] 23 luglio 1990, relativa all’eliminazione delle
doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225, pag. 10), nessuna misura di unificazione
o di armonizzazione diretta ad eliminare le doppie imposizioni è stata adottata nell’ambito comunitario e che gli [OSCURATO:PERSONA] membri
non hanno stipulato, in forza dell’art. 220 del Trattato, nessuna convenzione multilaterale in materia» (
19
).
35. A fini analoghi, la Corte ha osservato che il secondo trattino dell’art. 293 CE – che stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono,
nei limiti del necessario, avviare negoziati tra loro intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, l’eliminazione della
doppia imposizione fiscale nell’ambito della Comunità – non è direttamente efficace. Piuttosto, questa disposizione indica
semplicemente che l’abolizione della doppia tassazione nella Comunità figura tra gli obiettivi del Trattato, ma non prevede
un obbligo assoluto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di conseguire questo obiettivo (
20
).
36. Ne consegue, che il semplice fatto che uno Stato di residenza come il [OSCURATO:PERSONA] possa non avere scelto di ridurre la doppia tassazione
giuridica sui dividendi non sarebbe, di per sé, in contrasto con gli artt. 43 CE o 56 CE, nei limiti in cui il detto Stato
abbia soddisfatto l’obbligo di evitare discriminazioni tra dividendi di origine straniera e dividendi di origine nazionale
nell’esercizio della sua competenza tributaria, obbligo che ho sottolineato in precedenza. Qualsiasi distorsione di attività
economiche che derivi da tale scelta risulterebbe dal fatto che diversi sistemi fiscali, al presente stadio di evoluzione
del diritto comunitario, devono coesistere, il che può essere svantaggioso per gli operatori economici in alcuni casi e vantaggioso
in altri (
21
).
37. Aggiungerei che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] violi o non violi i suoi obblighi ai sensi della CDI franco-belga, non concedendo l’imputazione
della ritenuta alla fonte francese del 15%, non comporta a mio avviso alcuna differenza per quanto riguarda la detta conclusione.
La valutazione della compatibilità della normativa belga con tale CDI, ed il potenziale effetto di una violazione ai sensi
del diritto nazionale, costituisce esclusiva competenza del giudice nazionale (
22
). È inutile dire che il fatto che la normativa di uno Stato membro possa essere coerente o richiesta dalle disposizioni applicabili
dalla CDI non significa, di per sé, che tale situazione sia conforme alle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione:
è giurisprudenza costante della Corte che, nell’esercitare il loro potere impositivo come attribuito dalle diverse convenzioni
sulla doppia imposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono nondimeno attenersi al divieto di discriminazione contenuto negli artt. 43 CE
e 56 CE (
23
).
38. Neppure posso accogliere l’argomento proposto dal signor e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui deriverebbe dalla direttiva
relativa agli interessi sul risparmio che il venir meno da parte del [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo di porre rimedio alla doppia tassazione
giuridica sia in contrasto con l’art. 56 CE (
24
). Tale direttiva, il cui art. 14, n. 1, esige esplicitamente che lo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo del
risparmio «assicur[i] (…) l’eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall’applicazione della ritenuta
alla fonte», di cui all’art. 11 della direttiva, è un buon esempio dell’eliminazione espressa, da parte del legislatore comunitario,
di quanto io ho altrove definito una «quasi–restrizione» (una distorsione risultante dalla coesistenza di sistemi fiscali
separati) in uno specifico settore di tassazione diretta. Come ho osservato nelle mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA]
, le cause e le caratteristiche di queste quasi–restrizioni implicano che esse possano essere eliminate soltanto mediante
l’intervento del legislatore comunitario, in assenza del quale si deve ritenere che esse ricadano al di fuori dell’ambito
di applicazione delle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione (
25
). Nella presente fattispecie, non esiste alcuna normativa comunitaria che abbia eliminato tali quasi–restrizioni.
39. Vorrei osservare infine che, anche se ai residenti belgi non fosse stato concesso l’
avoir fiscal
francese, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in ogni caso soggetta all’obbligo dello Stato fonte di garantire che, nei limiti in cui la doppia
tassazione economica sui dividendi prodotti risultava dall’esercizio della sua competenza tributaria (ad esempio, laddove
lo Stato fonte assoggetta gli utili societari in primo luogo alla tassa sulle società e poi all’imposta sul reddito a seguito
della distribuzione di essi), venisse concessa su tali dividendi una riduzione equivalente a quella che verrebbe concessa
sui dividendi pagati a [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] principio che i benefici fiscali concessi dallo Stato fonte ai
non residenti devono essere equivalenti a quelli concessi ai residenti, nei limiti in cui lo Stato fonte eserciti peraltro
un’equivalente competenza tributaria su entrambe le categorie (
26
).
V –
Conclusione
40. Per queste ragioni, sono dell’opinione che la Corte debba risolvere la questione sollevata dal Rechtbank van [OSCURATO:PERSONA]
te [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente:
L’art. 56, n. 1, CE non vieta una restrizione derivante da una disposizione della normativa di uno Stato membro relativa all’imposta
sul reddito, quale la normativa del [OSCURATO:PERSONA] in causa nella presente fattispecie, che assoggetta ad una sola e medesima aliquota
d’imposta uniforme tanto i dividendi delle società stabilite in detto Stato membro quanto i dividendi delle società non stabilite
nello stesso Stato membro, senza ammettere in questo secondo caso un’imputazione dell’imposta alla fonte applicata nell’altro
Stato membro.
1
– Lingua originale: l'inglese.
2
– V., inoltre, la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] europeo
– Tassazione dei dividendi delle persone fisiche nel mercato interno, COM (2003) 810 def., e le mie Conclusioni 23 febbraio
2006, causa C-374/04,
[OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-0000, paragrafi 4-7.
3
– Ad eccezione di quelli disciplinati dall'art. 269, nn. 2 e 3, del CIR 92.
4
– V. sentenza 13 aprile 2000, causa C-251/98,
Baars
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2787, punto 22) e le mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA]
, cit., paragrafi 26-30.
5
– V., ad esempio, la sentenza 13 dicembre 2005, causa C‑446/03,
Marks & Spencer
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑0000, punto 29, e giurisprudenza ivi richiamata).
6
– Conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA]
, paragrafi 32 e segg., e conclusioni 6 aprile 2006, causa C‑446/04,
[OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA]
, paragrafi 37 e segg.
7
– V., per un'analisi più approfondita al riguardo, paragrafi 31-54 delle mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the
ACT [OSCURATO:PERSONA]
, cit. alla precedente nota 2.
8
– Ibid., paragrafo 55.
9
– Ibid., paragrafo 58.
10
– Ibid., paragrafo 58. V. sentenze 7 settembre 2004, causa C-319/02,
Manninen
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7477); 6 giugno 2000, causa C‑35/98,
Verkooijen
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4071); 15 luglio 2004, causa C‑315/02,
Lenz
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7063).
11
– Nel caso dei dividendi di origine belga, l'aliquota finale dell'imposta sui dividendi del 25% veniva prelevata nella forma
di un «précompte mobilier» trattenuto dalla società che effettuava la distribuzione dei detti dividendi. L'aliquota d'imposta
definitiva per i dividendi stranieri e nazionali era, comunque, identica.
12
– V., ad esempio, le sentenze
Manninen
,
Verkooijen
e
Lenz
, cit. alla precedente nota 10.
13
– V. le mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA]
, cit. alla precedente nota 2, paragrafo 72.
14
– V. le mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA]
, cit. alla precedente nota 2, paragrafi 48 e segg.
15
– V. sentenza 12 maggio 1998, causa C‑336/96,
Gilly
, ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2793, punti 30 e 31). V. anche sentenza 21 settembre 1999, causa C‑307/97,
Saint‑Gobain
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6161, punto 57).
16
– V. sentenza 5 luglio 2005, causa C‑376/03, D ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑0000, punti 50-53).
17
– V. le mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA]
, cit. alla precedente nota 2, paragrafo 51. V. anche il Modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione dei redditi
e dei capitali, con commento agli articoli, OCSE, Parigi, 197, come riveduto.
18
– Nel caso del metodo dell'esenzione, lo Stato di residenza del contribuente esenta il reddito di fonte straniera dei suoi
residenti, sulla base del fatto che tale reddito è già stato tassato nello Stato «fonte» (cioè lo stato in cui il reddito
è stato guadagnato). Nel caso del metodo di credito per evitare la doppia tassazione, comunque, i contribuenti che percepiscono
un reddito di fonte straniera vengono tassati nel loro Stato di residenza sul loro reddito universale, che include il reddito
di fonte straniera, ma possono farsi accreditare la tassa pagata nello Stato fonte sulla tassa dello Stato di residenza relativa
a questo reddito di fonte straniera.
19
–
V. sentenza
Gilly,
cit. alla precedente nota 15, punto 23. V. anche sentenza D, cit. alla precedente nota 16, punti 50 e 51.
20
– V. sentenza
Gilly
, cit. alla precedente nota 15, punto 16.
21
– V. le mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA]
, cit. alla precedente nota 2, paragrafo 38.
22
– V., per analogia, le conclusioni dell'avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] nella causa
Gilly
, citata alla precedente nota 15, paragrafo 25, in cui si osserva che la Corte non può giudicare della compatibilità con il
diritto comunitario delle disposizioni di una CDI, né può effettuare un'interpretazione di tali disposizioni, come parti di
«una convenzione bilaterale concernente una materia (…) sottratta alle competenze della Comunità e la cui regolamentazione
spetta esclusivamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri».
23
– V., ad esempio, quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza 19 gennaio 2006, causa C‑265/04,
Bouanich
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑0000, punto 56), e le sentenze della Corte 12 dicembre 2002, causa C‑385/00,
[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11819, punti 93 e 94), e
Saint‑Gobain
, cit. alla precedente nota 15, punti 57 e 58.
24
– Direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti
di interessi (GU L 157, pag. 38).
25
– V. la precedente nota 2, paragrafo 38.
26
– V. le mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA]
, cit. alla precedente nota 2, paragrafi 69 e 70; sentenza
Saint‑Gobain
, cit. alla precedente nota 15; sentenze 28 gennaio 1986, causa C‑270/83,
Commissione/[OSCURATO:PERSONA]
(«[OSCURATO:PERSONA]») ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 273); 13 luglio 1993, causa C-330/91,
Commerzbank
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4017); 15 maggio 1997, causa C‑250/95,
Futura
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2471). Come ho osservato nella causa ACT, uno Stato membro nella posizione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, a mio avviso,
la discrezionalità di garantire l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi delle disposizioni sulla libera circolazione del
Trattato mediante disposizioni contenute in una CDI (v. paragrafo 70 di quelle conclusioni e la sentenza della Corte nella
causa
Bouanich
, cit. alla precedente nota 23, punto 51). Ad ogni modo non vi sarebbe alcuna possibilità di sostenere che lo Stato di residenza
abbia violato i suoi obblighi ai sensi della CDI venendo meno all'obbligo di ridurre la doppia tassazione economica di cui
trattasi (v. le mie conclusioni nella causa ACT, paragrafo 71).