CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furti in abitazione aggravati, consumati e tentati, commessi in Maruggio e Manduria il 10.3.2021, nonché per la contravvenzione prevista dall'art. 707 cod. pen. e per la ricettazione di alcuni beni di provenienza furtiva, accertate nel medesimo contesto. Ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascritti, per il primo dei quali (furto in abitazione consumato e continuato) vi era stato arresto in flagranza ed applicazione di misura cautelare personale, il giudice di primo grado aveva riconosciuto all'imputato, gravato da recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza. Alla Corte di appello, l'odierno ricorrente aveva in particolare devoluto la cognizione sull'affermazione di responsabilità per i reati contestati nei capi B e D (furto tentato e ricettazione), nonché sulla qualificazione giuridica del reato di cui al capo A (nei termini, cioè, di furto tentato anziché, come ritenuto dal Tribunale, consumato), reato rispetto al quale non veniva contestato il giudizio di responsabilità. Inoltre, erano devoluti i punti della prima decisione in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. Nei confronti della citata sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurazione dei fatti indicati nel capo A quali delitti consumati. Si tratterebbe invece di furti tentati, commessi in rapida successione tra loro, mentre l'imputato era sottoposto a controllo e pedinamento da parte delle forze dell'ordine, che lo avrebbero seguito ininterrottamente dalle ore 17.40 del 10 marzo 2021 - prima dell'inizio delle azioni criminose - fino alle ore 20.10, momento dell'arresto: ciò risulterebbe dal relativo verbale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per i furti tentati di cui al capo B. Il ricorrente, che ricorda di aver ammesso la propria responsabilità per i soli fatti di cui al capo A, denuncia l'illogicità della sentenza che gli ha addebitato i reati di cui al capo B solo sulla base della contestualità spazio-temporale rispetto ai reati oggetto di arresto in flagranza. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per la ricettazione di cui al capo D. Il reato presupposto sarebbe stato semplicemente presunto dai giudici del merito, che invertendo l'onere della prova avrebbero valutato a carico dell'imputato l'omessa giustificazione, da parte sua, del possesso dei beni indicati nel capo d'imputazione, beni di uso comune mai reclamati da alcuno. 2.4. Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai criteri di commisurazione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, che deduce violazione o erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen., è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 1.1. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186, in tema di furto in supermercato, hanno affermato il principio secondo cui il monitoraggio della condotta in corso di esecuzione, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale, ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. In particolare, è stato rilevato come debba ritenersi acquisito che «l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo». Nel caso sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite, l'impossessamento della refurtiva era avvenuto sotto gli occhi dell'addetto alla vigilanza, che era materialmente intervenuto solo una volta che gli autori del fatto avevano superato le casse, avendo però la possibilità di interrompere prima di quel momento l'azione criminosa. In un caso recente, relativo ad un furto in abitazione avvenuto sotto il controllo delle forze di polizia che però, come nella fattispecie scrutinata dalle Sezioni Unite, hanno deciso di intervenire dopo l'impossessamento, la Corte di cassazione ha effettivamente ravvisato la violazione di legge nella decisione che aveva qualificato il fatto come reato consumato (Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969), proprio perché era stato accertato che le forze dell'ordine avessero seguito a vista gli autori dell'azione criminosa, a qualche decina di metri di distanza, senza mai perdere il controllo su di loro da prima dell'intrapresa criminale fino al momento dell'arresto, grazie ad un sistema di localizzazione satellitare. Dunque, in tal caso, la Corte ha considerato che «le forze dell'ordine ben avrebbero potuto interrompere l'attività criminosa in corso, monitorata in tutta la sua evoluzione, non potendo la discrezionalità investigativa influire sulla qualificazione della fattispecie». Analogo è il caso esaminato da questa stessa Sezione con la sentenza n. 36216 del 23/06/2022, Canalicchio: gli operanti avevano visto l'azione furtiva (impossessamento di un'autovettura e carico della stessa su un furgone) ed erano intervenuti solo a reato consumato. Quando, però, l'intervento delle forze dell'ordine non è in grado di impedire l'impossessamento della refurtiva da parte dell'autore del furto, per esempio perché si tratta di un intervento occasionale ovvero immediatamente successivo al fatto oppure perché, come nel caso di specie, le forze dell'ordine non hanno avuto la possibilità di seguire l'evoluzione dell'iter criminis dovendo ad un certo punto interrompere l'osservazione, ripresa solo una volta conseguito il profitto, il reato è consumato. Nei casi sopra citati, da una scelta discrezionale delle forze dell'ordine dipendeva, come ha osservato efficacemente la sentenza Botchorishvili, la qualificazione di un fatto-reato come delitto consumato ovvero come delitto tentato: situazione che si verifica quando le forze dell'ordine stesse assistano direttamente ad atti idonei e diretti in modo inequivoco a conseguire l'impossessamento (avendo la possibilità concreta di intervenire in quel momento o di attendere, senza perdere di vista l'autore del reato).Nel caso di specie, invece, le sentenze di merito hanno certamente dato atto di un interesse investigativo concretizzatosi in un servizio di osservazione (precedente, dunque, alla commissione del reato); ma quel servizio di osservazione si è poi interrotto, per condivisibili esigenze di indagine dovute anche alla particolare conformazione del territorio che rendeva imprudente l'ingresso nelle stradine della contrada in cui si sono svolti i fatti. Al momento in cui l'osservazione diretta da parte della polizia si è arrestata, l'imputato non aveva realizzato ancora atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. La polizia si è nuovamente imbattuta nell'imputato solo dopo che costui aveva consumato il reato. Ciò, appunto, distingue il caso in esame dai due, sopra citati, nei quali la Corte di cassazione aveva censurato le decisioni di merito che avevano fatto dipendere da decisioni discrezionali della polizia giudiziaria la qualificazione giuridica del reato. E, naturalmente, ai fini della consumazione del reato non rileva la durata dell'impossessamento, cioè della signoria sulla cosa sottratta, che può anche avere una durata minima (Sez. 5, n. 36022 del 14/07/2022, Borisov, Rv. 283649; Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Shehi, Rv. 279134) e persino non comportare l'allontanamento dal luogo di commissione del fatto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544; Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088). 1.2. Le argomentazioni del ricorrente, che richiedono un'inammissibile rivalutazione del fatto, in realtà nemmeno contrastano efficacemente la ricostruzione operata dai giudici di merito, perché si limitano ad osservare che le forze dell'ordine avrebbero descritto esattamente le strade nelle quali l'imputato aveva fatto ingresso: circostanza che non modifica le conclusioni raggiunte, dal momento che, come si ripete, al momento in cui la polizia ha dovuto interrompere l'osservazione a distanza (irrilevante essendo il fatto che essa abbia descritto con precisione le strade sino ad allora percorse), non era stato ancora posto in essere un sicuro e chiaro tentativo di furto in abitazione, ma erano state compiute solo condotte ad esso prodromiche e di dubbia interpretazione. 2. Il secondo motivo è anzitutto inammissibile per difetto di specificità e, comunque, per manifesta infondatezza. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere l'inammissibilità, per difetto di specificità, dei ricorsi presentati prospettando vizi di motivazione dei provvedimenti impugnati, i cui motivi siano enunciati - come nella specie - in forma perplessa o alternativa (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv 248037). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata: del resto, è evidente che i diversi vizi non possono coesistere con riferimento a ciascuna parte della motivazione, dal momento che, se la motivazione manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante, mentre il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall'art. 8 I. n. 46 del 2006, che ha novellato l'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è specificamente connotato rispetto alla manifesta illogicità. Il ricorrente cita espressamente un singolo passaggio della motivazione della sentenza impugnata (contenuto a pagina 7 della sentenza di appello) e, rispetto ad esso, denuncia contemporaneamente tutti i vizi motivazionali previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con le inevitabili conseguenze appena evidenziate. 2.2. In ogni caso, con riferimento al capo B la sentenza della Corte di appello è logicamente motivata ed ineccepibile laddove valorizza: i controlli eseguiti con esito negativo, presso le abitazioni che di lì a poco sarebbero state prese di mira, dai rispettivi proprietari; i tentativi di furto posti in essere immediatamente dopo; la sicura presenza dell'imputato nei luoghi, dove contestualmente ha commesso i fatti di cui al capo A, da lui stesso ammessi; il possesso da parte sua degli arnesi di cui al capo C, perfettamente idonei a realizzare la forzatura delle serrature nei termini indicati nel capo B.3. Considerazioni analoghe a quelle appena svolte valgono per il terzo motivo, inerente al capo D (ricettazione): motivo, dunque, parimenti inammissibile. Oltre a quanto già osservato con riferimento alla genericità di motivi alternativi, occorre considerare che nel caso concreto, lungi dal limitarsi a presunzioni inaffidabili, la Corte di appello ha correttamente argomentato in ordine alla prova della provenienza furtiva dei beni indicati, ed in particolare dei cinque televisori, sulla base: dell'assenza di documentazione circa la loro provenienza; dell'implausibilità delle giustificazioni fornite; della massima di esperienza, affidabile, secondo la quale una persona in condizioni economiche e di salute definite «drammatiche» non destina le sue poche risorse all'acquisto di ben cinque televisori, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit. 4. L'ultimo motivo lamenta vizi di motivazione in ordine alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma in realtà la pena è stata commisurata nel minimo edittale e le attenuanti invocate sono state applicate (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata). Evidente, dunque, l'inammissibilità del motivo. 5. Il ricorso è dunque inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichi