CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 28168/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andriail [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andriail [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Trani, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, preso atto della concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2.Contro tale sentenza ricorreva il difensore degli imputatiche deduceva: 2.1.violazione di legge (art. 133 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio,tenuto conto che le circostanze emerse dal procedimento avrebbero dovuto condurre all'applicazione di una pena più lieve. 3.Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 4.Alla dichiarata inammissibilità deiricorsi consegue, per il disposto dell’ art. 616 co d. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila. P.Q.M Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 27 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]