CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03169/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza della Corte di appello di Roma oggetto di ricorso, datata 01.04.2025, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rideterminando la pena nei suoi confronti, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale quanto al trattamento sanzionatorio, in anni due di reclusione, con corrispondente riduzione anche della durata delle pene accessorie fallimentari, revocando l'iinterdizione dai pubblici uffici di cui all'art. 29 cod. pen. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita il 10 gennaio 2013; è stato assolto invece dal reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B). È stata esclusa l'aggravante della continuazione fallimentare sin dal primo grado e quella della rilevante gravità del danno all'esito del giudizio di appello, con conseguente applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, senza il giudizio precedente di bilanciamento. Le condotte distrattive accertate si riferiscono a tre diverse situazioni: la differenza tra il dato di bilancio 2012, pari a 3.379,40 euro, e la disponibilità bancaria rinvenuta pari a 2000 euro. la dazione di 1.140.000 euro alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente medesimo legale rappresentante e sede della fallita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mediante una fattura unica (n. 4 del 2010) per operazioni oggettivamente inesistenti accertate dall'Agenzia delle Entrate di Roma; la distrazione della somma di 315.789,50 euro, relativa a pagamenti eseguiti in contanti o con prelevamenti dai conti bancari o disposizione di bonifici negli anni 2011 e 2012 a favore di soggetti e società collegate alla fallita e ai suoi rappresentanti e soci ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., D'[OSCURATO:PERSONA]), senza che sia stata prodotta alcuna fattura e giustificazione di spesa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi. 2.1. La prima ragione di censura denuncia vizio di motivazione carente, manifestamente illogica e contraddittoria, nonché travisamento della prova quanto alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, basata sulle mere risultanze formali del bilancio circa l'appostazione di somme non rinvenute, condotta distrattiva dal valore minimale, pari a 2.379,40 euro, tale da rendere inoffensiva l'azione e, comunque, giustificabile la discrasia tra quanto indicato in bilancio e quanto ritrovato sul conto corrente sociale: si tratta di una differenza giustificabile con la mancata documentazione di minime spese di rappresentanza verso committenti, dipendenti, fornitori, collaboratori - valutata di 8 euro al giorno per 300 giorni in un anno - e completamente compatibile con le dimensioni dell'impresa. Il travisamento riguarderebbe l'affermazione della sentenza impugnata circa la cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal Registro delle imprese, laddove invece la cancellazione aveva interessato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società cartiera riferibile all'imputato, emittente di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, alla quale è stata indirizzata la somma di 1.140.000 euro che si contesta distratta dal patrimonio della fallita. Tale travisamento ha inciso sull'apparato motivazionale in modo significativo, sicché l'affermazione di responsabilità è viziata da tale dato errato. Inoltre, la motivazione circa la dazione che si è ritenuta sottratta alla fallita è generica e inadeguata a sostenere la prova della distrazione; il motivo specifico proposto con l'atto di appello non è stato trattato dalla sentenza impugnata che, pertanto, sul punto è omissiva, non avendo neppure valutato la testimonianza del curatore, da cui si può evincere che non è stato fatto alcun riscontro sul se la fattura finale fosse riferita a una dazione effettivamente elargita. Né è sufficiente il richiamo alla fattura dalla quale si è desunta la distrazione, visto che si tratta di un documento solo con finalità tributarie e non idoneo a costituire prova dell'effettivo pagamento. Si contesta anche la prova dell'ulteriore condotta distrattiva per 315.789,50 euro relativa a pagamenti eseguiti in contanti o con prelevamenti dai conti bancari o disposizione di bonifici negli anni 2011 e 2012 a favore di soggetti e società collegate alla fallita e ai suoi rappresentanti e soci. La prova e la motivazione fornita su di essa dalla sentenza impugnata sarebbero carenti perché basate sul generico richiamo agli estratti conto bancari e ai prelievi bancari, senza alcuna specifica rendicontazione sull'entità delle singole operazioni e sulle loro collocazioni cronologiche, né sulle eventuali causali di tali movimentazioni di danaro dal patrimonio della fallita. Si lamenta la mancata valutazione delle dichiarazioni rese al riguardo dal curatore fallimentare, che nella loro laconicità e imprecisione denotano la mancanza di prova certa della distrazione. Si sottolinea la distonia dell'affermazione di responsabilità del ricorrente rispetto ai principi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accertamento della precedente disponibilità dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 cod. civ. dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate, cée anche nel silenzio del fallito, nella loro intrinseca attendibilità (si cita Sez. 5, n. 55805 del 2018, Rv. 274621). 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla prova dell'elemento soggettivo del reato, che si denuncia insussistente, mentre sarebbe stata omessa la risposta al corrispondente motivo di appello. 2.3. E' stata ammessa la trattazione orale del processo con provvedimento della Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, al limite dell'inammissibilità. 2. Il primo motivo è privo di pregio. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ammette pacificamente che il bilancio possa costituire fondamento di prova della precedente disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa, sempre che esso sia attendibile intrinsecamente perché redatto in conformità alle prescrizioni di legge (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Mantella, Rv. 281181). Né la sentenza evocata nel ricorso (Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, Be.Ma s.r.I., Rv. 274621) smentisce tale principio, poiché essa si limita, assai condivisibilmente, a segnalare l'esigenza che l'affidabilità dei bilanci non sia data per presunta ma costituisca parte dell'accertamento del giudice, cosa avvenuta nel caso del ricorso al centro dell'esame del Collegio. Nel caso di specie, invero, il bilancio è risultato affidabile, tanto che nessuna rimostranza in tal senso è stata fatta dallo stesso ricorrente, neppure in sede di giudizio di appello. Dal riscontro con la presenza di un'iscrizione in bilancio di una rimanenza pari a poco più di duemila euro, la Corte di appello, quindi, legittimamente ha ritenuto distratta tale somma (contestata alla lettera "a" del primo capo di imputazione), non rinvenuta, non potendo valere in senso scriminante la scarsa entità del valore sottratto. 2.2. Sono infondate anche le censure riferite alla condotta distrattiva di cui alla lettera "h" del primo capo di imputazione e al travisamento dovuto al fatto che la sentenza di appello dà per cancellata dal registro delle imprese la società fallita, piuttosto che, come accaduto nella realtà, la società beneficiaria dei rilevanti pagamenti di somme da parte dell'azienda in decozione, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avente medesimo legale rappresentante e sede della fallita e risultata società "cartiera" a seguito di accertamento dell'Agenzia delle entrate sulle fatture emesse e risultate oggettivamente inesistenti. Ed infatti, sebbene la sentenza impugnata lasci trapelare effettivamente l'equivoco sulla circostanza che ad essere stata cancellata dal Registro delle imprese sia stata la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non la fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., il ricorso non evidenzia la decisività di tale travisamento, nel senso di spiegare come esso sia stato idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio della Corte di appello (posto che la sentenza di primo grado correttamente motiva al riguardo). Si condivide, invero, l'affermazione di principio secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01). Invece, nel caso di specie, la forza argomentativa del ragionamento probatorio rinvenibile nella sentenza di appello resiste all'obiezione del travisamento e si nutre di molteplici altri elementi, che hanno indotto i giudici di secondo grado a concludere per la natura distrattiva dei pagamenti effettuati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.; principalmente dell'assenza di una giustificazione economico-fattuale che li fondasse - trattandosi di operazioni solo cartolari e non reali - e dell'indicatore di fraudolenza innegabile costituito dal fatto che si trattava di società cui, sostanzialmente, la fallita stava cedendo i suoi asset, facendo capo all'imputato anch'essa. Ed è utile rammentare che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, ricorrono gli "indici di fraudolenza", rilevanti per l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico, nella condotta di partecipazione ad un sistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di ricezione di assegni in assenza di prestazione, solo apparentemente pattuita, realizzato in prossimità del fallimento quando lo stato di dissesto sia già conclamato (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898 - 01). 2.3. Infine, è generica la censura con cui il ricorrente lamenta che possa desumersi prova della sua responsabilità, per il reato di cui alla lettera c del primo capo di imputazione, da una prova documentale certa, quale è quella senza dubbio rappresentata dalle uscite senza giustificazione tracciate tramite conti bancari o disposizione di bonifici, per la cifra rilevante di 315.789,50 euro, relativa a ati pagamenti eseguiti negli anni 2011 e 2012 a favore di soggetti e società collegate alla fallita e ai suoi rappresentanti e soci (soprattutto familiari dell'imputato), pagamenti comunque privi di alcuna giustificazione economica, a prescindere dal fatto che la società fallita fosse o meno a quelle date operativa o cancellata dal registro delle imprese. La motivazione fornita su tale distrazione dalla sentenza impugnata è, infatti, coerente con i criteri ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché estremamente generico. La difesa si limita a contestare l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in realtà mettendo in dubbio nuovamente la sussistenza della distrazione in quanto tale. Si è già richiamato al paragrafo precedente, invece, quanto siano numerosi e specifici gli indicatori di fraudolenza emersi dall'istruttoria dibattimentale, tanto da colorare le condotte distrattive di quel necessario accento doloso richiesto dalla disposizione incriminatrice. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e al rigetto segue la condanna del ricorrente a