CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07127/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso R.G. n. 17289/2020promosso daLa [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale capogruppo dell’associazionetemporanea tra le imprese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in atti;ricorrentecontroComune di Brolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatodifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA];intimatoavverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 213/2019,pubblicata il 22/03/2019;udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026A seguito di annullamento della delibera n. 157/1993 delCommissario straordinario presso il Comune di Brolo, che avevaautorizzato l’affidamento mediante trattativa privata dei lavori dicompletamento del campo sportivo (secondo lotto) all’associazionetemporanea delle imprese [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], ilComune invitava il Direttore dei lavori a contabilizzare i lavori eseguitied a liberare le aree interessate dai materiali e attrezzature di [OSCURATO:PERSONA] la necessità di appaltare i lavori mediante l’espletamento dipubblica gara.Con ordinanza n. 123/1994, notificata il 22/11/1994, il Sindacointimava a [OSCURATO:PERSONA] la rimozione di un escavatore di suaproprietà, rimasto abbandonato nel cantiere, assegnando il termine ditre giorni per l’adempimento, con espresso avvertimento che, in casodi inottemperanza, avrebbe provveduto d’ufficio ed in dannodell’impresa alla rimozione del mezzo.[OSCURATO:PERSONA] contestava la legittimità di tale atto, ritenendoche non fossero sussistenti i presupposti per l’adozione dell’ordinanzasindacale prevista dall’art. 69 dell’O.R.EE.LL., e non provvedeva allarimozione.Il Comune, allora, con ordinanza n. 135/1994 del 29/12/1994,affidava all’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di procederealla rimozione coattiva del mezzo, che veniva eseguita. L’escavatoreveniva trasferito in un deposito del [OSCURATO:PERSONA], sito in [OSCURATO:PERSONA].Il Comune, con nota prot. 1255 del 27/01/1995, comunicava iltrasferimento dell’escavatore a [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo proponeva ricorso per accertamento tecnicopreventivo al Tribunale di Patti, al fine di accertare la sussistenza didanni al proprio mezzo e, poi, con atto di citazione notificato il13/01/1998, conveniva il Comune di Brolo e [OSCURATO:PERSONA] davantiallo stesso Tribunale, al fine di ottenere la condanna di entrambi al2 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026risarcimento dei danni sofferti dall’escavatore nel corso delle operazionidi trasferimento e durante la custodia, oltreché quelli derivanti dallamancata utilizzazione del mezzo per circa un anno, il tutto previoaccertamento dell’illegittimità dell’ordinanza di sgombero.Si costituiva in giudizio il Comune di Brolo con comparsa di risposta,contestando le ragioni dell’attore e chiedendone il rigetto, deducendoche l’esecuzione d’ufficio e in danno, di cui all’ordinanza contestata, eradel tutto conforme alla normativa sui pubblici appalti e al potere diautotutela esecutiva della P.A., eccependo anche il proprio difetto dilegittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria, stantel’affidamento a terzi delle operazioni volte alla rimozionedell’escavatore.Si costituiva, altresì, [OSCURATO:PERSONA], sostenendo la correttezzadelle operazioni effettuate.La causa veniva istruita con l’escussione di testi e conl’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, volta ad accertare ilrispetto delle prescrizioni tecniche necessarie per la rimozione delmezzo meccanico.Con sentenza n. 154/2016 il Tribunale di Patti, definitivamentepronunciando: - rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] confronti del Comune; - condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamentoin favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento danni, dellasomma di € 31.034,26, oltre interessi; - condannava [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Brolo eMarino [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali sostenute da LaRosa Fernando, comprese quelle di relative all’accertamento tecnicopreventivo, ponendo definitivamente a carico del [OSCURATO:PERSONA] anche quelledi CTU.Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA],affidato a cinque motivi di gravame.3 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026Costituitosi solo il Comune, la Corte d’appello di Messina accoglievala doglianza relativa alla mancata rivalutazione dell’importo dovuto dalMarino a titolo di risarcimento, stimato alla data del 23/07/2012,invece che alla data della pronuncia della sentenza, respingendo per ilresto ogni censura.Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a sei motivi di doglianza.Il Comune si è difeso con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimato.Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoriedifensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.112 e 345 c.p.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., permancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nella parte in cui LaRosa Fernando è stato ritenuto decaduto dall’eccezione didisapplicazione delle ordinanze chiesta in primo grado, con violazionedelle norme e della giurisprudenza sulla rilevabilità d'ufficio delladisapplicazione di atto amministrativo illegittimo, nonché violazione efalsa applicazione dell’art. 5 l. n. 2248 del 1865 All. E ed anche dell’art.63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e violazionedell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, per erratainterpretazione del denunciato vizio di ultrapetizione, con conseguenteviolazione e falsa applicazione norme di diritto, nonché omessa edinsufficiente motivazione in grado di garantire il minimo costituzionale,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in ragionedell’esclusione della sussistenza del dedotto vizio di ultrapetizione e4 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026della mancata valutazione della domanda n. 8 svolta nel giudizio primecure.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., per omessa valutazione di prove testimoniali invocate inappello e provenienti da testi della parte appellata ([OSCURATO:PERSONA] evalutazione in totale contrasto con le prove acquisite (CTU ing. Valentie lettera di [OSCURATO:PERSONA]) – oltre che per aver omesso l'esame e lafinalità della domanda N. 8 riportata nelle conclusioni dell'atto dicitazione, con violazione dell’art. 22 l.r. siciliana n. 21 del 1985 inrelazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], èdedotta la violazione art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per errore inprocedendo, in ragione della violazione del giudicato interno e dellacontraddittorietà della sentenza – in pieno contrasto la sentenzaemessa nel giudizio prime cure, passata in giudicato, che avevaaccertato e liquidato le spese di riparazione dell'escavatore per danniarrecati dal [OSCURATO:PERSONA] in fase di rimozione - poiché tale circostanza dovevaprecludere il riconoscimento di possesso di requisiti specializzati daparte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ GRADATA, è dedotta laviolazione del diritto di proprietà-possesso ai sensi dell’art. 1153 c.c.,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corteterritoriale ritenuto legittimo che l’agente incaricato, per rimuoverel’escavatore, potesse fare uso di tale mezzo senza l’autorizzazione delproprietario e senza preventiva notificazione dell'atto amministrativo.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 115e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per erroredi fatto, inteso come valutazione discriminatoria di prove testimonialirispetto ad altre, che hanno portato al riconoscimento di risarcimentonel giudizio prime cure, non impugnate, e violazione dell’art. 115 c.p.c.,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte5 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026d’appello affermato l'inesistenza di una prova invece presente erappresentata da prova testimoniate non valutata, nonché la violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n . 4, c.p.c., perdecisione ultrapetita, dato che non era stata mossa alcunacontestazione in merito al riconoscimento delle ulteriori richiesterisarcitorie.Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., per aver omesso la valutazione delle proveacquisite agli atti di causa, attraverso le quali risultava provato il dirittoa veder riconosciuto l'indennizzo per passivo ammortamentodell'escavatore e per indebito uso dell'escavatore da parte del [OSCURATO:PERSONA].Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., per aver condannato alle spese [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Comune di Brolo e altro.2. Il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parteinammissibile.2.1. Il ricorrente ha dedotto di avere prospettato già in atto dicitazione l’illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 135/1994, che hadisposto l’esecuzione d’ufficio in danno di [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinedi rimozione dell’escavatore lasciato in cantiere, in quanto adottata inviolazione dei presupposti indicati nell’art. 69 O.R.EE.LL. perl’emissione di ordinanze contingibili e urgenti, non riguardando materiedi sanità, igiene, edilizia e polizia locale e, soprattutto, non emergendofatti contingibili e urgenti che potessero mettere a repentaglio lasicurezza e l’incolumità dei cittadini di Brolo. Ha affermato che si ètrattato di una eccezione specifica e motivata, formulata in primo gradoe riproposta in appello, che andava esaminata, con conseguentedisapplicazione dell’ordinanza stessa, la quale costituisce un potere delgiudice esercitabile anche d’ufficio ove accerti l’illegittimità dell’atto.6 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/20262.2. Deve senza dubbio escludersi che su tale deduzione vi sia stataomessa pronuncia, tenuto conto che nella sentenza impugnata si leggequanto segue: «È vero che nell'atto di citazione il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato(v. pagg. 14 ss.) che il Comune di Brolo aveva emanato un'ordinanzacontingibile ed urgente e ne aveva disposto l'esecuzione di ufficio senzache ne sussistessero i rispettivi presupposti. Tuttavia, tale doglianzanon è stata poi tradotta nella proposizione di alcuna esplicita domandadi disapplicazione dell’atto, risultando, piuttosto, formulata a sostegnodella domanda di risarcimento dei "gravi danni all’immagine edall’identità personale, commerciale e professionale dell’attore" (v. pag.17), derivanti dal comportamento illecito dell'ente convenuto (cfr.conclusioni punti nn. 8 e 9). E poiché, a fronte del rigetto delladomanda di risarcimento per i danni all'immagine per difetto di prova(v. sentenza pag. 11), parte appellante non ha sollevato alcunacensura, la questione dell'eventuale illegittimità dell'ordinanza edell'esecuzione in danno non riveste alcuna rilevanza in questa sede,così da sollevare la Corte dalla necessità di relativa trattazione.»La Corte d’appello ha considerato la doglianza riferita alla ritenutaillegittimità dell’ordinanza sindacale e ha spiegato le ragioni per cui haritenuto superfluo verificare la fondatezza della stessa.2.3. Il motivo è, poi, inammissibile nella parte in cui è dedotta laviolazione delle disposizioni sulla disapplicazione in presenza un attoamministrativo illegittimo, tenuto conto che la sentenza impugnata,con decisione motivata, non ha esaminato tale aspetto, ritenutoirrilevante ai fini della decisione, e il ricorrente non ha neppuresommariamente descritto il contenuto dell’ordinanza sindacale n.135/1994, in modo tale da poter evidenziare gli elementi posti afondamento della ritenuta illegittimità, sicché la censura si rivela deltutto priva dei requisiti di specificità ed autosufficienza, in violazionedell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.7 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/20263. Il secondo motivo di ricorso è in parte infondato e in parteinammissibile.3.1. Il ricorrente ha dedotto di avere appellato la decisione di primogrado, rappresentando che il Tribunale aveva deciso ultrapetita oveaveva escluso ex officio la corresponsabilità o la responsabilità solidaledel Comune con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto invece responsabile, sebbenel’Ente avesse concluso per il rigetto delle domande per infondatezza. Ilricorrente ha, in particolare, dedotto che con la domanda n. 8 avevachiesto di accertare e dichiarare «che il Comune di Brolo è solidalmenteresponsabile con il [OSCURATO:PERSONA] per aver ordinato la rimozione e condiviso ilmetodo procedendo al pagamento delle somme richieste per rimozionee le altre richieste per custodia nonché condividendo l’operato delMarino [OSCURATO:PERSONA] ritenendolo perfettamente legittimo per come si evincedalle controdeduzioni trasmesse dal Comune al CO.RE.CO. perl'approvazione della delibera di G.M. n. 110/1995 che liquidava lesomme al [OSCURATO:PERSONA]», mentre il Tribunale aveva rigettato ladomanda nei confronti del solo Comune, ritenendo che, trattandosi diappalto, il committente non aveva alcuna responsabilità per i dannicausati dall’impresa, senza che alcuna parte avesse prospettato talequalificazione del rapporto tra il Comune e l’impresa che avevaeseguito la rimozione dell’escavatore.Ad opinione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello è incorsa nellostesso vizio di ultrapetizione del primo giudice, senza risolvereesaustivamente la censura, avendo reso una spiegazione priva diquegli elementi minimi costituzionalmente richiesti e garantiti, senzavalutare più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti.3.2. Del tutto generica e, quindi, inammissibile è la censura riferitaal dedotto omesso esame di fatti, da intendersi come fatti storici oeventi decisivi, senza alcuna specificazione in ordine a quali fatti siriferisse, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.8 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/20263.3. La doglianza riferita al prospettato vizio di motivazione èinfondata, essendo chiara la motivazione della decisione con cui laCorte d’appello ha respinto la censura riferita alla dedottaultrapetizione, condividendo, poi, la decisione del Tribunale sullaesistenza della responsabilità della sola impresa [OSCURATO:PERSONA].Si legge infatti, nella motivazione della sentenza impugnata,quanto segue: «Va anche esclusa la configurabilità del vizio diultrapetizione, dato che l'accertamento della fondatezza dell'an dellapretesa creditorii sotto il profilo della sussistenza di un nesso dicausalità tra la rimozione del mezzo ed i dedotti danni non potevaevidentemente tradursi nell'accoglimento della domanda nei confrontidel Comune dl Brolo, ritenuto estraneo alla causazione dci danni. Nonsi comprende la ragione per cui siffatta pronuncia debba ritenersiemessa ultra petita, avendo l'ente convenuto contestato la fondatezzadella domanda avanzata nei propri confronti, cosi evidentementenegando la propria responsabilità. Del tutto condivisibili si reputano,poi, le ragioni poste dal decidente a fondamento del contestatorigetto...»La risposta alla censura formulata è chiara, poiché la Corted’appello ha ritenuto che nessuna ultrapetizione fosse ravvisabile inriferimento alla statuizione che aveva rigettato la domanda formulatanei confronti del Comune, il quale che aveva concluso in tal senso.3.4. Dalle stesse allegazioni del ricorrente si evince, infine,l’infondatezza della censura, sotto il profilo della dedotta ultrapetizione.Com’è noto, il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esattadisciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto dellacontestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causapetendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi difatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizionericorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettividell'azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto9 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026(petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vitadiverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre ilimiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 644 del 10/01/2025).Tuttavia, il principio della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato opera, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., soltanto con riguardoalle eccezioni che possono essere proposte dalle parti, per cui il giudice,di fronte alla posizione del convenuto che resista all'accoglimento delladomanda avversaria, non può pervenire al rigetto della stessa sullabase di fatti impeditivi, modificativi od estintivi i quali, pur risultandodagli atti di causa, appartengano, quanto alla loro utilizzazione qualistrumenti di difesa, all'esclusiva disponibilità della parte interessata,disponibilità che, in assenza di un criterio generale di individuazionedei casi in cui l'iniziativa della parte sia condizione indispensabile perla pronuncia, può evincersi solo dalla esistenza di specifiche norme che,caso per caso, dispongano in tal senso (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5747del 25/05/1995; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5622 del 08/06/1999).In altre parole, il vizio di ultrapetizione ricorre allorché il giudicepronunzi oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalleparti ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e nonrilevabili d'ufficio. Detto vizio, pertanto, può verificarsi con esclusivoriferimento alle eccezioni in senso proprio, in quanto solo per queste sirichiede una specifica manifestazione di volontà della parte convenutaaffinché un fatto possa ritenersi integrativo della res in iudiciumdeducta e perciò sottoposto alla cognizione del giudice, ma non conriferimento alle eccezioni in senso lato o, in particolare, alle difesebasate sulla dedotta inesistenza di uno degli elementi della fattispeciecostitutiva del diritto fatto valere dall'attore (Cass., Sez. L, Sentenzan. 2808 del 08/05/1984).Nella specie, la domanda è stata formulata dal ricorrente, oneratodell’allegazione e della prova degli elementi posti a fondamento del10 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026diritto al risarcimento invocato, ove la qualificazione giuridica delrapporto giuridico intercorso tra il Comune e il [OSCURATO:PERSONA], che ha portatoad escludere la responsabilità dell’Ente, non è il risultato di unaeccezione in senso stretto, riservata alla parte, ma l’effetto dellavalutazione dei presupposti per l’accertamento della dedottaresponsabilità che, ove dedotta dalla parte convenuta, si risolve in unamera difesa, ma è suscettibile di rilievo ufficioso anche in grado diappello, risolvendosi in una espressione del dovere del giudice diverificare le condizioni per l’accoglimento della domanda.4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.4.1. Il ricorrente ha dedotto che il giudice d’appello haerroneamente ritenuto che il rapporto giuridico instauratosi tra ilComune e l’impresa [OSCURATO:PERSONA], incaricata della rimozione dell’escavatore,fosse riconducibile al contratto di appalto sulla base di plurimiargomenti misti in diritto e in fatto, per avere il Comune impartitoall’impresa l’ordine di spostare il mezzo, aggiungendo che comunquelo stesso Comune aveva scelto un’impresa priva delle capacità richiesteper l’espletamento del compito affidato, come era confermato dallacondotta tenuta nell’eseguire le operazioni di rimozionedell’escavatore.Ad opinione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha omesso diesaminare le doglianze sul punto, aggirandole, e comunque ha usatomotivazione carente e in contrasto con le risultanze istruttorie, senzatenere conto del comportamento tenuto dal Comune a seguito delricorso da lui presentato al CO.RE.CO. contro la delibera di G.M. n.110/1995, che aveva riconosciuto ulteriori somme al [OSCURATO:PERSONA] perl’ausilio chiesto all’elettrauto nella rimozione dell’escavatore, dalmomento che il Comune aveva redatto delle controdeduzioni, datate26/04/1995, ove aveva condiviso l’operato del [OSCURATO:PERSONA], che avevarappresentato la necessità di avvalersi di un elettrauto, in ragione della11 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026mancanza di alcuni elementi nella parte elettrica necessari per avviareil mezzo.4.2. La Corte d’appello ha statuito sul punto come segue: «Nellaspecie, il primo giudice, con motivazione esaustiva e del tutto coerentecon le risultanze probatorie, ha escluso che il Comune di Brolo avesseimpartito direttive tali da escludere l'autonomia dell'appaltatore,riducendolo al rango di nudus minister, o, comunque, da ridurla.Invero, benché l'ordinanza di affidamento dell’incarico n. 135/94facesse riferimento alle indicazioni date con l’ordinanza n. 123/94 edalla perizia giurata del geom. [OSCURATO:PERSONA]”, tuttavia dettaordinanza si limitava a richiamare la perizia che nessuna direttivaconteneva circa le concrete modalità di rimozione dell'escavatore, al dilà dell’indicazione del tracciato da seguire per evitare danni alle colturecircostanti. Rileva la Corte che l’appellante seppure ha affermato laresponsabilità del Comune, non ha dimostrato attraverso lo specificorichiamo alle risultanze istruttorie che, contrariamente a quantopuntualmente ricostruito in sentenza, il committente avesse impartitodirettive così stringenti da ridurre l'appaltatore a mero esecutore deilavori o, comunque, da limitarne l’autonomia operativa. Né, poi, haprovato che l'impresa prescelta fosse priva delle necessarie capacitàtecniche, limitandosi ad evidenziare che "la ditta [OSCURATO:PERSONA] ..presso l'albodegli artigiani risulta abilitata solo per il movimento terra ed al registroditte per piccolo Imprenditore edile - lavori stradali – piccoli lavoriedilizi preparatori di impianti di acquedotti e fognature mentre nonpossiede alcuna abilitazione all'esercizio di attività di rimozioneautomezzi". Il rilievo, però, non coglie nel segno, dato che la rimozionedell'escavatore non richiedeva alcuna particolare specializzazione incapo all'impresa appaltatrice ed, inoltre, proprio la dedotta abilitazioneall'attività di “movimento terra” dimostra che il [OSCURATO:PERSONA] avevadisponibilità dei mezzi pesanti occorrenti e sufficiente conoscenza delrelativo funzionamento. Mette conto, infine, evidenziare che neanche12 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026risulta allegata a carico dell'ente qualche comportamento in contrastocol principio del neminem laedere come enucleato dalla menzionatagiurisprudenza.»4.3. Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve ritenersiinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).In particolare, una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per la ritenutaerronea valutazione del materiale istruttorio, compiuta dal giudice dimerito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al difuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1,Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).In altre parole, il potere del giudice di valutazione della prova nonè sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazionedell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto egenerale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo delpronome “suo” è estrinsecazione dello specifico prudenteapprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia delgiudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge dispongaaltrimenti” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021).Il ricorrente per cassazione, dunque, non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fattodei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione13 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti edelle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambitodi quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione delgiudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnea dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 32505del 22/11/2023).4.4. Nel caso di specie, le censure si risolvono nella contestazionedella valutazione in fatto operate dal giudice di merito, con motivazionechiara, che ha dato valore alle risultanze istruttorie acquisite e all’oneredi allegazione e di prova ripartito tra le parti, dovendo pertantoritenersi inammissibili le censure riferite alle violazioni degli artt. 115 e116 c.p.c., come pure quelle riferite al dedotto vizio di motivazione.Né è ammissibile la doglianza riferita all’omesso esame delle difesedel Comune, contenute nelle menzionate controdeduzioni, a fronte delricorso avviato da [OSCURATO:PERSONA] contro la delibera della giuntacomunale che aveva aumentato il compenso all’impresa [OSCURATO:PERSONA], nonavendo la parte illustrato nel ricorso per cassazione in modo specificoquando ha dedotto tale circostanza nel corso del giudizio di merito,sollecitando il contraddittorio sul punto (essendosi limitato a richiamarel’esistenza delle menzionate controdeduzioni tra i documenti prodottiin primo grado) e le ragioni per cui tali difese potessero assumerecarattere decisivo.Gli ulteriori motivi di doglianza formulati in via gradata e in viaulteriormente gradata sono stati esclusivamente enunciati, ma nonesplicitati in modo specifico, dovendo, pertanto, ritenersi inammissibiliin violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.14 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026A prescindere dalle violazioni indicate in rubrica, il ricorrente haillustrato il motivo censurando la valutazione in fatto operata dallaCorte territoriale, proponendo un giudizio in fatto alternativo, nonammissibile in sede di legittimità.Le doglianze sono inammissibilmente ricondotte alla violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., per i motivi illustrati nell’esaminare il terzomotivo di ricorso, e richiamano un generalizzato omesso esame di fatti,che però si risolve in una valutazione non conforme alla valutazioneofferta dalla parte, espressa con una motivazione esplicita ecomprensibile.6. Anche il quinto motivo è inammissibile.6.1. Il ricorrente ha censurato la seguente statuizione della Corted’appello: «Con il terzo motivo di gravame, parte appellante halamentato l'omessa valutazione della domanda di liquidazione deldanno per passivo ammortamento del mezzo relativo al periodo1.01.1996 -15.11.1996 per indebito uso dell'escavatore da parte delMarino, avanzata a pag. 14 dell'atto di citazione. Il motivo non meritaaccoglimento, trattandosi di esborsi non collegati ai danni oggetto delpresente procedimento e non essendo prova alcuna di un indebito usodel mezzo da parte del [OSCURATO:PERSONA], né, tantomeno, del danno da essoderivato.»La parte ha affermato che a pagina 14 dell'atto di citazione in primogrado aveva dedotto di avere dovuto farsi carico delle spese diassicurazione contro furto e incendio per £ 1.900.000 e che, nonavendo potuto fare uso del mezzo, aveva diritto al risarcimento deldanno per lucro cessante conseguente all'impossibilità di far lavorarel'escavatore, quantificato, per il periodo compreso dal 01/01/1996 al15/11/1996 (detratti mesi due per i quali aveva chiesto il risarcimentodanni per le prestazioni effettuate con nolo di terzi) nell’importo di £23.750.000, equivalenti a 9 mesi e mezzo di ammortamento sul valoredell'escavatore pari a £ 150.000.000 e per un coefficiente annuale di15 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026ammortamento che per legge è fissata nel 20%, aggiungendo che,sempre a p. 14 dell’atto di citazione, aveva dedotto di avere diritto adessere indennizzato per l'indebito uso dell'escavatore fatto dal Marinodurante le operazioni di rimozione per un importo di £ 240.000 pari adun utilizzo di 4 ore.[OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che la richiesta era limitata alperiodo sopra indicato, perché per l’anno precedente aveva chiesto ilrisarcimento per i noli che era stato costretto a pagare a terzi, comeper i primi due mesi dell’anno 1996, aggiungendo che la Corte d’appelloaveva errato nel considerare la domanda come esborsi, tenuto contoche si trattava del riconoscimento del passivo ammortamento delmezzo e del risarcimento del danno per indebito uso dell’escavatore,che peraltro risultava per tabulas considerando il tempo impiegato dalMarino per procedere alla rimozione.6.2. Per i motivi già illustrati nell’esame dei precedenti motivi didoglianza, la censura è inammissibile nella parte in cui è dedotta laviolazione degli art. 115 e 116 c.p.c.Né può essere ammessa la doglianza ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., poiché non è dedotto l’omesso esame di un fatto storico,ma il mancato accoglimento della domanda risarcitoria riferita adalcune voci di danno.7. Il sesto motivo di ricorso è infondato.Il mancato accoglimento dei motivi di ricorso finora esaminaticomporta il rigetto della doglianza relativa alla condanna del ricorrenteal pagamento delle spese di lite, correttamente effettuata dalla Corted’appello in applicazione del principio della soccombenza.8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.9. La statuizione sulle spese segue la soccombenza con riferimentoal rapporto processuale incardinato tra il ricorrente e il Comune.10. Nessuna statuizione sulle spese deve essere assunta neiconfronti della parte rimasta intimata.16 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/202611. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OggettoAPPALTI [OSCURATO:PERSONA] PresidenteANDREA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 17289/2020LUIGI D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso R.G. n. 17289/2020promosso daLa [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale capogruppo dell’associazionetemporanea tra le imprese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in atti;ricorrentecontroComune di Brolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatodifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA];intimatoavverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 213/2019,pubblicata il 22/03/2019;udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026A seguito di annullamento della delibera n. 157/1993 delCommissario straordinario presso il Comune di Brolo, che avevaautorizzato l’affidamento mediante trattativa privata dei lavori dicompletamento del campo sportivo (secondo lotto) all’associazionetemporanea delle imprese [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], ilComune invitava il Direttore dei lavori a contabilizzare i lavori eseguitied a liberare le aree interessate dai materiali e attrezzature di [OSCURATO:PERSONA] la necessità di appaltare i lavori mediante l’espletamento dipubblica gara.Con ordinanza n. 123/1994, notificata il 22/11/1994, il Sindacointimava a [OSCURATO:PERSONA] la rimozione di un escavatore di suaproprietà, rimasto abbandonato nel cantiere, assegnando il termine ditre giorni per l’adempimento, con espresso avvertimento che, in casodi inottemperanza, avrebbe provveduto d’ufficio ed in dannodell’impresa alla rimozione del mezzo.[OSCURATO:PERSONA] contestava la legittimità di tale atto, ritenendoche non fossero sussistenti i presupposti per l’adozione dell’ordinanzasindacale prevista dall’art. 69 dell’O.R.EE.LL., e non provvedeva allarimozione.Il Comune, allora, con ordinanza n. 135/1994 del 29/12/1994,affidava all’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di procederealla rimozione coattiva del mezzo, che veniva eseguita. L’escavatoreveniva trasferito in un deposito del [OSCURATO:PERSONA], sito in [OSCURATO:PERSONA].Il Comune, con nota prot. 1255 del 27/01/1995, comunicava iltrasferimento dell’escavatore a [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo proponeva ricorso per accertamento tecnicopreventivo al Tribunale di Patti, al fine di accertare la sussistenza didanni al proprio mezzo e, poi, con atto di citazione notificato il13/01/1998, conveniva il Comune di Brolo e [OSCURATO:PERSONA] davantiallo stesso Tribunale, al fine di ottenere la condanna di entrambi al2 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026risarcimento dei danni sofferti dall’escavatore nel corso delle operazionidi trasferimento e durante la custodia, oltreché quelli derivanti dallamancata utilizzazione del mezzo per circa un anno, il tutto previoaccertamento dell’illegittimità dell’ordinanza di sgombero.Si costituiva in giudizio il Comune di Brolo con comparsa di risposta,contestando le ragioni dell’attore e chiedendone il rigetto, deducendoche l’esecuzione d’ufficio e in danno, di cui all’ordinanza contestata, eradel tutto conforme alla normativa sui pubblici appalti e al potere diautotutela esecutiva della P.A., eccependo anche il proprio difetto dilegittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria, stantel’affidamento a terzi delle operazioni volte alla rimozionedell’escavatore.Si costituiva, altresì, [OSCURATO:PERSONA], sostenendo la correttezzadelle operazioni effettuate.La causa veniva istruita con l’escussione di testi e conl’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, volta ad accertare ilrispetto delle prescrizioni tecniche necessarie per la rimozione delmezzo meccanico.Con sentenza n. 154/2016 il Tribunale di Patti, definitivamentepronunciando: - rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] confronti del Comune; - condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamentoin favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento danni, dellasomma di € 31.034,26, oltre interessi; - condannava [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Brolo eMarino [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali sostenute da LaRosa Fernando, comprese quelle di relative all’accertamento tecnicopreventivo, ponendo definitivamente a carico del [OSCURATO:PERSONA] anche quelledi CTU.Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA],affidato a cinque motivi di gravame.3 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026Costituitosi solo il Comune, la Corte d’appello di Messina accoglievala doglianza relativa alla mancata rivalutazione dell’importo dovuto dalMarino a titolo di risarcimento, stimato alla data del 23/07/2012,invece che alla data della pronuncia della sentenza, respingendo per ilresto ogni censura.Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a sei motivi di doglianza.Il Comune si è difeso con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimato.Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoriedifensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.112 e 345 c.p.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., permancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nella parte in cui LaRosa Fernando è stato ritenuto decaduto dall’eccezione didisapplicazione delle ordinanze chiesta in primo grado, con violazionedelle norme e della giurisprudenza sulla rilevabilità d'ufficio delladisapplicazione di atto amministrativo illegittimo, nonché violazione efalsa applicazione dell’art. 5 l. n. 2248 del 1865 All. E ed anche dell’art.63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e violazionedell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, per erratainterpretazione del denunciato vizio di ultrapetizione, con conseguenteviolazione e falsa applicazione norme di diritto, nonché omessa edinsufficiente motivazione in grado di garantire il minimo costituzionale,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in ragionedell’esclusione della sussistenza del dedotto vizio di ultrapetizione e4 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026della mancata valutazione della domanda n. 8 svolta nel giudizio primecure.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., per omessa valutazione di prove testimoniali invocate inappello e provenienti da testi della parte appellata ([OSCURATO:PERSONA] evalutazione in totale contrasto con le prove acquisite (CTU ing. Valentie lettera di [OSCURATO:PERSONA]) – oltre che per aver omesso l'esame e lafinalità della domanda N. 8 riportata nelle conclusioni dell'atto dicitazione, con violazione dell’art. 22 l.r. siciliana n. 21 del 1985 inrelazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], èdedotta la violazione art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per errore inprocedendo, in ragione della violazione del giudicato interno e dellacontraddittorietà della sentenza – in pieno contrasto la sentenzaemessa nel giudizio prime cure, passata in giudicato, che avevaaccertato e liquidato le spese di riparazione dell'escavatore per danniarrecati dal [OSCURATO:PERSONA] in fase di rimozione - poiché tale circostanza dovevaprecludere il riconoscimento di possesso di requisiti specializzati daparte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ GRADATA, è dedotta laviolazione del diritto di proprietà-possesso ai sensi dell’art. 1153 c.c.,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corteterritoriale ritenuto legittimo che l’agente incaricato, per rimuoverel’escavatore, potesse fare uso di tale mezzo senza l’autorizzazione delproprietario e senza preventiva notificazione dell'atto amministrativo.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 115e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per erroredi fatto, inteso come valutazione discriminatoria di prove testimonialirispetto ad altre, che hanno portato al riconoscimento di risarcimentonel giudizio prime cure, non impugnate, e violazione dell’art. 115 c.p.c.,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte5 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026d’appello affermato l'inesistenza di una prova invece presente erappresentata da prova testimoniate non valutata, nonché la violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n . 4, c.p.c., perdecisione ultrapetita, dato che non era stata mossa alcunacontestazione in merito al riconoscimento delle ulteriori richiesterisarcitorie.Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., per aver omesso la valutazione delle proveacquisite agli atti di causa, attraverso le quali risultava provato il dirittoa veder riconosciuto l'indennizzo per passivo ammortamentodell'escavatore e per indebito uso dell'escavatore da parte del [OSCURATO:PERSONA].Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., per aver condannato alle spese [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Comune di Brolo e altro.2. Il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parteinammissibile.2.1. Il ricorrente ha dedotto di avere prospettato già in atto dicitazione l’illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 135/1994, che hadisposto l’esecuzione d’ufficio in danno di [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinedi rimozione dell’escavatore lasciato in cantiere, in quanto adottata inviolazione dei presupposti indicati nell’art. 69 O.R.EE.LL. perl’emissione di ordinanze contingibili e urgenti, non riguardando materiedi sanità, igiene, edilizia e polizia locale e, soprattutto, non emergendofatti contingibili e urgenti che potessero mettere a repentaglio lasicurezza e l’incolumità dei cittadini di Brolo. Ha affermato che si ètrattato di una eccezione specifica e motivata, formulata in primo gradoe riproposta in appello, che andava esaminata, con conseguentedisapplicazione dell’ordinanza stessa, la quale costituisce un potere delgiudice esercitabile anche d’ufficio ove accerti l’illegittimità dell’atto.6 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/20262.2. Deve senza dubbio escludersi che su tale deduzione vi sia stataomessa pronuncia, tenuto conto che nella sentenza impugnata si leggequanto segue: «È vero che nell'atto di citazione il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato(v. pagg. 14 ss.) che il Comune di Brolo aveva emanato un'ordinanzacontingibile ed urgente e ne aveva disposto l'esecuzione di ufficio senzache ne sussistessero i rispettivi presupposti. Tuttavia, tale doglianzanon è stata poi tradotta nella proposizione di alcuna esplicita domandadi disapplicazione dell’atto, risultando, piuttosto, formulata a sostegnodella domanda di risarcimento dei "gravi danni all’immagine edall’identità personale, commerciale e professionale dell’attore" (v. pag.17), derivanti dal comportamento illecito dell'ente convenuto (cfr.conclusioni punti nn. 8 e 9). E poiché, a fronte del rigetto delladomanda di risarcimento per i danni all'immagine per difetto di prova(v. sentenza pag. 11), parte appellante non ha sollevato alcunacensura, la questione dell'eventuale illegittimità dell'ordinanza edell'esecuzione in danno non riveste alcuna rilevanza in questa sede,così da sollevare la Corte dalla necessità di relativa trattazione.»La Corte d’appello ha considerato la doglianza riferita alla ritenutaillegittimità dell’ordinanza sindacale e ha spiegato le ragioni per cui haritenuto superfluo verificare la fondatezza della stessa.2.3. Il motivo è, poi, inammissibile nella parte in cui è dedotta laviolazione delle disposizioni sulla disapplicazione in presenza un attoamministrativo illegittimo, tenuto conto che la sentenza impugnata,con decisione motivata, non ha esaminato tale aspetto, ritenutoirrilevante ai fini della decisione, e il ricorrente non ha neppuresommariamente descritto il contenuto dell’ordinanza sindacale n.135/1994, in modo tale da poter evidenziare gli elementi posti afondamento della ritenuta illegittimità, sicché la censura si rivela deltutto priva dei requisiti di specificità ed autosufficienza, in violazionedell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.7 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/20263. Il secondo motivo di ricorso è in parte infondato e in parteinammissibile.3.1. Il ricorrente ha dedotto di avere appellato la decisione di primogrado, rappresentando che il Tribunale aveva deciso ultrapetita oveaveva escluso ex officio la corresponsabilità o la responsabilità solidaledel Comune con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto invece responsabile, sebbenel’Ente avesse concluso per il rigetto delle domande per infondatezza. Ilricorrente ha, in particolare, dedotto che con la domanda n. 8 avevachiesto di accertare e dichiarare «che il Comune di Brolo è solidalmenteresponsabile con il [OSCURATO:PERSONA] per aver ordinato la rimozione e condiviso ilmetodo procedendo al pagamento delle somme richieste per rimozionee le altre richieste per custodia nonché condividendo l’operato delMarino [OSCURATO:PERSONA] ritenendolo perfettamente legittimo per come si evincedalle controdeduzioni trasmesse dal Comune al CO.RE.CO. perl'approvazione della delibera di G.M. n. 110/1995 che liquidava lesomme al [OSCURATO:PERSONA]», mentre il Tribunale aveva rigettato ladomanda nei confronti del solo Comune, ritenendo che, trattandosi diappalto, il committente non aveva alcuna responsabilità per i dannicausati dall’impresa, senza che alcuna parte avesse prospettato talequalificazione del rapporto tra il Comune e l’impresa che avevaeseguito la rimozione dell’escavatore.Ad opinione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello è incorsa nellostesso vizio di ultrapetizione del primo giudice, senza risolvereesaustivamente la censura, avendo reso una spiegazione priva diquegli elementi minimi costituzionalmente richiesti e garantiti, senzavalutare più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti.3.2. Del tutto generica e, quindi, inammissibile è la censura riferitaal dedotto omesso esame di fatti, da intendersi come fatti storici oeventi decisivi, senza alcuna specificazione in ordine a quali fatti siriferisse, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.8 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/20263.3. La doglianza riferita al prospettato vizio di motivazione èinfondata, essendo chiara la motivazione della decisione con cui laCorte d’appello ha respinto la censura riferita alla dedottaultrapetizione, condividendo, poi, la decisione del Tribunale sullaesistenza della responsabilità della sola impresa [OSCURATO:PERSONA].Si legge infatti, nella motivazione della sentenza impugnata,quanto segue: «Va anche esclusa la configurabilità del vizio diultrapetizione, dato che l'accertamento della fondatezza dell'an dellapretesa creditorii sotto il profilo della sussistenza di un nesso dicausalità tra la rimozione del mezzo ed i dedotti danni non potevaevidentemente tradursi nell'accoglimento della domanda nei confrontidel Comune dl Brolo, ritenuto estraneo alla causazione dci danni. Nonsi comprende la ragione per cui siffatta pronuncia debba ritenersiemessa ultra petita, avendo l'ente convenuto contestato la fondatezzadella domanda avanzata nei propri confronti, cosi evidentementenegando la propria responsabilità. Del tutto condivisibili si reputano,poi, le ragioni poste dal decidente a fondamento del contestatorigetto...»La risposta alla censura formulata è chiara, poiché la Corted’appello ha ritenuto che nessuna ultrapetizione fosse ravvisabile inriferimento alla statuizione che aveva rigettato la domanda formulatanei confronti del Comune, il quale che aveva concluso in tal senso.3.4. Dalle stesse allegazioni del ricorrente si evince, infine,l’infondatezza della censura, sotto il profilo della dedotta ultrapetizione.Com’è noto, il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esattadisciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto dellacontestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causapetendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi difatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizionericorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettividell'azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto9 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026(petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vitadiverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre ilimiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 644 del 10/01/2025).Tuttavia, il principio della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato opera, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., soltanto con riguardoalle eccezioni che possono essere proposte dalle parti, per cui il giudice,di fronte alla posizione del convenuto che resista all'accoglimento delladomanda avversaria, non può pervenire al rigetto della stessa sullabase di fatti impeditivi, modificativi od estintivi i quali, pur risultandodagli atti di causa, appartengano, quanto alla loro utilizzazione qualistrumenti di difesa, all'esclusiva disponibilità della parte interessata,disponibilità che, in assenza di un criterio generale di individuazionedei casi in cui l'iniziativa della parte sia condizione indispensabile perla pronuncia, può evincersi solo dalla esistenza di specifiche norme che,caso per caso, dispongano in tal senso (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5747del 25/05/1995; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5622 del 08/06/1999).In altre parole, il vizio di ultrapetizione ricorre allorché il giudicepronunzi oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalleparti ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e nonrilevabili d'ufficio. Detto vizio, pertanto, può verificarsi con esclusivoriferimento alle eccezioni in senso proprio, in quanto solo per queste sirichiede una specifica manifestazione di volontà della parte convenutaaffinché un fatto possa ritenersi integrativo della res in iudiciumdeducta e perciò sottoposto alla cognizione del giudice, ma non conriferimento alle eccezioni in senso lato o, in particolare, alle difesebasate sulla dedotta inesistenza di uno degli elementi della fattispeciecostitutiva del diritto fatto valere dall'attore (Cass., Sez. L, Sentenzan. 2808 del 08/05/1984).Nella specie, la domanda è stata formulata dal ricorrente, oneratodell’allegazione e della prova degli elementi posti a fondamento del10 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026diritto al risarcimento invocato, ove la qualificazione giuridica delrapporto giuridico intercorso tra il Comune e il [OSCURATO:PERSONA], che ha portatoad escludere la responsabilità dell’Ente, non è il risultato di unaeccezione in senso stretto, riservata alla parte, ma l’effetto dellavalutazione dei presupposti per l’accertamento della dedottaresponsabilità che, ove dedotta dalla parte convenuta, si risolve in unamera difesa, ma è suscettibile di rilievo ufficioso anche in grado diappello, risolvendosi in una espressione del dovere del giudice diverificare le condizioni per l’accoglimento della domanda.4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.4.1. Il ricorrente ha dedotto che il giudice d’appello haerroneamente ritenuto che il rapporto giuridico instauratosi tra ilComune e l’impresa [OSCURATO:PERSONA], incaricata della rimozione dell’escavatore,fosse riconducibile al contratto di appalto sulla base di plurimiargomenti misti in diritto e in fatto, per avere il Comune impartitoall’impresa l’ordine di spostare il mezzo, aggiungendo che comunquelo stesso Comune aveva scelto un’impresa priva delle capacità richiesteper l’espletamento del compito affidato, come era confermato dallacondotta tenuta nell’eseguire le operazioni di rimozionedell’escavatore.Ad opinione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha omesso diesaminare le doglianze sul punto, aggirandole, e comunque ha usatomotivazione carente e in contrasto con le risultanze istruttorie, senzatenere conto del comportamento tenuto dal Comune a seguito delricorso da lui presentato al CO.RE.CO. contro la delibera di G.M. n.110/1995, che aveva riconosciuto ulteriori somme al [OSCURATO:PERSONA] perl’ausilio chiesto all’elettrauto nella rimozione dell’escavatore, dalmomento che il Comune aveva redatto delle controdeduzioni, datate26/04/1995, ove aveva condiviso l’operato del [OSCURATO:PERSONA], che avevarappresentato la necessità di avvalersi di un elettrauto, in ragione della11 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026mancanza di alcuni elementi nella parte elettrica necessari per avviareil mezzo.4.2. La Corte d’appello ha statuito sul punto come segue: «Nellaspecie, il primo giudice, con motivazione esaustiva e del tutto coerentecon le risultanze probatorie, ha escluso che il Comune di Brolo avesseimpartito direttive tali da escludere l'autonomia dell'appaltatore,riducendolo al rango di nudus minister, o, comunque, da ridurla.Invero, benché l'ordinanza di affidamento dell’incarico n. 135/94facesse riferimento alle indicazioni date con l’ordinanza n. 123/94 edalla perizia giurata del geom. [OSCURATO:PERSONA]”, tuttavia dettaordinanza si limitava a richiamare la perizia che nessuna direttivaconteneva circa le concrete modalità di rimozione dell'escavatore, al dilà dell’indicazione del tracciato da seguire per evitare danni alle colturecircostanti. Rileva la Corte che l’appellante seppure ha affermato laresponsabilità del Comune, non ha dimostrato attraverso lo specificorichiamo alle risultanze istruttorie che, contrariamente a quantopuntualmente ricostruito in sentenza, il committente avesse impartitodirettive così stringenti da ridurre l'appaltatore a mero esecutore deilavori o, comunque, da limitarne l’autonomia operativa. Né, poi, haprovato che l'impresa prescelta fosse priva delle necessarie capacitàtecniche, limitandosi ad evidenziare che "la ditta [OSCURATO:PERSONA] ..presso l'albodegli artigiani risulta abilitata solo per il movimento terra ed al registroditte per piccolo Imprenditore edile - lavori stradali – piccoli lavoriedilizi preparatori di impianti di acquedotti e fognature mentre nonpossiede alcuna abilitazione all'esercizio di attività di rimozioneautomezzi". Il rilievo, però, non coglie nel segno, dato che la rimozionedell'escavatore non richiedeva alcuna particolare specializzazione incapo all'impresa appaltatrice ed, inoltre, proprio la dedotta abilitazioneall'attività di “movimento terra” dimostra che il [OSCURATO:PERSONA] avevadisponibilità dei mezzi pesanti occorrenti e sufficiente conoscenza delrelativo funzionamento. Mette conto, infine, evidenziare che neanche12 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026risulta allegata a carico dell'ente qualche comportamento in contrastocol principio del neminem laedere come enucleato dalla menzionatagiurisprudenza.»4.3. Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve ritenersiinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).In particolare, una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per la ritenutaerronea valutazione del materiale istruttorio, compiuta dal giudice dimerito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al difuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1,Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).In altre parole, il potere del giudice di valutazione della prova nonè sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazionedell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto egenerale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo delpronome “suo” è estrinsecazione dello specifico prudenteapprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia delgiudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge dispongaaltrimenti” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021).Il ricorrente per cassazione, dunque, non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fattodei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione13 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti edelle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambitodi quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione delgiudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnea dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 32505del 22/11/2023).4.4. Nel caso di specie, le censure si risolvono nella contestazionedella valutazione in fatto operate dal giudice di merito, con motivazionechiara, che ha dato valore alle risultanze istruttorie acquisite e all’oneredi allegazione e di prova ripartito tra le parti, dovendo pertantoritenersi inammissibili le censure riferite alle violazioni degli artt. 115 e116 c.p.c., come pure quelle riferite al dedotto vizio di motivazione.Né è ammissibile la doglianza riferita all’omesso esame delle difesedel Comune, contenute nelle menzionate controdeduzioni, a fronte delricorso avviato da [OSCURATO:PERSONA] contro la delibera della giuntacomunale che aveva aumentato il compenso all’impresa [OSCURATO:PERSONA], nonavendo la parte illustrato nel ricorso per cassazione in modo specificoquando ha dedotto tale circostanza nel corso del giudizio di merito,sollecitando il contraddittorio sul punto (essendosi limitato a richiamarel’esistenza delle menzionate controdeduzioni tra i documenti prodottiin primo grado) e le ragioni per cui tali difese potessero assumerecarattere decisivo.Gli ulteriori motivi di doglianza formulati in via gradata e in viaulteriormente gradata sono stati esclusivamente enunciati, ma nonesplicitati in modo specifico, dovendo, pertanto, ritenersi inammissibiliin violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.14 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026A prescindere dalle violazioni indicate in rubrica, il ricorrente haillustrato il motivo censurando la valutazione in fatto operata dallaCorte territoriale, proponendo un giudizio in fatto alternativo, nonammissibile in sede di legittimità.Le doglianze sono inammissibilmente ricondotte alla violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., per i motivi illustrati nell’esaminare il terzomotivo di ricorso, e richiamano un generalizzato omesso esame di fatti,che però si risolve in una valutazione non conforme alla valutazioneofferta dalla parte, espressa con una motivazione esplicita ecomprensibile.6. Anche il quinto motivo è inammissibile.6.1. Il ricorrente ha censurato la seguente statuizione della Corted’appello: «Con il terzo motivo di gravame, parte appellante halamentato l'omessa valutazione della domanda di liquidazione deldanno per passivo ammortamento del mezzo relativo al periodo1.01.1996 -15.11.1996 per indebito uso dell'escavatore da parte delMarino, avanzata a pag. 14 dell'atto di citazione. Il motivo non meritaaccoglimento, trattandosi di esborsi non collegati ai danni oggetto delpresente procedimento e non essendo prova alcuna di un indebito usodel mezzo da parte del [OSCURATO:PERSONA], né, tantomeno, del danno da essoderivato.»La parte ha affermato che a pagina 14 dell'atto di citazione in primogrado aveva dedotto di avere dovuto farsi carico delle spese diassicurazione contro furto e incendio per £ 1.900.000 e che, nonavendo potuto fare uso del mezzo, aveva diritto al risarcimento deldanno per lucro cessante conseguente all'impossibilità di far lavorarel'escavatore, quantificato, per il periodo compreso dal 01/01/1996 al15/11/1996 (detratti mesi due per i quali aveva chiesto il risarcimentodanni per le prestazioni effettuate con nolo di terzi) nell’importo di £23.750.000, equivalenti a 9 mesi e mezzo di ammortamento sul valoredell'escavatore pari a £ 150.000.000 e per un coefficiente annuale di15 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/2026ammortamento che per legge è fissata nel 20%, aggiungendo che,sempre a p. 14 dell’atto di citazione, aveva dedotto di avere diritto adessere indennizzato per l'indebito uso dell'escavatore fatto dal Marinodurante le operazioni di rimozione per un importo di £ 240.000 pari adun utilizzo di 4 ore.[OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che la richiesta era limitata alperiodo sopra indicato, perché per l’anno precedente aveva chiesto ilrisarcimento per i noli che era stato costretto a pagare a terzi, comeper i primi due mesi dell’anno 1996, aggiungendo che la Corte d’appelloaveva errato nel considerare la domanda come esborsi, tenuto contoche si trattava del riconoscimento del passivo ammortamento delmezzo e del risarcimento del danno per indebito uso dell’escavatore,che peraltro risultava per tabulas considerando il tempo impiegato dalMarino per procedere alla rimozione.6.2. Per i motivi già illustrati nell’esame dei precedenti motivi didoglianza, la censura è inammissibile nella parte in cui è dedotta laviolazione degli art. 115 e 116 c.p.c.Né può essere ammessa la doglianza ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., poiché non è dedotto l’omesso esame di un fatto storico,ma il mancato accoglimento della domanda risarcitoria riferita adalcune voci di danno.7. Il sesto motivo di ricorso è infondato.Il mancato accoglimento dei motivi di ricorso finora esaminaticomporta il rigetto della doglianza relativa alla condanna del ricorrenteal pagamento delle spese di lite, correttamente effettuata dalla Corted’appello in applicazione del principio della soccombenza.8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.9. La statuizione sulle spese segue la soccombenza con riferimentoal rapporto processuale incardinato tra il ricorrente e il Comune.10. Nessuna statuizione sulle spese deve essere assunta neiconfronti della parte rimasta intimata.16 di 17Numero registro generale 17289/2020Numero sezionale 3617/2025Numero di raccolta generale 7127/2026Data pubblicazione 25/03/202611. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenutedal Comune di Brolo, che liquida in € 5.000,00 per compenso ed €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/10/2025.Il PresidenteLuigi Abete17 di 17P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenutedal Comune di Brolo, che liquida in € 5.000,00 per compenso ed €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/10/2025.Il PresidenteLuigi Abete17 di 17