CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 33984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 26174 /201 4 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandatario della cessata società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , cessata, in persona dei restanti soci -litisconsorte necessaria - avverso la sentenza n. 1636 /12 / 201 4 della [OSCURATO:PERSONA]- Sezione di Firenze , depositata in data 8/7/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/10/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. impugnò innanzi alla C.T.P. di Firenze la cartella esattoriale inerente all’imposta dovuta a seguito di dichiarazione integrativa ai sensi del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. n. 516/1982, per gli anni compresi fra il 1975 e il 1978. La contribuente ritenne non dovuto il pagamento di cui alla dichiarazione per effetto della sentenza n. 175 del 1986, con la quale la Corte costituzionaleaveva dichiarato illegittimo l’art. 16 del d.l. n. 429/1982 nella parte in cui prevedevala notifica di atti impositivi fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché fino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. In subordine, chiese la riliquidazione dell’importo dovuto secondo le modalità di calcolo di cui all’art. 19. 2. Il ricorso fu respinto e il Rossi appellò la sentenza innanzi alla C.T.R. della Toscanache, in accoglimento dell’impugnazione, annullò gli atti impositivi impugnati. Il ricorso proposto avverso tale decisione dall’Agenzia delle entrate è stato respinto dalla Commissione tributaria centrale, sezione di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe.3. Detta sentenza è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivoe notificato, nella qualità di socio accomandatario della cessata società a [OSCURATO:PERSONA], il qualeè rimasto intimato. All’esito dell’adunanza camerale del 24 marzo 2021 quest a Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società [OSCURATO:PERSONA], della quale, nel corso del giudizio, era intervenuta l’estinzione a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 32 del d.l. n. 429/1982, come interpretato dalla menzionata pronunzia della Corte costituzionale – l’Agenzia delle entrate evidenzia che la pretesa erariale avanzata nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] era stata definita con avviso di accertamento cui la predetta società aveva fatto acquiescenza; si trattava, pertanto, di rapporto esaurito, nei cui confronti la declaratoria di illegittimità non poteva spiegare effetto. 2. Occorre preliminarmente rilevare che nessuna delle parti originarie ha provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine perentorio assegnato dal collegio con l’ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’udienza del 24 marzo 2021. Poiché l’ordine di integrazione del contraddittorio è stato disposto sul presupposto che «nel processo tributario […] l’estinzione della società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’agente non si estinguono […] ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali», si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario; donde il rilievo in base al quale, non avendo nessuna delle parti provveduto alla necessaria e disposta integrazione del contraddittorio, ilricorso va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, in quanto l’intimato non ha svolto difese in questa sede. P.Q.M. La Corte di