Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 19267/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41097/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato, in punto pena e quanto alla declaratoria di abitualità, la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di tentato furto aggravato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva, è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori (si veda pag. 3 della sentenza impugnata).

Neppure è ravvisabile la denunciata contraddizione, giacche un conto è la valutazione giudiziale sulla dedizione dell'imputato al delitto, su cui si fonda la declaratoria di abitualità di cui all'art. 103 cod. pen.,( che la Corte di appello ha escluso), e un altro è il giudizio di maggiore pericolosità/colpevolezza che guida il giudice nel riconoscimento della recidiva, sicché non è contraddittoria la motivazione che, da una parte, revoca la dichiarazione di abitualità a delinquere, e, dall'altra, conferma le statuizioni di primo grado sulla configurabilità della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliereconsigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41097/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato, in punto pena e quanto alla declaratoria di abitualità, la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di tentato furto aggravato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva, è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori (si veda pag. 3 della sentenza impugnata). Neppure è ravvisabile la denunciata contraddizione, giacche un conto è la valutazione giudiziale sulla dedizione dell'imputato al delitto, su cui si fonda la declaratoria di abitualità di cui all'art. 103 cod. pen.,( che la Corte di appello ha escluso), e un altro è il giudizio di maggiore pericolosità/colpevolezza che guida il giudice nel riconoscimento della recidiva, sicché non è contraddittoria la motivazione che, da una parte, revoca la dichiarazione di abitualità a delinquere, e, dall'altra, conferma le statuizioni di primo grado sulla configurabilità della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliereconsigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19267/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris