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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 05358/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiannento, è stata applicata ai predetti la pena concordata tra le parti in relazione ai fatti di cui all'imputazione, riguardanti plurimi episodi concernenti la violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, con l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b) e g) d.P.R. 309/90 per [OSCURATO:PERSONA].

A motivi di ricorso i ricorrenti lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie contestata, da qualificarsi ai .sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA]:

1. inosservanza, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; violazione del principio di legalità in materia di applicazione della pena;

2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla disposta confisca Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, agli esiti delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria.

Considerato che il rilievo in tema di confisca è del pari manifestamente infondato, avendo il giudice disposto la confisca e la distruzione della sola sostanza stupefacente, obbligatoria ai sensi dell'art. 240, cornma 2, n. 2) cod. pen. e 87 d.P.R. 309/90 Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiannento, è stata applicata ai predetti la pena concordata tra le parti in relazione ai fatti di cui all'imputazione, riguardanti plurimi episodi concernenti la violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, con l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b) e g) d.P.R. 309/90 per [OSCURATO:PERSONA]. A motivi di ricorso i ricorrenti lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie contestata, da qualificarsi ai .sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA]: 1. inosservanza, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; violazione del principio di legalità in materia di applicazione della pena; 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla disposta confisca Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, agli esiti delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria. Considerato che il rilievo in tema di confisca è del pari manifestamente infondato, avendo il giudice disposto la confisca e la distruzione della sola sostanza stupefacente, obbligatoria ai sensi dell'art. 240, cornma 2, n. 2) cod. pen. e 87 d.P.R. 309/90 Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere es
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