CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 27014/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • ALGERI Dario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29/01/2021 dalla Corte di Appello di Palermo PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 29/01/2021 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di quella stessa città emessa il 29/10/2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un camper, provento di furto. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento: all'affermazione di responsabilità, a seguito di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie; all'omessa riqualificazione del reato contestato in incauto acquisto; alla negata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.; all'ingiustificato diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche oltre che alla illogica determinazione della pena; al riconoscimento di provvisionale in favore della costituita parte civile. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi che reiterano censure prospettate in appello e adeguatamente definite dalla corte territoriale. Premesso che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Cass. sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155), nel caso all'esame la Corte territoriale ha puntualmente analizzato e confutato i motivi di appello, con motivazione esente da vizi illogicità e con precisi riferimenti a dati di fatto, in merito alla ritenuta responsabilità per il reato contestato e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 4. I giudici di merito hanno infatti evidenziato la disponibilità del veicolo oggetto di furto, regolarmente denunciato dalla proprietaria, escludendo l'ipotesi contravvenzionale ex art. 712 cod. pen. per l'accertata sussistenza dell'elemento intenzionale, posto che l'Algeri ha reso dichiarazioni non attendibili circa la provenienza della cosa ricevuta; hanno escluso diminuzioni di pena ricollegabili al valore del bene, per sua natura tutt'altro che di speciale tenuità (art. 62 n.4 cod. pen.) ovvero di particolare tenuità (art. 648, secondo comma cod. pen.). Il diniego di circostanze attenuante generiche è stato adeguatamente motivato, con riferimento alla personalità negativa dell'imputato, compromesso da numerosi precedenti penali; la pena risulta congrua, attestandosi sul minimo edittale, dal quale si discosta lievemente in considerazione della gravità della condotta. 5. Infine, quanto al motivo riferito alla provviisionale stabilita a favore della parte civile, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02).8. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in