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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 46500/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito della segnalazione di errore materiale, recante data 9 maggio 2023, in ordine alla sentenza della Sezione Quinta penale n. 703/2023 del 24/02/2023, R.G.N. 38974/2022, sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tivoli, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. è stata d'ufficio fissata l'attuale procedura camerale per la correzione di errore materiale.

In data 24 febbraio 2023 la Sezione Quinta penale decideva in ordine al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con la seguente motivazione, relativamente al primo e decisivo motivo di ricorso: «2.

Il primo motivo è fondato.

A ben vedere, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, in primo grado risultava esclusa la recidiva, come emerge dal successivo provvedimento di correzione dell'errore materiale, oltre che dal tenore della motivazione della sentenza.

Essendo, quindi, il delitto di furto — all'esito della esclusione sia della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede che della recidiva — aggravato esclusivamente per la violenza sulle cose, trova applicazione il termine di prescrizione, a seguito di interruzione, di anni sette e mesi sei.

Tale termine va a scadere in data 13 settembre 2019, al quale vanno ad aggiungersi le sospensioni per un periodo di anni uno, mesi otto e giorni 13, che fanno slittare l'estinzione al 28 giugno 2021.

La sentenza della Corte di appello interviene il 13 luglio 2022 e, dunque, a fronte del motivo di appello il reato andava dichiarato estinto per prescrizione, cosicché il motivo è fondato».

2. A fronte di tale motivazione, per mero errore materiale afferente la selezione della formula dalla 'maschera' informatica, in sede di digitazione, il dispositivo recava: «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della multa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende».

Diversamente, in coerenza con la motivazione, il dispositivo va corretto come segue: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione».

Pertanto, trattandosi di un errore materiale, deve procedersi alla correzione del dispositivo nei termini indicati.

3. La cancelleria provvederà agli adempimenti conseguenti.

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al procedimento n.38974/2022 (sent. n. 22616/2023) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che laddove leggesi "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende" leggasi "annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione".

Così deciso in Roma, 22/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] ere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito della segnalazione di errore materiale, recante data 9 maggio 2023, in ordine alla sentenza della Sezione Quinta penale n. 703/2023 del 24/02/2023, R.G.N. 38974/2022, sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tivoli, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. è stata d'ufficio fissata l'attuale procedura camerale per la correzione di errore materiale. In data 24 febbraio 2023 la Sezione Quinta penale decideva in ordine al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con la seguente motivazione, relativamente al primo e decisivo motivo di ricorso: «2. Il primo motivo è fondato. A ben vedere, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, in primo grado risultava esclusa la recidiva, come emerge dal successivo provvedimento di correzione dell'errore materiale, oltre che dal tenore della motivazione della sentenza. Essendo, quindi, il delitto di furto — all'esito della esclusione sia della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede che della recidiva — aggravato esclusivamente per la violenza sulle cose, trova applicazione il termine di prescrizione, a seguito di interruzione, di anni sette e mesi sei. Tale termine va a scadere in data 13 settembre 2019, al quale vanno ad aggiungersi le sospensioni per un periodo di anni uno, mesi otto e giorni 13, che fanno slittare l'estinzione al 28 giugno 2021. La sentenza della Corte di appello interviene il 13 luglio 2022 e, dunque, a fronte del motivo di appello il reato andava dichiarato estinto per prescrizione, cosicché il motivo è fondato». 2. A fronte di tale motivazione, per mero errore materiale afferente la selezione della formula dalla 'maschera' informatica, in sede di digitazione, il dispositivo recava: «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della multa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende». Diversamente, in coerenza con la motivazione, il dispositivo va corretto come segue: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione». Pertanto, trattandosi di un errore materiale, deve procedersi alla correzione del dispositivo nei termini indicati. 3. La cancelleria provvederà agli adempimenti conseguenti. P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al procedimento n.38974/2022 (sent. n. 22616/2023) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che laddove leggesi "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende" leggasi "annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione". Così deciso in Roma, 22/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] ere esten
Sentenza Cassazione n. 46500/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris