CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 49217/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt. 482 e 477 c.p., per aver falsificato la data di scadenza del permesso di soggiorno; - che, awerso la suddetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale, per non avere la Corte territoriale ritenuto la fattispecie concreta un falso grossolano, è inammissibile perché, oltre a reiterare doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che è pacifico l'orientamento secondo cui per escludere la punibilità nel caso di creazione di permessi di soggiorno falsi o di alterazione di permessi veri occorre che la falsificazione sia grossolana e, cioè, immediatamente riconoscibile "ictu oculi" da chiunque, senza necessità di particolari indagini (Sez. 5, 24/01/2019, n. 10331, Rv. 276244); che la grossolanità del falso non può essere dedotta dalla durata del permesso di soggiorno, atteso che la generalità delle persone non è tenuta a conoscere tale durata; - che il secondo motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle attenuanti generiche, oltre a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere