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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24262/2026

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vanni [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), condomicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ercole(c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5038 del 2 aprile 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/7/2026 dalConsigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:− la S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. affermava di averecorrisposto a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nel corso del 2011, somme addebitateNumero registro generale 23162/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 24262/2026Data pubblicazione 30/07/2026a titolo di rivalsa dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica e nesosteneva l’indebita percezione, deducendo l’incompatibilità delladisciplina interna con la direttiva 2008/118/CE; chiedeva e otteneva dalGiudice di Pace di Roma il decreto ingiuntivo n. 13116/2020, col qualeveniva ingiunto alla società intimata il pagamento della somma di euro216,04, oltre a interessi e spese;− [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva opposizione, contestando lasussistenza dei presupposti della ripetizione d’indebito e sostenendo, tral’altro, sia la conformità della normativa nazionale al diritto eurounitario,sia l’inapplicabilità diretta della direttiva nei rapporti tra privati;− il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 5062 del 16 marzo2022, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto;− avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appelloinnanzi al Tribunale di Roma, che, con la sentenza n. 5038 del 2 aprile2025, accoglieva l’impugnazione, revocava il decreto ingiuntivo econdannava la società appellata alla restituzione delle somme riscosse;− contro tale sentenza la S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] C.S.n.c. proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo;− [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resisteva con controricorso;− all’esito della camera di consiglio del 2 luglio 2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− con l’unico motivo si deduce la «Violazione della legge 27.01.1989,del decreto legislativo 26/2007 e dell’art. 136 della Costituzione inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 del c.p.c.»; la ricorrente sostiene chela sentenza impugnata ha fatto applicazione di norme caducate dallasuccessiva sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 15 aprile 2025;Numero registro generale 23162/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 24262/2026Data pubblicazione 30/07/2026− preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità delricorso sollevate dalla controricorrente, atteso che - sia pur in modoellittico e succinto e nonostante la singolare improprietà della rubrica delmotivo - la ricorrente ha, comunque e complessivamente, illustrato glielementi essenziali della controversia, in modo sufficiente a comprendereche l’azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., era stataesercitata col ricorso monitorio e che, dopo il rigetto dell’opposizione inprimo grado, il giudice d’appello aveva erroneamente (e falsamente)applicato disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime;− il motivo, così interpretato, è fondato e il ricorso va accolto;− su vicenda in toto sovrapponibile, benché conclusa con statuizionidei giudici del merito di segno opposto a quella della sentenza quigravata, è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria diillegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie dipronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993,17642 e 17645 del 2025; seguite già almeno da Cass. nn. 28198, 28199,28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazionedella prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, comma 1,ultimo inciso, disp. att. c.p.c. - fare integrale rinvio per giustificare lafondatezza, fin dalla sua proposizione, della domanda dell’odiernaricorrente, sia in punto di legittimazione, sia in punto di irrilevanza delrapporto tra fornitrice dell’energia e amministrazione finanziaria nelrapporto contrattuale tra utente e fornitrice stessa, sia in punto dispettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionale corrisposta (siapure per un profilo, ora, diverso - la caducazione per incostituzionalità,con effetto sostanzialmente ex tunc, della normativa che l’avevagiustificata fino alla sua abolizione - da quello in origine agitato,incentrato sull’illegittimità della medesima per contrarietà - a vario titolo- al diritto eurounitario);Numero registro generale 23162/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 24262/2026Data pubblicazione 30/07/2026− negli stessi termini della fattispecie de qua si è espressa Cass. Sez.3, 11/03/2026, n. 5480, seguita da Cass. Sez. 3, nn. 5962, 7492, 7493,8469, 15234, 16895 e 19220, tutte del 2026;− in accoglimento del motivo, dunque, la sentenza va cassata conrinvio al giudice di merito per nuovo esame, nonché per la decisione sullespese del giudizio di legittimità;p. q. m.la Corteaccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, inpersona di diverso magistrato, per nuovo esame, nonché per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 2 luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vanni [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), condomicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ercole(c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5038 del 2 aprile 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/7/2026 dalConsigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:− la S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. affermava di averecorrisposto a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nel corso del 2011, somme addebitateNumero registro generale 23162/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 24262/2026Data pubblicazione 30/07/2026a titolo di rivalsa dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica e nesosteneva l’indebita percezione, deducendo l’incompatibilità delladisciplina interna con la direttiva 2008/118/CE; chiedeva e otteneva dalGiudice di Pace di Roma il decreto ingiuntivo n. 13116/2020, col qualeveniva ingiunto alla società intimata il pagamento della somma di euro216,04, oltre a interessi e spese;− [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva opposizione, contestando lasussistenza dei presupposti della ripetizione d’indebito e sostenendo, tral’altro, sia la conformità della normativa nazionale al diritto eurounitario,sia l’inapplicabilità diretta della direttiva nei rapporti tra privati;− il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 5062 del 16 marzo2022, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto;− avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appelloinnanzi al Tribunale di Roma, che, con la sentenza n. 5038 del 2 aprile2025, accoglieva l’impugnazione, revocava il decreto ingiuntivo econdannava la società appellata alla restituzione delle somme riscosse;− contro tale sentenza la S.A.R. di [OSCURATO:PERSONA] C.S.n.c. proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo;− [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resisteva con controricorso;− all’esito della camera di consiglio del 2 luglio 2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− con l’unico motivo si deduce la «Violazione della legge 27.01.1989,del decreto legislativo 26/2007 e dell’art. 136 della Costituzione inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 del c.p.c.»; la ricorrente sostiene chela sentenza impugnata ha fatto applicazione di norme caducate dallasuccessiva sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 15 aprile 2025;Numero registro generale 23162/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 24262/2026Data pubblicazione 30/07/2026− preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità delricorso sollevate dalla controricorrente, atteso che - sia pur in modoellittico e succinto e nonostante la singolare improprietà della rubrica delmotivo - la ricorrente ha, comunque e complessivamente, illustrato glielementi essenziali della controversia, in modo sufficiente a comprendereche l’azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., era stataesercitata col ricorso monitorio e che, dopo il rigetto dell’opposizione inprimo grado, il giudice d’appello aveva erroneamente (e falsamente)applicato disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime;− il motivo, così interpretato, è fondato e il ricorso va accolto;− su vicenda in toto sovrapponibile, benché conclusa con statuizionidei giudici del merito di segno opposto a quella della sentenza quigravata, è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria diillegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie dipronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993,17642 e 17645 del 2025; seguite già almeno da Cass. nn. 28198, 28199,28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazionedella prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, comma 1,ultimo inciso, disp. att. c.p.c. - fare integrale rinvio per giustificare lafondatezza, fin dalla sua proposizione, della domanda dell’odiernaricorrente, sia in punto di legittimazione, sia in punto di irrilevanza delrapporto tra fornitrice dell’energia e amministrazione finanziaria nelrapporto contrattuale tra utente e fornitrice stessa, sia in punto dispettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionale corrisposta (siapure per un profilo, ora, diverso - la caducazione per incostituzionalità,con effetto sostanzialmente ex tunc, della normativa che l’avevagiustificata fino alla sua abolizione - da quello in origine agitato,incentrato sull’illegittimità della medesima per contrarietà - a vario titolo- al diritto eurounitario);Numero registro generale 23162/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 24262/2026Data pubblicazione 30/07/2026− negli stessi termini della fattispecie de qua si è espressa Cass. Sez.3, 11/03/2026, n. 5480, seguita da Cass. Sez. 3, nn. 5962, 7492, 7493,8469, 15234, 16895 e 19220, tutte del 2026;− in accoglimento del motivo, dunque, la sentenza va cassata conrinvio al giudice di merito per nuovo esame, nonché per la decisione sullespese del giudizio di legittimità;p. q. m.la Corteaccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, inpersona di diverso magistrato, per nuovo esame, nonché per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 2 luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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