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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37601/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato formulando un unico motivo di censura, a mezzo del quale deduce violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione, quanto alla sussistenza del reato contestato (non avendo prodotto alcuna errata attestazione l'originaria declinazione di generalità false); - che il motivo di ricorso è meramente reiterativo delle medesime censure sottoposte alla Corte d'appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato formulando un unico motivo di censura, a mezzo del quale deduce violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione, quanto alla sussistenza del reato contestato (non avendo prodotto alcuna errata attestazione l'originaria declinazione di generalità false); - che il motivo di ricorso è meramente reiterativo delle medesime censure sottoposte alla Corte d'appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobr
Sentenza Cassazione n. 37601/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris