CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2023
Cassazione n. 50868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAis! a t o avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che COULIBALY Elhadj ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida pronunciata in data 27/05/2023, ai sensi dell'art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989, dal G.i.p. del Tribunale di Messina, avente ad oggetto il provvedimento emesso dal Questore di Messina emesso ai sensi del predetto art. 6; rilevato che, dalle risultanze in atti, emerge che l'ordinanza del G.i.p. è stata notificata al COULIBALY in data 01/06/2023, e che l'odierno ricorso è stato depositato in data 27/07/2023; ritenuta evidente la tardività della proposizione del ricorso, essendo ampiamente decorsi i termini di legge ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] iér estensore Il Presidente