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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04974/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4709/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza n. 7379/32/16, depositata il 22 luglio 2016 e notificata il 9 dicembre 2016, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 ottobre2022, dal Consigliere d ott. [OSCURATO:PERSONA] .

BOLLORilevato che:

1. –l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 7379/32/16, depositata il 22 luglio 2016 e notificata il 9 dicembre 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione emesso in relazione all’imposta di bollo dovuta dal contribuente per la trascrizione di atto pubblico (compravendita immobiliare) recante accettazione tacita di eredità; -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; -l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria.

Considerato che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118, c. 1, d.a. cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, difetto assoluto di motivazione di una pronuncia che si era risolta «nella mera riproduzione, tout-court, di un articolo pubblicato sul «Quotidiano del commercialista-rassegna stampa»; -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., sull’assunto, in sintesi, che la gravata pronuncia, - nel rilevare la fattispecie di cui all'art. 1, c. 1 bis, all.

A, [OSCURATO:PERSONA] I, di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, concernente la registrazione telematica di atti su immobili, con applicazione dell’imposta di bollo in misura cumulativa(anche) per le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti, - non aveva considerato che, nella fattispecie, l’imposta di bollo non era stata affatto corrisposta, siccome l’atto di compravendita rientrando nell’àmbito di applicazione dell’esenzione prevista dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, c. 3, così che l’oggetto del contendere si incentrava (solo) sulla dovutezza dell’imposta di bollo relativamente alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità; -col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, c. 3, al d.p.r. n. 642 del 1972, art. 1, c. 1 bis, e art. 3, c. 2, della Tariffa allegata, nonché agli artt. 476, 2648 e 2660 cod. civ.,deducendo, in sintesi, che, -posta, anche, l’autonomia strutturale e funzionale degli atti che vengono in considerazione, - la nota di trascrizione dell’atto recante accettazione tacita di eredità, - in quanto per nulla dipendente dall’atto (traslativo) che detta accettazione manifesta, implica e presuppone, - non può essere ricondotta al novero degli atti direttamente conseguenti da quello principale (compravendita) concluso tra le parti e, per l’appunto, implicante l’accettazione tacita di eredità da parte dell’erede disponente; detto atto, difatti, è volto ad assicurare la continuità delle trascrizioni (art. 2650 cod. civ.) e costituisce antecedente logico- giuridico dello stesso atto di disposizione compiuto dall’erede;

2. – in via pregiudiziale di rito va rilevata l’improcedibilità del ricorso;

3. – come anticipato, il ricorso per cassazio ne è stato proposto avversosentenza notificata in data 9 dicembre 2016; - non risultando prodotta copia della sentenza con la relata di notificazione (art. 369, c. 1, n. 2, cod. proc. civ.), la Corte, con ordinanza interlocutoria resa all’udienza dell’11 gennaio 2022, ha disposto l’acquisizione del fascicolo di ufficio ai fini della verifica della procedibilità del ricorso; -dall’esame del fascicolo di ufficio non è emersa la produzione di copia della sentenza notificata;3.1 - i l ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita,- nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. , - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (Cass., 22 luglio 2019, n. 19695; Cass. Sez.

U., 2 maggio 2017, n. 10648);

4. –in difetto di attività difensiva di parte intimata, non va assunta alcuna statuizione in punto di spese del giudizio di legittimità mentre nei confronti della ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez.

U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte, dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4709/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza n. 7379/32/16, depositata il 22 luglio 2016 e notificata il 9 dicembre 2016, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 ottobre2022, dal Consigliere d ott. [OSCURATO:PERSONA] . BOLLORilevato che: 1. –l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 7379/32/16, depositata il 22 luglio 2016 e notificata il 9 dicembre 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione emesso in relazione all’imposta di bollo dovuta dal contribuente per la trascrizione di atto pubblico (compravendita immobiliare) recante accettazione tacita di eredità; -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; -l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118, c. 1, d.a. cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, difetto assoluto di motivazione di una pronuncia che si era risolta «nella mera riproduzione, tout-court, di un articolo pubblicato sul «Quotidiano del commercialista-rassegna stampa»; -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., sull’assunto, in sintesi, che la gravata pronuncia, - nel rilevare la fattispecie di cui all'art. 1, c. 1 bis, all. A, [OSCURATO:PERSONA] I, di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, concernente la registrazione telematica di atti su immobili, con applicazione dell’imposta di bollo in misura cumulativa(anche) per le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti, - non aveva considerato che, nella fattispecie, l’imposta di bollo non era stata affatto corrisposta, siccome l’atto di compravendita rientrando nell’àmbito di applicazione dell’esenzione prevista dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, c. 3, così che l’oggetto del contendere si incentrava (solo) sulla dovutezza dell’imposta di bollo relativamente alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità; -col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, c. 3, al d.p.r. n. 642 del 1972, art. 1, c. 1 bis, e art. 3, c. 2, della Tariffa allegata, nonché agli artt. 476, 2648 e 2660 cod. civ.,deducendo, in sintesi, che, -posta, anche, l’autonomia strutturale e funzionale degli atti che vengono in considerazione, - la nota di trascrizione dell’atto recante accettazione tacita di eredità, - in quanto per nulla dipendente dall’atto (traslativo) che detta accettazione manifesta, implica e presuppone, - non può essere ricondotta al novero degli atti direttamente conseguenti da quello principale (compravendita) concluso tra le parti e, per l’appunto, implicante l’accettazione tacita di eredità da parte dell’erede disponente; detto atto, difatti, è volto ad assicurare la continuità delle trascrizioni (art. 2650 cod. civ.) e costituisce antecedente logico- giuridico dello stesso atto di disposizione compiuto dall’erede; 2. – in via pregiudiziale di rito va rilevata l’improcedibilità del ricorso; 3. – come anticipato, il ricorso per cassazio ne è stato proposto avversosentenza notificata in data 9 dicembre 2016; - non risultando prodotta copia della sentenza con la relata di notificazione (art. 369, c. 1, n. 2, cod. proc. civ.), la Corte, con ordinanza interlocutoria resa all’udienza dell’11 gennaio 2022, ha disposto l’acquisizione del fascicolo di ufficio ai fini della verifica della procedibilità del ricorso; -dall’esame del fascicolo di ufficio non è emersa la produzione di copia della sentenza notificata;3.1 - i l ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita,- nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. , - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (Cass., 22 luglio 2019, n. 19695; Cass. Sez. U., 2 maggio 2017, n. 10648); 4. –in difetto di attività difensiva di parte intimata, non va assunta alcuna statuizione in punto di spese del giudizio di legittimità mentre nei confronti della ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M. La Corte, dichia
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