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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15006/2026

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entati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Durante unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 1958/2019 depositata il 06/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26580/2019Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 15006/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia –sede di Milano n. 1958/2019 depositata il 06.05.2015 e notificata in data13.06.2019 veniva accolto l’appello del comune di Varedo in riforma dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano che avevaaccolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Francesca e Mariangelaavente ad oggetto il provvedimento emesso in data 25.02.2013 di rigettodell’istanza di rimborso della somma di euro 38.907,00 versata a titolo diICI per gli anni d’imposta 2010-2011 per alcuni terreni.I giudici di secondo grado, in sede di giudizio di rinvio (da Cass., 4 aprile2018, n. 8191), dopo l’annullamento della sentenza già emessa dalla CTRdella Lombardia n. 4313/2015 depositata in data 06.10.2015,esaminavano in via preliminare le eccezioni di inammissibilità dell’appello,dichiarandole infondate.Nel merito, i giudici regionali ritenevano che la sentenza della CTP diMilano meritava di essere riformata “perché contiene una motivazione nonconforme alle norme che regolano la materia dell’ICI”.In particolare, la sentenza di prime cure che aveva dato ragione allecontribuenti non aveva tenuto in debito conto l’esistenza in favore dellecontribuenti dei diritti edificatori perequativi indicati dal comune, senzache le contribuenti avessero provato l’insussistenza di un mercato di talidiritti e di soggetti interessati all’acquisto degli stessi.Peraltro rilevavano i giudici del secondo grado che - come dedottodall’ente comunale - esisteva “nella fattispecie un indice edificatoriorilevante ai fini dell’ICI e una capacità edificatoria esercitabile in unterreno diverso rispetto a quello al quale era originariamente attribuito”.Quindi veniva accolto l’appello, in riforma della sentenza impugnata,dovendosi ritenere legittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza dirimborso delle contribuenti, con la compensazione delle spese di lite tra leparti.Numero registro generale 26580/2019Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 15006/2026Data pubblicazione 19/05/2026Avverso la predetta pronuncia della CTR di Milano le ricorrentiproponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso,illustrati con memoria.Il Comune di Varedo si è costituito in giudizio depositando controricorso esuccessive memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti denunciano violazione ofalsa applicazione dell’art. 1, comma 2, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza erroneamenteritenuto sussistente l’esistenza di diritti edificatori perequati sulle aree diinteresse, laddove secondo le ricorrenti tali immobili non sarebberoqualificabili come fabbricabili poiché sottoposti ad un vincolo conformativo.1.2 Con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti lamentanoviolazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. b D. Lgs. 30dicembre 1992 n. 504, dell’art. 11 quaterdecies, comma 16 e dell’art. 36,comma 2, del D.L n. 203/2005, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. peravere la sentenza errato nella parte in cui non ha considerato che l’indiceedificatorio perequato assegnato alle aree non aveva efficaciadirettamente conformativa “poiché previsto dal documento di piano delPGT”.1.3 Con il terzo motivo di gravame, le ricorrenti lamentano violazione efalsa applicazione dell’art. 20, comma 4 e 5, della L.R.

Lombardia n. 12del 2005, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver i giudiciregionali tenuto conto che il vincolo conformativo dettato dal PTR per levasche di laminazione del Seveso aveva comunque efficacia prevalenterispetto alle norme del PGT del Comune.2.

Il primo motivo di doglianza centrato sull’erronea valutazione da partedei giudici lombardi della sussistenza di diritti edificatori perequati sullearee di interesse sebbene sottoposte ad un vincolo conformativo è privo dipregio.Numero registro generale 26580/2019Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 15006/2026Data pubblicazione 19/05/2026Occorre premettere che, in tema di contenzioso tributario, il contribuenteche impugni il rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo riveste laqualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza chegrava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega iltrattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazionicon cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essisoggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione delgiudicato interno (Cass., 23 gennaio 2019, n. 1822; Cass., 18 maggio2018, n. 12291; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026).Quanto all’esistenza del vincolo conformativo – che la stessa parte nonha meglio esplicitato, poiché ove si trattasse di vincolo preordinatoall’esproprio rientrerebbe, ad ogni modo, nella nozione di urbanistica cd.perequativa – parte ricorrente non deduce, innanzitutto, in quali termini lostesso abbia potuto incidere sul valore delle aree edificabili, atteso che ilvincolo non viene individuato né con riguardo al complesso dei terreni peri quali il tributo è stato versato, né con riferimento allo stesso valoreL’impugnativa si basa sulla ricostruzione secondo cui per le areesottoposte a vincolo asseritamente conformativo sarebbe impossibileaffermare una capacità edificatoria, se pure “legale”, cui ricollegare iltributo in esame.

La fattispecie viene, infatti, trattata dando per scontatoche tutte le aree oggetto dell’istanza di rimborso fossero sottoposte alcitato vincolo conformativo.L’Amministrazione comunale ha, del resto, in tutti i propri atti difensivifatto presente che il vincolo in discussione gravava sul solo Foglio 2,Mapp. 12, mentre l’area di cui al Foglio 5, Mapp. 4 era stata interessataesclusivamente da un provvedimento di occupazione temporanea per soli2000 mq sui complessivi 13.760 (cfr. atto riassunzione pag. 10).Numero registro generale 26580/2019Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 15006/2026Data pubblicazione 19/05/2026Mette, poi, conto di evidenziare che il vincolo conformativo su cui lecontroparti fondano ogni loro censura risulta apposto a far data dal1.12.2011, ovvero alla fine dell’anno 2011, laddove l’istanza di rimborsoha ad oggetto l’ICI per le annualità 2010/2011.Tale circostanza emerge documentalmente dalla produzione dellecontribuenti, che con il ricorso alla CTP producono la lettera Comunale del20.12.2011 con cui l’ente locale comunicava l’apposizione del vincoloregionale con validità quinquennale.3.

Con riferimento al secondo ed al terzo motivo di ricorso che puntanosulla violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado,va precisato che la legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 all’art.11 contempla la perequazione urbanistica (che il giudice del gravame haposto a fondamento della sua pronuncia), prevedendone la realizzazione(proprio) “Sulla base dei criteri definiti dal documento di piano”.Ed infatti, l’ente controricorrente aveva eccepito che era stata la LeggeRegionale citata a prevedere espressamente che i diritti edificatoriscopo apposito registro per le “cessioni”.

Circostanza che confermava lasicura esistenza di un mercato dei diritti edificatori tra privati.L’attribuzione di diritti edificatori perequativi realizza in effetti una“capacità edificatoria legale” in virtù della quale le aree in discussionedevono qualificarsi come fabbricabili ai sensi del combinato disposto degliartt. 1 e 2 del D. Lgs 504/1992.E’ stato chiarito da questa Corte con pronuncia che merita di esserecondivisa che: “ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazionesecondo il principio del valore venale pieno, occorre valorizzare, aprescindere dalla natura formalmente edificatoria o meno del terreno,anche i diritti edificatori perequativi, i quali rappresentano un rimedio allasperequazione derivante dall'applicazione di standard edilizi, che hannonatura reale e diretta inerenza al terreno, di cui assumono una qualitàNumero registro generale 26580/2019Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 15006/2026Data pubblicazione 19/05/2026intrinseca e sono soggetti ad IMU, a differenza deic.d. diritti edificatori compensativi, privi di natura reale e di inerenza alfondo, i quali consistono nell'attribuzione ad un certo soggetto, da partedella [OSCURATO:PERSONA], di un quantum di volumetria con funzioneindennitaria rispetto alla cessione in suo favore di un terreno, ovvero incaso di reiterazione di vincoli espropriativi” (cfr. Cass. 24.10.2023 n.29424).Ne consegue che l’attribuzione di un indice perequativo toglie valenza alvincolo apposto sulla specifica area, dal momento che la sua potenzialitàedificatoria può comunque realizzarsi in diverso sito, come previsto nelcaso in esame ove era possibile esercitare la potestà edificatoria su unaparticella limitrofa.La giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che sussiste il presuppostodi imposta con riferimento al terreno inserito nell'ambito di una«perequazione urbanistica», per effetto della quale viene attribuito unvalore edificatorio uniforme a tutte le proprietà destinate allatrasformazione di uno o più ambiti del territorio comunale, a prescinderedall’effettiva localizzazione dei diritti edificatori, trasferibili e negoziabiliseparatamente dal suolo, atteso che l'applicazione di tale impostapresuppone il possesso di immobili aventi potenzialità edificatoria,sebbene non immediatamente attuabile, desunta dalla qualificazioneoperata nel piano regolatore generale anche semplicemente adottato (cfr.Cass., 5 ottobre 2021, n. 26895).Tale orientamento è stato ripreso dalle Sezioni unite della Corte –statuendo che un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo diinedificabilità assoluta, ove sia inserita in un programma di«compensazione urbanistica» non è assoggettabile ad imposta, atteso cheil diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce alterreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibileseparatamente da esso – che hanno rimarcato che a diversa conclusioneNumero registro generale 26580/2019Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 15006/2026Data pubblicazione 19/05/2026deve pervenirsi a riguardo della cd. perequazione urbanistica, ciò inquanto «mentre il diritto edificatorio di origine perequativa vienericonosciuto al proprietario del fondo come una qualità intrinseca del suolo(che partecipa fin dall'inizio di un indice di edificabilità suo proprio, cosìcome prestabilito e "spalmato" all'interno di un determinato ambitoterritoriale di trasformazione), il diritto edificatorio di origine compensativaderiva dall'adempimento di un rapporto sinallagmatico in senso lato,avente ad oggetto un terreno urbanisticamente non edificabile, ristoratocon l'assegnazione al proprietario di un quid volumetrico da spendere sualtra area» (Cass. Sez.

U., 29 ottobre 2020, n. 23902).Se dunque, in conclusione, lo stesso vincolo di destinazione a vasche dilaminazione deve essere qualificato come un vincolo regionale preordinatoall'esproprio per l'invaso di laminazione del fiume Seveso (quanto alterreno censito al foglio 2, mappale 12; così la sentenza di Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 2835/2023, del26 settembre 2023, hinc et inde citata), ciò non di meno rimarrebbe laprevisione di diritti edificatori di natura perequativa rispetto ai qualil’azionato diritto al rimborso alcunché esplicita.4.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza di parti ricorrenti nei cui confronti sussistono,altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater)..

P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso; condanna parte ricorrenti al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese processuali, che liquida in €5.600,00, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delleNumero registro generale 26580/2019Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 15006/2026Data pubblicazione 19/05/2026ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Durante unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 1958/2019 depositata il 06/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26580/2019Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 15006/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia –sede di Milano n. 1958/2019 depositata il 06.05.2015 e notificata in data13.06.2019 veniva accolto l’appello del comune di Varedo in riforma dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano che avevaaccolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Francesca e Mariangelaavente ad oggetto il provvedimento emesso in data 25.02.2013 di rigettodell’istanza di rimborso della somma di euro 38.907,00 versata a titolo diICI per gli anni d’imposta 2010-2011 per alcuni terreni.I giudici di secondo grado, in sede di giudizio di rinvio (da Cass., 4 aprile2018, n. 8191), dopo l’annullamento della sentenza già emessa dalla CTRdella Lombardia n. 4313/2015 depositata in data 06.10.2015,esaminavano in via preliminare le eccezioni di inammissibilità dell’appello,dichiarandole infondate.Nel merito, i giudici regionali ritenevano che la sentenza della CTP diMilano meritava di essere riformata “perché contiene una motivazione nonconforme alle norme che regolano la materia dell’ICI”.In particolare, la sentenza di prime cure che aveva dato ragione allecontribuenti non aveva tenuto in debito conto l’esistenza in favore dellecontribuenti dei diritti edificatori perequativi indicati dal comune, senzache le contribuenti avessero provato l’insussistenza di un mercato di talidiritti e di soggetti interessati all’acquisto degli stessi.Peraltro rilevavano i giudici del secondo grado che - come dedottodall’ente comunale - esisteva “nella fattispecie un indice edificatoriorilevante ai fini dell’ICI e una capacità edificatoria esercitabile in unterreno diverso rispetto a quello al quale era originariamente attribuito”.Quindi veniva accolto l’appello, in riforma della sentenza impugnata,dovendosi ritenere legittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza dirimborso delle contribuenti, con la compensazione delle spese di lite tra leparti.Numero registro generale 26580/2019Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 15006/2026Data pubblicazione 19/05/2026Avverso la predetta pronuncia della CTR di Milano le ricorrentiproponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso,illustrati con memoria.Il Comune di Varedo si è costituito in giudizio depositando controricorso esuccessive memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti denunciano violazione ofalsa applicazione dell’art. 1, comma 2, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza erroneamenteritenuto sussistente l’esistenza di diritti edificatori perequati sulle aree diinteresse, laddove secondo le ricorrenti tali immobili non sarebberoqualificabili come fabbricabili poiché sottoposti ad un vincolo conformativo.1.2 Con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti lamentanoviolazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. b D. Lgs. 30dicembre 1992 n. 504, dell’art. 11 quaterdecies, comma 16 e dell’art. 36,comma 2, del D.L n. 203/2005, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. peravere la sentenza errato nella parte in cui non ha considerato che l’indiceedificatorio perequato assegnato alle aree non aveva efficaciadirettamente conformativa “poiché previsto dal documento di piano delPGT”.1.3 Con il terzo motivo di gravame, le ricorrenti lamentano violazione efalsa applicazione dell’art. 20, comma 4 e 5, della L.R. Lombardia n. 12del 2005, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver i giudiciregionali tenuto conto che il vincolo conformativo dettato dal PTR per levasche di laminazione del Seveso aveva comunque efficacia prevalenterispetto alle norme del PGT del Comune.2. Il primo motivo di doglianza centrato sull’erronea valutazione da partedei giudici lombardi della sussistenza di diritti edificatori perequati sullearee di interesse sebbene sottoposte ad un vincolo conformativo è privo dipregio.Numero registro generale 26580/2019Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 15006/2026Data pubblicazione 19/05/2026Occorre premettere che, in tema di contenzioso tributario, il contribuenteche impugni il rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo riveste laqualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza chegrava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega iltrattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazionicon cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essisoggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione delgiudicato interno (Cass., 23 gennaio 2019, n. 1822; Cass., 18 maggio2018, n. 12291; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026).Quanto all’esistenza del vincolo conformativo – che la stessa parte nonha meglio esplicitato, poiché ove si trattasse di vincolo preordinatoall’esproprio rientrerebbe, ad ogni modo, nella nozione di urbanistica cd.perequativa – parte ricorrente non deduce, innanzitutto, in quali termini lostesso abbia potuto incidere sul valore delle aree edificabili, atteso che ilvincolo non viene individuato né con riguardo al complesso dei terreni peri quali il tributo è stato versato, né con riferimento allo stesso valoreL’impugnativa si basa sulla ricostruzione secondo cui per le areesottoposte a vincolo asseritamente conformativo sarebbe impossibileaffermare una capacità edificatoria, se pure “legale”, cui ricollegare iltributo in esame. La fattispecie viene, infatti, trattata dando per scontatoche tutte le aree oggetto dell’istanza di rimborso fossero sottoposte alcitato vincolo conformativo.L’Amministrazione comunale ha, del resto, in tutti i propri atti difensivifatto presente che il vincolo in discussione gravava sul solo Foglio 2,Mapp. 12, mentre l’area di cui al Foglio 5, Mapp. 4 era stata interessataesclusivamente da un provvedimento di occupazione temporanea per soli2000 mq sui complessivi 13.760 (cfr. atto riassunzione pag. 10).Numero registro generale 26580/2019Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 15006/2026Data pubblicazione 19/05/2026Mette, poi, conto di evidenziare che il vincolo conformativo su cui lecontroparti fondano ogni loro censura risulta apposto a far data dal1.12.2011, ovvero alla fine dell’anno 2011, laddove l’istanza di rimborsoha ad oggetto l’ICI per le annualità 2010/2011.Tale circostanza emerge documentalmente dalla produzione dellecontribuenti, che con il ricorso alla CTP producono la lettera Comunale del20.12.2011 con cui l’ente locale comunicava l’apposizione del vincoloregionale con validità quinquennale.3. Con riferimento al secondo ed al terzo motivo di ricorso che puntanosulla violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado,va precisato che la legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 all’art.11 contempla la perequazione urbanistica (che il giudice del gravame haposto a fondamento della sua pronuncia), prevedendone la realizzazione(proprio) “Sulla base dei criteri definiti dal documento di piano”.Ed infatti, l’ente controricorrente aveva eccepito che era stata la LeggeRegionale citata a prevedere espressamente che i diritti edificatoriscopo apposito registro per le “cessioni”. Circostanza che confermava lasicura esistenza di un mercato dei diritti edificatori tra privati.L’attribuzione di diritti edificatori perequativi realizza in effetti una“capacità edificatoria legale” in virtù della quale le aree in discussionedevono qualificarsi come fabbricabili ai sensi del combinato disposto degliartt. 1 e 2 del D. Lgs 504/1992.E’ stato chiarito da questa Corte con pronuncia che merita di esserecondivisa che: “ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazionesecondo il principio del valore venale pieno, occorre valorizzare, aprescindere dalla natura formalmente edificatoria o meno del terreno,anche i diritti edificatori perequativi, i quali rappresentano un rimedio allasperequazione derivante dall'applicazione di standard edilizi, che hannonatura reale e diretta inerenza al terreno, di cui assumono una qualitàNumero registro generale 26580/2019Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 15006/2026Data pubblicazione 19/05/2026intrinseca e sono soggetti ad IMU, a differenza deic.d. diritti edificatori compensativi, privi di natura reale e di inerenza alfondo, i quali consistono nell'attribuzione ad un certo soggetto, da partedella [OSCURATO:PERSONA], di un quantum di volumetria con funzioneindennitaria rispetto alla cessione in suo favore di un terreno, ovvero incaso di reiterazione di vincoli espropriativi” (cfr. Cass. 24.10.2023 n.29424).Ne consegue che l’attribuzione di un indice perequativo toglie valenza alvincolo apposto sulla specifica area, dal momento che la sua potenzialitàedificatoria può comunque realizzarsi in diverso sito, come previsto nelcaso in esame ove era possibile esercitare la potestà edificatoria su unaparticella limitrofa.La giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che sussiste il presuppostodi imposta con riferimento al terreno inserito nell'ambito di una«perequazione urbanistica», per effetto della quale viene attribuito unvalore edificatorio uniforme a tutte le proprietà destinate allatrasformazione di uno o più ambiti del territorio comunale, a prescinderedall’effettiva localizzazione dei diritti edificatori, trasferibili e negoziabiliseparatamente dal suolo, atteso che l'applicazione di tale impostapresuppone il possesso di immobili aventi potenzialità edificatoria,sebbene non immediatamente attuabile, desunta dalla qualificazioneoperata nel piano regolatore generale anche semplicemente adottato (cfr.Cass., 5 ottobre 2021, n. 26895).Tale orientamento è stato ripreso dalle Sezioni unite della Corte –statuendo che un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo diinedificabilità assoluta, ove sia inserita in un programma di«compensazione urbanistica» non è assoggettabile ad imposta, atteso cheil diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce alterreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibileseparatamente da esso – che hanno rimarcato che a diversa conclusioneNumero registro generale 26580/2019Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 15006/2026Data pubblicazione 19/05/2026deve pervenirsi a riguardo della cd. perequazione urbanistica, ciò inquanto «mentre il diritto edificatorio di origine perequativa vienericonosciuto al proprietario del fondo come una qualità intrinseca del suolo(che partecipa fin dall'inizio di un indice di edificabilità suo proprio, cosìcome prestabilito e "spalmato" all'interno di un determinato ambitoterritoriale di trasformazione), il diritto edificatorio di origine compensativaderiva dall'adempimento di un rapporto sinallagmatico in senso lato,avente ad oggetto un terreno urbanisticamente non edificabile, ristoratocon l'assegnazione al proprietario di un quid volumetrico da spendere sualtra area» (Cass. Sez. U., 29 ottobre 2020, n. 23902).Se dunque, in conclusione, lo stesso vincolo di destinazione a vasche dilaminazione deve essere qualificato come un vincolo regionale preordinatoall'esproprio per l'invaso di laminazione del fiume Seveso (quanto alterreno censito al foglio 2, mappale 12; così la sentenza di Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 2835/2023, del26 settembre 2023, hinc et inde citata), ciò non di meno rimarrebbe laprevisione di diritti edificatori di natura perequativa rispetto ai qualil’azionato diritto al rimborso alcunché esplicita.4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza di parti ricorrenti nei cui confronti sussistono,altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).. P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso; condanna parte ricorrenti al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese processuali, che liquida in €5.600,00, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delleNumero registro generale 26580/2019Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 15006/2026Data pubblicazione 19/05/2026ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
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