CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 luglio 2021
Cassazione n. 39393/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38. - ricorrente - contro 2£2-i [OSCURATO:PERSONA]'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimato - avverso il decreto del Tribunale di n. 42254/2019, pubblicato il 20/9/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2021 dal Presidente, dott. [OSCURATO:PERSONA], la Corte: - Rilevato che la difesa di parte ricorrente censura il provvedimento del Tribunale di Roma di cui in epigrafe, con il quale veniva respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che disponeva il trasferimento dell'istante in Francia, in quanto Stato competente; - Ritenuto che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la decisione della Corte di Giustizia, investita da questo giudice di legittimità (oltre che da alcuni giudici di merito), tra l'altro, della questione del cd. "respingimento indiretto"; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione di cui in motivazione da parte della Corte di giustizia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 13 luglio 2