CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 06859/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Prato del 20/11/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 novembre 2024 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 64, comma 1, lett.a), in combinato disposto con l'art. 63, comma 1, allegato IV, paragrafo 1.14.2.1., in relazione all'art. 68, comma 1, lett.b) D.Igs 9 aprile 2008 n. 81, accertato il 5 giugno 2020 (capo a), ed agli artt. 64, comma 1, lett.a), in combinato disposto con l'art. 63, comma 1, e Allegato IV paragrafo 1-11-2-2-, in relazione all'art. 68 comma 1, lett.b) d.lgs 9 aprile 2008 n. 81, accertato il 5 giugno 2020, «responsabile del reato a lui ascritto, previo assorbimento del reato di cui al capo B in quello di cui al capo A», e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 2.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia vizio di motivazione, assente, in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.pen.. Nulla la motivazione resa, al proposito, dal Tribunale, che, solo, ha dedotto, nel pronunciarsi in merito alla non applicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, l'esistenza di due precedenti sentenze di condanna - peraltro vetuste e per reati aspecifici- a carico del prevenuto, il che escludeva la formulabilità di una prognosi favorevole in termini di non recidivanza. 2.2. Col secondo motivo denuncia vizio di motivazione, assente, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen.. Nulla la motivazione resa, al proposito, dal Tribunale, nonostante l'adoperarsi del condannato per la pronta rimozione delle condizioni di pericolo ravvisate. 2.3. Col terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si legge a pagina 3 della sentenza impugnata che «l'imputata è gravata da due precedenti sentenze di condanna, una delle quali per reati della medesima tipologia, per cui è già stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Alla luce di questa circostanza non è possibile formulare una prognosi favorevole in termini di recidivanza e pertanto non può essere applicato il beneficio di cui all'art. 163 c.p.». Assume la difesa che le condanne riguardano, l'una, una condotta di violazione della disciplina dell'immigrazione, 10'altra una ricettazione, con pena, in quest'ultimo caso, condonata, la prima condizionalmente sospesa. Non ricorrono nel caso di specie le condizioni oggettive e soggettive ostative, a mente dell'art. 164 cod.pen., alla concessione del beneficio invocato una seconda volta. 2.3. Invoca, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Col primo dei motivi la difesa denuncia l'omessa motivazione circa il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen., 1.1. La sentenza è oggettivamente silente sul punto. 1.2. Osserva tuttavia il collegio come innanzi al Tribunale l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. non è stata neppure invocata dalla difesa, che ha concluso per l'assoluzione perché il fatto non sussiste, e perché non sono stati provati i fatti contestati, di poi invocando l'applicazione delle attenuanti generiche e i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 1.3. Quanto, allora, alla mancata assoluzione per il riconoscimento della causa di cui all'art. 131-bis cod.pen., ancor prima ed a prescindere dalla desumibilità, dal complesso della motivazione, degli elementi per cui il fatto non è stato ritenuto dal Tribunale lieve (nel senso della possibilità e legittimità di una motivazione implicita da ultimo ed ex multis Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023 e Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021 Ud. (dep. 26/11/2021 ) Rv. 282097 - 01 ) Rv. 284096 - 01), deve rilevarsi, con efficacia dirimente rispetto alla assenza del vizio di motivazione lamentato, che nessuna richiesta essendo stata al proposito formulata dalla difesa, nessun onere motivazionale relativo poteva ritenersi in capo al Tribunale. Il motivo come formulato è, dunque, inammissibile prima che manifestamente infondato. 2. Col secondo motivo la difesa ha denunciato la mancata motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 2.1. La sentenza non contiene una motivazione esplicita sul punto. 2.2. La motivazione fa tuttavia buon governo dell'orientamento di questa Corte, la quale ritiene che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva -di cui non è dato peraltro rinvenire traccia nelle argomentazioni difensive nel giudizio di primo grado- , essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), nella specie esplicitate, sotto il profilo oggettivo, con riferimento alla molteplicità delle violazioni ed alla loro intrinseca consistenza, tutt'altro che lieve, e, sotto il profilo soggettivo, alla esistenza di due precedenti condanne. Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Tanto che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 — 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)». 2.3. Il motivo dunque, sì come formulato, è manifestante infondato. 3. Col terzo motivo la difesa contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla negata sospensione condizionale della pena. 3.1. E' la stessa difesa a rammentare la motivazione resa dal Tribunale a sostegno della negazione del beneficio, avendo il giudicante rilevato che «l'imputata è gravata da due precedenti sentenze di condanna, una delle quali per reati della medesima tipologia, per cui è già stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Alla luce di questa circostanza non è possibile formulare una prognosi favorevole in termini di recidivanza e pertanto non può essere applicato il beneficio di cui all'art. 163 c.p.». 3.2. Del tutto sconfessata, in fatto, la lagnanza in termini di omessa motivazione al proposito, manifestamente infondata è la correlata censura di violazione di legge, posto che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati -condizione fondamentale per la concedibilità del beneficio- sulla capacità a delinquere dell'imputato desunta dai precedenti giudiziari, anche non definitivi, senza che ciò contrasti con la presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna definitiva, rilevando esclusivamente ai fini previsti dall'art. 133, comma secondo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Chehade, Rv. 281296 - 01). Trattasi di valutazione discrezionale -cui è tenuto il giudice del fatto- inerente alla non affidabilità del condannato, e dunque al conclusivo giudizio di non meritevolezza, nella specie svolta con aderenza al precetto normativo e ai dati processuali disponibili, e senza cedimenti logici, rispetto alla quale le argomentazioni e gli elementi asseritamente trascurati o disattesi non hanno chiaro carattere di decisività, sicché la loro valutazione non avrebbe dovuto necessariamente portare a una decisione più favorevole di quella adottata. 3.3. Il motivo, manifestamente infoOndato, è inammissibile. 4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della