CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 28792/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
laquale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;letta la memoria depositata dalla difesa il 7.5.2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 13 febbraio 2024, il Tribunale per i minorenni diRoma accoglieva l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il vincolo dellacontinuazione tra i reati giudicati con le seguenti cinque sentenze:1) Sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso ilTribunale per i minorenni di Roma del 3 luglio 2017, irrev. il17.11.20172) Sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso ilTribunale per i minorenni di Roma del 29 novembre 2016, irrevocabileil 5.4.2018;3) Sentenza del Tribunale ordinario di Roma del 15 febbraio2021, irrevocabile il 17.4.2023;4) Sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del 18novembre 2021, irrevocabile il 23.6.2023;5) Sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del 4 febbraio2021, irrevocabile il 21.9.2023determinando la pena complessiva in anni uno, mesi nove e giorni dieci direclusione ed euro 645,00 di multa.Respingeva ogni ulteriore domanda.Osservava che i reati di cui alle sentenze n. 1), 2), 4) e 5) dovevanoritenersi unificati sotto il vincolo della continuazione in quanto, benché di diversetipologie, erano ascrivibili al medesimo contesto di privazione di adeguatiriferimenti adulti, di povertà materiale e di solitudine, proprie della condizione diminore straniero non accompagnato ed erano stati commessi in un arco di tempocontenuto (dal febbraio 2016 al febbraio 2017), in aree vicine da un punto divista spaziale. Riteneva, invece, di dover escludere la condanna sub 3), inquanto relativa a condotta commessa nel 2021 ovvero a distanza di quattro annidall’ultimo reato, dopo varie esperienze di carcere e comunità.Individuato il reato più grave in quello di cui al n. 2, per il quale era statainflitta la pena più severa, determinava l’aumento per ciascuno dei reati incontinuazione nella misura di due terzi della pena inflitta con ciascuna sentenza,misura ritenuta congrua in relazione alla perseveranza del condannato e alletrasgressioni commesse.2. Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione ladifesa del ricorrente sulla base di due motivi.2.1. Con il primo motivo lamenta che il Tribunale abbiaconsiderato solo cinque delle sei sentenze oggetto dell’istanza diapplicazione della disciplina della continuazione, omettendo deltutto di motivare sulle ragioni per le quali non aveva preso inconsiderazione il sesto titolo costituito dalla sentenza del Tribunaleper i minorenni di Roma del 7 novembre 2017, irrevocabile il18.4.2019. Osserva che l’omissione può avere costituito oggetto diun mero errore percettivo, integrante un travisamento peromissione. Rileva che la mancata considerazione della sentenza inquestione, relativa a reati per i quali sussisterebbero i presuppostiper ravvisare il vincolo della continuazione, avrebbe effettifavorevoli nei confronti del richiedente ed inciderebbe, quindi, sullamotivazione dell’ordinanza impugnata.2.2. Con il secondo motivo, lamenta una erroneadeterminazione della pena con riferimento al reato di cui allasentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del 4 febbraio2021, irrev. il 21.9.2023 (n. 4 del provvedimento impugnato).Rileva che la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza diprimo grado che aveva inflitto la pena di mesi 3, giorni 16 direclusione ed euro 31 di multa, rideterminandola in quella di mesidue e giorni 20 di reclusione, senza prevedere, cioè, la penapecuniaria. Rileva che, per tale motivo, nell’aumento per lacontinuazione relativo a tale sentenza non può applicarsi l’aumentoanche in relazione alla pena pecuniaria.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamentocon rinvio dell’ordinanza impugnata.4. Con memoria depositata il 7 maggio 2026, la difesa, ferma restandol’adesione ai fatti illustrati nel ricorso introduttivo, ha osservato che, a suoavviso, il vizio denunciato è più correttamente riferibile al vizio di omessapronuncia. Ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Secondo costante e risalente insegnamento di questa Corte,la violazione di legge concernente la motivazione trova il suofondamento nella disciplina costituzionale di cui all'art. 111, commi 6e 7 Cost. e consiste nella omissione totale della motivazione stessaovvero nelle ipotesi di motivazione fittizia o apparente che si configuraallorché il giudicante utilizza espressioni di stile e stereotipate,inidonee a rappresentare il percorso logico giuridico della decisione.Rimangono escluse dalla nozione di violazione di legge connessa aldifetto di motivazione tutte le rimanenti ipotesi nelle quali lamotivazione stessa si dipani in modo insufficiente e non del tuttopuntuale rispetto alle prospettazioni censorie (Sez. 1, n. 6821 del31/01/2012, Rv. 252430-01).Nel caso in esame, il Tribunale per i minorenni ha totalmenteomesso di motivare sulla domanda relativa alla unificazione sotto ilvincolo della continuazione anche dei reati giudicati con la sentenzadel Tribunale per i minorenni di Roma del 7 novembre 2017,irrevocabile il 18.4.2019, così incorrendo nel vizio di mancanza dimotivazione che impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanzaimpugnata.L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe, senzapreclusioni, il secondo motivo.3. Deve, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale per i minorenni di Roma perché rivalutil’istanza prendendo in considerazione anche la sentenza pronunciatadal Tribunale per i minorenni di Roma del 7 novembre 2017,irrevocabile il 18.4.2019. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per iminorenni di Roma.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.