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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13786/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 26/02/2024 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha insistito per l'annullamento della sen- tenza impugnata; a seguito di trattazione con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 d.l. N. 137/2020 e del successivo art. 8 d.l. 198/2022.. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, im- pugna la sentenza in data 26/02/2024 della Corte di appello di Bari, che ha 1 AS.b...h. confermato la sentenza in data 07/10/2021 del Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione.

Deduce:

1.1. Inosservanza di norma processuale, in relazione agli artt. 348, comma 1 e 3, 357, 361, 373, comma 3, 213-217 cod. proc. pen..

Il ricorrente evidenzia come sia totalmente viziata la formazione della prin- cipale prova accusatoria, attinente all'identificazione dell'imputato, eseguita dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva che il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di riconoscere l'odierno ricor- rente quale autore del reato, siccome effigiato in una fotografia del fascicolo foto- grafico predisposto dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA].

Secondo la difesa, però, il [OSCURATO:PERSONA] aveva già riferito al Mare- sciallo Abbondanza il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], così che la predisposizione del fascicolo fotografico era inficiato nella sua genuinità, perché predisposto sulla base delle indicazioni dello stesso soggetto che doveva procedere al riconosci- mento.

Vengono dunque riportate le dichiarazioni testimoniali rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso del dibattimento, al fine di dimostrare come il riconoscimento fotografico fosse viziato e, dunque, non utilizzabile.

1.2. Violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto in furto.

Secondo il ricorrente il fatto che lo spadino fosse ancora inserito nel cilindro di accensione della macchina al momento del controllo, avvenuto a pochi chilometri dall'asporto, quando il furto non era stato ancora denunciato e che un altro spadino fosse stato rinvenuto nella tasca dei pantaloni dell'imputato, sono tutti elementi univocamente conducenti nel senso che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'autore del furto.

Si assume, quindi, che la motivazione della Corte di appello risulta illogica sul punto, in quanto nega tale evenienza, peraltro in contraddizione con le dichia- razioni testimoniali rese dal [OSCURATO:PERSONA], che, invece, sono valorizzate dai giudici ai fini dell'affermazione di responsabilità.

1.3. Violazione di legge per la mancata applicazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquen- nale, in violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di ogni divieto di prevalenza di qualsiasi at- tenuante rispetto alla recidiva di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen..

1.4. Mancata assunzione di una prova decisiva.

Il ricorrente osserva che il tribunale revocava l'ordinanza istruttoria nella parte in cui aveva disposto la testimonianza dell'appuntato Mandaglio.Si assume che questa testimonianza era da considerarsi decisiva attesa la confusione delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle modalità di effettuazione del riconoscimento fotografico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile perché manifesta- mente infondato.

Il ricorrente dubita della genuinità del fascicolo fotografico utilizzato nel corso delle indagini preliminari per il riconoscimento dell'imputato a opera del Bri- gadiere Iannone che -si assume- aveva già riferito al [OSCURATO:PERSONA] il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], appreso subito dopo il fermo del minore.

Tale obiezione, però, si riferisce all'attività svolta nel corso delle indagini preliminari, che deve intendersi superata dalla prova assunta in sede dibattimen- tale, nel contraddittorio delle parti.

A tale riguardo, infatti, è stato spiegato che «l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costitui- sce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della di- chiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricogni- zione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezza- mento del giudice» (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01).

Tale principio trova giustificazione nel fatto che non è possibile pervenire a una compiuta tipizzazione delle cautele procedinnentali che devono assistere l'as- sunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante l'atipicità di detto strumento probatorio, sicchè la metodologia dell'assunzione del riconoscimento fotografico potrà influenzare la sua efficacia dimostrativa, sotto il profilo della valenza di attendibilità della dichiara- zione attraverso la quale viene veicolato ed introdotto nel processo, ma non potrà certamente essere ritenuta idonea a generare nullità o inutilizzabilità di sorta, qua- lora non si avvicini o non ricalchi le sembianze procedimentali previste dall'art. 213 cod. proc. pen.., (Così, la sentenza dianzi citata, in motivazione).

Tanto vale a destituire di fondamento l'eccezione difensiva, atteso che manca la violazione di una norma posta a pena di inutilizzabilità e considerato che la prova non è costituita dal verbale di riconoscimento fotografico, ma dalle dichia- razioni rese dai militari Iannone e Mandaglio che, in sede dibattimentale e nel contraddittorio tra le parti, hanno riferito dei contenuti, delle modalità e dell'esito ....A....„..5n",), \s„, del riconoscimento fotografico, confermando di avere riconosciuto l'imputato nel soggetto posto alla guida dell'autovettura rubata.

Da ciò l'inammissibilità del primo motivo d'impugnazione, per manifesta in- fondatezza.

1.2. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto quale furto piuttosto che come ricettazione, deve osservarsi come la censura solleciti apprezzamenti di fatto che non sono consentiti alla Corte di cassazione.

La Corte di appello ha ritenuto che il fatto fosse riconducibile alla ricetta- zione in ragione della distanza spaziale (80 Km) e temporale (4 o 5 ore) rispetto al luogo e al tempo del furto; la difesa, al contrario, considera tali elementi signi- ficativi della responsabilità per il furto, valorizzando -altresì- gli spadini ritrovati nel blocco di accensione dell'autovettura e nelle tasche di [OSCURATO:PERSONA], oltre che l'assenza di una denuncia al momento del rinvenimento dell'autovettura.

Tanto mostra come il motivo in esame prospetti alla Corte di cassazione la necessità di scegliere tra due opposte tesi che si fronteggiano nella ricostruzione dei fatti.

A fronte di tale evenienza, va ribadito che in tema di controllo sulla motiva- zione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sor- regge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Da qui l'inammissibilità del secondo motivo, perché prospetta questioni non scrutinabili in sede di legittimità.

1.3. Il motivo con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva è manifestamente infondato.

Il ricorrente sostiene che la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutti i divieti di prevalenza di tutte le circostanze attenuanti sulla circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., là dove, invece, la norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza atte- nuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e non in relazione a tutte le attenuanti e, segnatamente, con riguardo alle circostanze attenuanti generiche.

Da ciò l'inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza. 4 _.,24....3 n.",,J, \_,

1.4. Con l'ultimo motivo d'impugnazione il ricorrente si duole della mancata assunzione di una prot.1va decisiva, indicata nella testimonianza dell'Appuntato ). [OSCURATO:PERSONA], ossia ‘una prova dichiarativa.

Proprio dalla natura della prova richiesta discende l'inammissibilità del mo- tivo, dovendosi ribadire che «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricor- rente» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 — 01; Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013, dep. 2014, Pavento, Rv. 259534 - 01).

Tanto induce all'inammissibilità del motivo di ricorso, non potendosi attri- buire natura di prova decisiva a un esame testimoniale, stante la sua natura di fonte dichiarativa.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 26/02/2024 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha insistito per l'annullamento della sen- tenza impugnata; a seguito di trattazione con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 d.l. N. 137/2020 e del successivo art. 8 d.l. 198/2022.. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, im- pugna la sentenza in data 26/02/2024 della Corte di appello di Bari, che ha 1 AS.b...h. confermato la sentenza in data 07/10/2021 del Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Inosservanza di norma processuale, in relazione agli artt. 348, comma 1 e 3, 357, 361, 373, comma 3, 213-217 cod. proc. pen.. Il ricorrente evidenzia come sia totalmente viziata la formazione della prin- cipale prova accusatoria, attinente all'identificazione dell'imputato, eseguita dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva che il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di riconoscere l'odierno ricor- rente quale autore del reato, siccome effigiato in una fotografia del fascicolo foto- grafico predisposto dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, però, il [OSCURATO:PERSONA] aveva già riferito al Mare- sciallo Abbondanza il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], così che la predisposizione del fascicolo fotografico era inficiato nella sua genuinità, perché predisposto sulla base delle indicazioni dello stesso soggetto che doveva procedere al riconosci- mento. Vengono dunque riportate le dichiarazioni testimoniali rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso del dibattimento, al fine di dimostrare come il riconoscimento fotografico fosse viziato e, dunque, non utilizzabile. 1.2. Violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto in furto. Secondo il ricorrente il fatto che lo spadino fosse ancora inserito nel cilindro di accensione della macchina al momento del controllo, avvenuto a pochi chilometri dall'asporto, quando il furto non era stato ancora denunciato e che un altro spadino fosse stato rinvenuto nella tasca dei pantaloni dell'imputato, sono tutti elementi univocamente conducenti nel senso che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'autore del furto. Si assume, quindi, che la motivazione della Corte di appello risulta illogica sul punto, in quanto nega tale evenienza, peraltro in contraddizione con le dichia- razioni testimoniali rese dal [OSCURATO:PERSONA], che, invece, sono valorizzate dai giudici ai fini dell'affermazione di responsabilità. 1.3. Violazione di legge per la mancata applicazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquen- nale, in violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di ogni divieto di prevalenza di qualsiasi at- tenuante rispetto alla recidiva di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen.. 1.4. Mancata assunzione di una prova decisiva. Il ricorrente osserva che il tribunale revocava l'ordinanza istruttoria nella parte in cui aveva disposto la testimonianza dell'appuntato Mandaglio.Si assume che questa testimonianza era da considerarsi decisiva attesa la confusione delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle modalità di effettuazione del riconoscimento fotografico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile perché manifesta- mente infondato. Il ricorrente dubita della genuinità del fascicolo fotografico utilizzato nel corso delle indagini preliminari per il riconoscimento dell'imputato a opera del Bri- gadiere Iannone che -si assume- aveva già riferito al [OSCURATO:PERSONA] il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], appreso subito dopo il fermo del minore. Tale obiezione, però, si riferisce all'attività svolta nel corso delle indagini preliminari, che deve intendersi superata dalla prova assunta in sede dibattimen- tale, nel contraddittorio delle parti. A tale riguardo, infatti, è stato spiegato che «l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costitui- sce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della di- chiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricogni- zione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezza- mento del giudice» (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01). Tale principio trova giustificazione nel fatto che non è possibile pervenire a una compiuta tipizzazione delle cautele procedinnentali che devono assistere l'as- sunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante l'atipicità di detto strumento probatorio, sicchè la metodologia dell'assunzione del riconoscimento fotografico potrà influenzare la sua efficacia dimostrativa, sotto il profilo della valenza di attendibilità della dichiara- zione attraverso la quale viene veicolato ed introdotto nel processo, ma non potrà certamente essere ritenuta idonea a generare nullità o inutilizzabilità di sorta, qua- lora non si avvicini o non ricalchi le sembianze procedimentali previste dall'art. 213 cod. proc. pen.., (Così, la sentenza dianzi citata, in motivazione). Tanto vale a destituire di fondamento l'eccezione difensiva, atteso che manca la violazione di una norma posta a pena di inutilizzabilità e considerato che la prova non è costituita dal verbale di riconoscimento fotografico, ma dalle dichia- razioni rese dai militari Iannone e Mandaglio che, in sede dibattimentale e nel contraddittorio tra le parti, hanno riferito dei contenuti, delle modalità e dell'esito ....A....„..5n",), \s„, del riconoscimento fotografico, confermando di avere riconosciuto l'imputato nel soggetto posto alla guida dell'autovettura rubata. Da ciò l'inammissibilità del primo motivo d'impugnazione, per manifesta in- fondatezza. 1.2. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto quale furto piuttosto che come ricettazione, deve osservarsi come la censura solleciti apprezzamenti di fatto che non sono consentiti alla Corte di cassazione. La Corte di appello ha ritenuto che il fatto fosse riconducibile alla ricetta- zione in ragione della distanza spaziale (80 Km) e temporale (4 o 5 ore) rispetto al luogo e al tempo del furto; la difesa, al contrario, considera tali elementi signi- ficativi della responsabilità per il furto, valorizzando -altresì- gli spadini ritrovati nel blocco di accensione dell'autovettura e nelle tasche di [OSCURATO:PERSONA], oltre che l'assenza di una denuncia al momento del rinvenimento dell'autovettura. Tanto mostra come il motivo in esame prospetti alla Corte di cassazione la necessità di scegliere tra due opposte tesi che si fronteggiano nella ricostruzione dei fatti. A fronte di tale evenienza, va ribadito che in tema di controllo sulla motiva- zione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sor- regge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Da qui l'inammissibilità del secondo motivo, perché prospetta questioni non scrutinabili in sede di legittimità. 1.3. Il motivo con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutti i divieti di prevalenza di tutte le circostanze attenuanti sulla circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., là dove, invece, la norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza atte- nuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e non in relazione a tutte le attenuanti e, segnatamente, con riguardo alle circostanze attenuanti generiche. Da ciò l'inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza. 4 _.,24....3 n.",,J, \_, 1.4. Con l'ultimo motivo d'impugnazione il ricorrente si duole della mancata assunzione di una prot.1va decisiva, indicata nella testimonianza dell'Appuntato ). [OSCURATO:PERSONA], ossia ‘una prova dichiarativa. Proprio dalla natura della prova richiesta discende l'inammissibilità del mo- tivo, dovendosi ribadire che «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricor- rente» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 — 01; Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013, dep. 2014, Pavento, Rv. 259534 - 01). Tanto induce all'inammissibilità del motivo di ricorso, non potendosi attri- buire natura di prova decisiva a un esame testimoniale, stante la sua natura di fonte dichiarativa. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric
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