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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 43061/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo del 3/6/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento (in data 31/10/2017) con cui il ricorrente, previa riqualificazione dell'originaria imputazione di ricettazione in quella di furto tentato non aggravato, è stato condannato alla pena di giustizia.

Con tre motivi deduce: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale (artt.(2-129 e 366 cod. proc. pen. in relazione all'art. 624 cod. pen.), stante l'assenza di querela; 2) violazione di legge (art. 157 cod. pen.) in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato; 3) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta del 21/9/2021, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza di querela.

3. Tanto premesso, il ricorso è fondato quanto al primo motivo, avente carattere assorbente.

Invero, dalla sentenza impugnata risulta che l'originaria ipotesi di ricettazione contestata all'imputato (ed ai due correi non ricorrenti) fu derubricata già dal primo giudice in tentato furto (ex artt. 56 — 624 cod. pen.), essendosi ritenuti gli imputati autori della sottrazione del materiale ferroso di vario genere che si trovava su un terreno (parte del quale era stato già caricato su un furgone).

Se si ha riguardobial calcolo della pena (ove all'imputato vennero concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e indicata l'unica pena inflitta nella misura di mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di multa), che al contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado (interamente confermata da quella impugnata) non risultano indicate alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 61 n. 7 e 625 cod. pen. che renderebbero il delitto di furto, ai sensi del comma terzo dell'art. 624 cod. pen., procedibile di ufficio.

Mancando la querela, doveva pertanto essere dichiarata, in conseguenza della operata riqualificazione giuridica del fatto, l'improcedibilità dell'azione penale.

Va, di conseguenza, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza di querela (nel senso che la Corte di cassazione può rilevare ex officio la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale che può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, purché ciò non involga accertamenti di fatto, vedi Sez. 5, n. 23689 del 2021, Rv. 281318).

4. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. • P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza di querela.

Motivazione semplificata.

Roma, li 13.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rioll

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo del 3/6/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento (in data 31/10/2017) con cui il ricorrente, previa riqualificazione dell'originaria imputazione di ricettazione in quella di furto tentato non aggravato, è stato condannato alla pena di giustizia. Con tre motivi deduce: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale (artt.(2-129 e 366 cod. proc. pen. in relazione all'art. 624 cod. pen.), stante l'assenza di querela; 2) violazione di legge (art. 157 cod. pen.) in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato; 3) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta del 21/9/2021, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza di querela. 3. Tanto premesso, il ricorso è fondato quanto al primo motivo, avente carattere assorbente. Invero, dalla sentenza impugnata risulta che l'originaria ipotesi di ricettazione contestata all'imputato (ed ai due correi non ricorrenti) fu derubricata già dal primo giudice in tentato furto (ex artt. 56 — 624 cod. pen.), essendosi ritenuti gli imputati autori della sottrazione del materiale ferroso di vario genere che si trovava su un terreno (parte del quale era stato già caricato su un furgone). Se si ha riguardobial calcolo della pena (ove all'imputato vennero concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e indicata l'unica pena inflitta nella misura di mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di multa), che al contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado (interamente confermata da quella impugnata) non risultano indicate alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 61 n. 7 e 625 cod. pen. che renderebbero il delitto di furto, ai sensi del comma terzo dell'art. 624 cod. pen., procedibile di ufficio. Mancando la querela, doveva pertanto essere dichiarata, in conseguenza della operata riqualificazione giuridica del fatto, l'improcedibilità dell'azione penale. Va, di conseguenza, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza di querela (nel senso che la Corte di cassazione può rilevare ex officio la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale che può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, purché ciò non involga accertamenti di fatto, vedi Sez. 5, n. 23689 del 2021, Rv. 281318). 4. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. • P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza di querela. Motivazione semplificata. Roma, li 13.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rioll
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