CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 44444/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 59) [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n.228/2021 emessa dalla Corte di appello di Venezia è inammissibile. Le censure con le quali si impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Nel caso di specie il dato ponderale (g.25 di cocaina), la disponibilità dei mezzi impiegati per l'approvvigionamento, l'inserimento in una rete di spaccio collaudata, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato. Il secondo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, la Corte ha congruamente evidenziato gli elementi di fatto da cui dedurre la destinazione allo spaccio, tenuto conto del quantitativo e delle ulteriori considerazioni sull'assenza di redditi compatibili con l'acquisto di una provvista per uso personale. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso 1'8 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. e estensore [OSCURATO:PERSONA] n;e R• [OSCURATO:PERSONA] CriIcolo DEPOSI