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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05024/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità, oltre che generico (il testo del ricorso non consente di comprendere se oggetto della censura sia la assenza del presupposto della presenza di più persone, la natura del luogo, il carattere offensivo o meno delle frasi), risulta teso ad una diversa ricostruzione degli eventi correttamente svolta dalla decisione di appello che ha dato conto del carattere offensivo delle frasi («pezzo di merda fammi uscire da qui») mentre il detenuto era in procinto di dover uscire dalla camera di pernottamento ed alla presenza degli altri detenuti presenti che si univano alla protesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità, oltre che generico (il testo del ricorso non consente di comprendere se oggetto della censura sia la assenza del presupposto della presenza di più persone, la natura del luogo, il carattere offensivo o meno delle frasi), risulta teso ad una diversa ricostruzione degli eventi correttamente svolta dalla decisione di appello che ha dato conto del carattere offensivo delle frasi («pezzo di merda fammi uscire da qui») mentre il detenuto era in procinto di dover uscire dalla camera di pernottamento ed alla presenza degli altri detenuti presenti che si univano alla protesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19
Sentenza Cassazione n. 05024/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris