Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1024/2020
ECLI:EU:C:2020:97
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
13 febbraio 2020 (
*
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Veicoli storici – Trattamento fiscale non omogeneo all’interno di uno stesso Stato membro – Situazione puramente interna – Irricevibilità manifesta»
Nella causa C‑468/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (Italia), con decisione del 10 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2019, nel procedimento
Regione Veneto
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da M. Safjan, presidente di sezione, C. Toader e N. Jääskinen (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 52, paragrafo 2, TUE nonché dell’articolo 30 TFUE e dell’articolo 36 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU 2014, L 159, pag. 1, e rettifica in GU 2015, L 147, pag. 24), e con il considerando 10 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU 2000, L 269, pag. 34), nonché sull’interpretazione degli articoli da 18 a 21, 45 e 49 TFUE, letti in combinato disposto con la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Regione Veneto (Italia) ad HD in merito all’annullamento di un’ingiunzione relativa al pagamento della tassa di possesso di un autoveicolo per l’anno 2008.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
3
Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/43 mira a «stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
4
L’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica».
5
Il considerando 10 della direttiva 2000/53 così recita:
«I veicoli d’epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato e attento all’ambiente, pronti all’uso ovvero in pezzi smontati non rientrano nella definizione di rifiuti ai sensi della direttiva 75/442/CEE [del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU 1975, L 194, pag. 39),] e non sono soggetti alla presente direttiva».
6
L’articolo 2 della direttiva 2014/60 prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “bene culturale”: un bene che è classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del “patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale” secondo la legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell’articolo 36 TFUE;
(...)».
Diritto italiano
7
L’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada (supplemento ordinario alla GURI n. 114, del 18 maggio 1992), così recita:
«Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI [Automotoclub storico italiano], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] FMI [[OSCURATO:PERSONA]]».
8
L’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (supplemento ordinario alla GURI n. 303, del 28 dicembre 1992), è formulato nel modo seguente:
«1. Sono classificati d’interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell’autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
3. I veicoli d’interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.
(...)».
9
L’articolo 63, commi 1 e 2, della legge del 21 novembre 2000, n. 342 – Misure in materia fiscale (supplemento ordinario alla GURI n. 276, del 25 novembre 2000), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 342/2000»), ha il seguente tenore:
«1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’[ASI], per i motoveicoli anche dalla [FMI], un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume».
10
Il comma 3 del suddetto articolo 63 prevede che i veicoli di cui al comma 2 siano indicati nell’elenco predisposto annualmente dall’ASI e dalla FMI.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11
Dalla decisione di rinvio risulta che HD è proprietario di un autoveicolo BMW M3 che nel 2007 ha raggiunto l’età di 20 anni.
12
Con ricorso proposto il 10 marzo 2014 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia (Italia), HD ha chiesto l’annullamento della cartella di pagamento che egli aveva ricevuto per l’importo di EUR 848,36, negando di essere tenuto al pagamento della tassa di possesso di autoveicolo richiestagli per l’anno 2008. A tal riguardo HD ha fatto valere che, per tale anno, il veicolo di cui era proprietario beneficiava dell’agevolazione fiscale prevista per i veicoli aventi più di 20 anni e consistente in un’esenzione da detta tassa.
13
In tale contesto HD ha altresì prodotto un certificato, rilasciato dall’ASI e prendente efficacia a partire dal 1º gennaio 2012, comprovante il possesso, da parte del veicolo interessato, dei requisiti per essere classificato come «veicolo di interesse storico e collezionistico».
14
Poiché la Commissione tributaria provinciale di Venezia ha accolto il ricorso di HD, la Regione Veneto ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.
15
Ai sensi della normativa nazionale applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, due categorie di veicoli potrebbero beneficiare dell’esenzione dalla tassa di possesso automobilistico. L’articolo 63, comma 1, della legge n. 342/2000 prevedrebbe l’esenzione da tale tassa per i veicoli aventi più di 30 anni, in base all’elenco dei periodi di costruzione dei veicoli tenuto dall’ASI. Il comma 2 del medesimo articolo prevedrebbe l’esenzione dalla tassa in parola per i veicoli aventi più di 20 anni e che risultino «di particolare interesse storico e collezionistico».
16
Le parti nel procedimento principale controvertono sulla questione se l’autoveicolo di cui trattasi, che è stato riconosciuto, a partire dal 1º gennaio 2012, come avente un «interesse storico e collezionistico», ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e dell’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, possa beneficiare dell’esenzione dalla tassa di possesso automobilistico per l’anno 2008, dato che l’articolo 63 della legge n. 342/2000 riserva l’esenzione in esame ai veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico», sulla scorta delle determinazioni assunte annualmente dall’ASI.
17
A tal riguardo il giudice del rinvio sottolinea che, a partire dal 9 novembre 2001, l’ASI ha deciso che tutti i veicoli prodotti da almeno 20 anni ed in possesso dei requisiti previsti dal proprio regolamento tecnico nazionale siano meritevoli dell’esenzione dalla tassa di possesso di autoveicolo, cosicché, in sostanza, secondo tale giudice, attualmente le due categorie di veicoli che possono beneficiare di tale esenzione, descritte al punto precedente, coincidono.
18
Dalla decisione di rinvio risulta altresì che, ad avviso di HD, l’autoveicolo di cui trattasi beneficia del regime fiscale di esenzione dalla tassa di possesso di autoveicolo in forza della normativa nazionale in quanto veicolo avente un «interesse storico e collezionistico» con più di 20 anni a partire dall’anno 2007, conformemente al certificato rilasciato dall’ASI e valido a partire dal 1º gennaio 2012.
19
Invece, la Regione Veneto ritiene che tale esenzione non possa essere concessa per l’anno 2008 poiché, per quanto attiene ai veicoli che non hanno ancora raggiunto i 30 anni di anzianità, la stessa è concessa soltanto a quelli «di particolare interesse storico e collezionistico» individuati con una determinazione di carattere generale dell’ASI. Il certificato ottenuto da HD non sarebbe quindi sufficiente e, inoltre, tale certificato sarebbe valido solo a partire dal 1º gennaio 2012.
20
Inoltre, a parere della Regione Veneto, dal momento che l’ASI è un ente privato, la sua decisione di eliminare ogni distinzione tra le due categorie di veicoli menzionate al punto 16 della presente ordinanza non ha alcun valore giuridico vincolante.
21
Il giudice del rinvio rileva che, in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, alle regioni spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, che è riservata alla legislazione dello Stato. Poiché la tassa di possesso di autoveicolo configura un tributo proprio derivato della regione, l’applicazione della normativa nazionale varia da regione a regione. In tal modo, talune regioni italiane avrebbero adottato una normativa regionale che integra quella dello Stato, raggruppando in sostanza le due categorie di veicoli meritevoli dell’esenzione dalla tassa di possesso di autoveicolo, sicché il beneficio di tale esenzione prevista a livello nazionale sarebbe più ampio. Ciò non accadrebbe però nella Regione Veneto, in cui HD risiede, regione che non ha adottato una normativa regionale e che, pertanto, continua ad applicare la normativa nazionale in esame. Il risultato della descritta situazione sarebbe che, dall’anno 2003, la tassazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, come quello di HD, non è più omogenea sul territorio nazionale. Infatti, lo stesso veicolo potrebbe subire trattamenti fiscali differenziati a seconda del luogo di residenza del suo proprietario.
22
È in tali circostanze che la Commissione tributaria regionale del Veneto (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«1) Dica la Corte di Giustizia se per l’individuazione dei “beni culturali” oggetto dell’articolo 36 TFUE vada utilizzato il criterio dettato dall’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/60 (...), secondo cui determinante è la definizione di essi data dalla normativa nazionale.
2) Dica inoltre se la tutela accordata dall’articolo 36 TFUE ai “beni culturali” ricomprenda e si estenda anche ai “veicoli d’epoca” di cui alla direttiva 2000/53 (...).
3) Dica poi se, conseguentemente, il diritto comunitario sopra richiamato prenda in considerazione per le finalità di tutela che gli sono proprie, anche i veicoli che l’ordinamento italiano qualifica come “di interesse storico e collezionistico” in ragione del dovere di conservazione della loro originalità.
4) Dica ancora se la funzione di protezione dei “beni culturali”, tra cui i “veicoli d’epoca”, contemplata dall’articolo 36 TFUE, ed evocata dall’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/60 (...) oltre che dal decimo considerando della direttiva 2000/53 (...), alla luce del contenuto di cui al punto 26 [della Risoluzione del Parlamento europeo sul programma di azione europeo per la sicurezza stradale], approvato il 29 settembre 2005, possa essere interpretata nel senso che essa ammette e consente agli Stati un trattamento [di] esenzione fiscale discriminatorio, in quanto limitato soltanto ai veicoli “di particolare interesse storico e collezionistico”, pur in presenza di un’esenzione fiscale più ampia, accordata a tutti i veicoli “di interesse storico e collezionistico” in alcune aree del territorio nazionale per effetto di leggi regionali e provinciali applicabili soltanto nelle stesse.
5) Nel caso in cui alla precedente domanda sia data risposta negativa, dica la Corte se la citata normativa europea consenta comunque trattamenti fiscali deteriori e discriminatori previsti da legge dello Stato per i “veicoli di interesse storico e collezionistico” a causa della loro stessa vetustà che aumentano il carico fiscale a causa delle emissioni maggiormente inquinanti, così riducendone la protezione, inibendone la valorizzazione e disincentivandone la stessa conservazione.
6) Dica se il principio di libera circolazione delle merci, consacrato dagli articoli 52, comma 2, TUE e 30 TFUE, ed il correlato divieto di misure equivalenti a dazi, alla luce dei criteri elaborati in proposito dalla giurisprudenza [della] Corte di giustizia, consenta allo Stato membro di sottoporre i veicoli di riconosciuto “interesse storico e collezionistico” ad un trattamento fiscale discriminatorio e non omogeneo su tutto il territorio nazionale, che va a colpire i trasferimenti di proprietà dello stesso veicolo da soggetto residente in [una parte del] territorio statale esente fiscalmente a soggetto residente in [una parte del] territorio statale in cui il tributo è invece previsto.
7) Dica ancora se gli articoli 18, 19, 20, 21, 45, 49 TFUE a tutela delle libertà fondamentali garantite nello spazio comune europeo ed il divieto di discriminazione diretta ed indiretta di cui alla direttiva 2000/43 (...), ostino a trattamenti fiscali deteriori e discriminatori all’interno dello Stato membro che differenzino e penalizzino i proprietari di veicoli di interesse storico e collezionistico soltanto in base al loro luogo di residenza.
8) Dica infine se i principi di libertà, autonomia ed indipendenza dei giudici, affermati e tutelati dall’articolo 2 TUE nello spazio comune europeo a garanzia del “giusto processo”, consentano allo Stato membro di impedire con legge ai giudici di riconoscere autonomamente il carattere di “particolare interesse storico e collezionistico” di un autoveicolo ai fini di stabilire se lo stesso sia o meno fiscalmente esente, obbligandolo a tener conto soltanto delle determinazioni al riguardo adottate da un soggetto privato incaricato di ciò in via esclusiva».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
23
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando quest’ultima è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, essa può in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, decidere di statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
24
Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.
25
Nel caso di specie, con le sue questioni prima, seconda, terza, quarta e quinta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se e in quale misura i veicoli d’epoca siano protetti in quanto beni culturali dall’articolo 36 TFUE, interpretato alla luce del considerando 10 della direttiva 2000/53, dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/60 e del punto 26 della Risoluzione del Parlamento europeo sul programma d’azione europeo per la sicurezza stradale.
26
Al riguardo occorre rilevare che l’applicazione dell’articolo 36 TFUE presuppone l’esistenza di una restrizione quantitativa all’importazione o all’esportazione o di una misura di effetto equivalente ai sensi degli articoli 34 e 35 TFUE.
27
Orbene, è evidente che la controversia di cui al procedimento principale non riguarda ostacoli di tal genere, bensì verte su un potenziale ostacolo di natura fiscale.
28
Secondo una giurisprudenza costante, gli ostacoli di natura fiscale, contemplati all’articolo 110 TFUE, non ricadono sotto il divieto di cui all’articolo 34 TFUE (sentenza del 12 novembre 2015, Visnapuu, C‑198/14, EU:C:2015:751, punto 50). Di conseguenza, gli articoli da 34 a 36 TFUE non sono applicabili al regime fiscale in discussione nel procedimento principale.
29
Occorre altresì aggiungere che, in primo luogo, per quanto riguarda il riferimento che nel considerando 10 della direttiva 2000/53 viene effettuato ai «veicoli d’epoca», tale riferimento ha unicamente lo scopo di affermare che tali veicoli non rientrano nella definizione di «rifiuti», ai sensi della direttiva 75/442, e che essi non sono quindi soggetti alla direttiva 2000/53.
30
In secondo luogo, per quanto riguarda il riferimento alla definizione di «beni culturali» contenuto nell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/60, l’ambito di applicazione di tale direttiva, enunciato al suo articolo 1, riguarda la «restituzione dei beni culturali classificati o definiti da uno Stato membro tra i beni del patrimonio nazionale, (...) che sono usciti illecitamente dal territorio di tale Stato membro». Poiché la controversia di cui al procedimento principale verte su un veicolo d’epoca che si trova sul territorio nazionale, occorre rilevare che tale controversia non rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva.
31
Date tali circostanze, si deve affermare che le direttive 2000/53 e 2014/60 non sono applicabili alla controversia di cui al procedimento principale.
32
Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla compatibilità della misura fiscale di cui al procedimento principale con il divieto di tasse di effetto equivalente a un dazio doganale ai sensi dell’articolo 30 TFUE. Orbene, occorre constatare che la suddetta misura fiscale non rientra chiaramente in tale categoria.
33
Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale qualsiasi onere pecuniario, anche minimo, unilateralmente imposto, quali che siano la sua denominazione e la sua struttura, e gravante sulle merci per il fatto di attraversare una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio. Per contro, un onere pecuniario derivante da un regime generale di imposizioni interne che gravi sistematicamente, secondo gli stessi criteri oggettivi, su categorie di prodotti indipendentemente dalla loro origine e dalla loro destinazione rientra nell’articolo 110 TFUE, che vieta le imposizioni interne discriminatorie (sentenza del 14 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑39/17, EU:C:2018:438, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).
34
In tale contesto, si deve ricordare che le disposizioni del Trattato FUE relative alle tasse di effetto equivalente e quelle concernenti le imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, di modo che la stessa misura non può, nel sistema del Trattato, rientrare contemporaneamente in queste due categorie (sentenza del 2 ottobre 2014, Orgacom, C‑254/13, EU:C:2014:2251, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).
35
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la tassa di cui trattasi nel procedimento principale non è applicabile ai veicoli a causa dell’attraversamento di una frontiera, bensì scaturisce da un regime generale di imposizioni interne che grava sistematicamente, secondo gli stessi criteri oggettivi, sui veicoli, indipendentemente dalla loro origine o dalla loro destinazione. Ne consegue che la tassa in discorso non può essere qualificata come tassa di effetto equivalente, cosicché l’articolo 30 TFUE non è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.
36
È vero che, al punto 35 della sentenza del 9 settembre 2004, [OSCURATO:PERSONA] (C‑72/03, EU:C:2004:506), citata dal giudice del rinvio, la Corte ha statuito, in merito ad una tassa comunale riscossa soltanto in un comune di uno Stato membro e gravante su una categoria di merci a causa del loro trasporto oltre i confini comunali, che una simile tassa costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all’esportazione, malgrado il fatto che essa gravi anche sulle merci la cui destinazione finale si trova all’interno dello Stato membro interessato. Tuttavia, il procedimento principale non verte su una tassa applicata al trasporto oltre i confini regionali, né su una tassa sul trasferimento di proprietà di un autoveicolo, bensì su una tassa sul possesso di un siffatto veicolo.
37
Dato che la tassa di cui trattasi nel procedimento principale può, per contro, essere qualificata come «imposizione interna», ai sensi dell’articolo 110 TFUE, occorre ricordare che tale articolo è inteso a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza. Esso mira all’eliminazione di qualsiasi forma di protezione che possa risultare dall’applicazione in uno Stato membro di imposizioni interne discriminatorie nei confronti di prodotti provenienti da altri Stati membri (sentenza del 9 giugno 2016, Budişan, C‑586/14, EU:C:2016:421, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).
38
Tuttavia, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio non risulta che la tassa di cui trattasi sia costitutiva di una discriminazione nei confronti di prodotti provenienti da Stati membri diversi da quello considerato.
39
Ne consegue che la tassa di possesso di autoveicolo di cui al procedimento principale è esclusa anche dall’ambito di applicazione dell’articolo 110 TFUE.
40
La settima questione riguarda varie libertà fondamentali diverse dalla libera circolazione delle merci.
41
A questo proposito, risulta dalla giurisprudenza della Corte che normative nazionali e regionali, come quelle di cui al procedimento principale, che sono indistintamente applicabili ai residenti italiani e ai cittadini di Stati membri diversi dalla Repubblica italiana, possono, di norma, ricadere sotto le disposizioni relative alle libertà fondamentali garantite dal Trattato solo in quanto si applichino a situazioni che hanno un collegamento con gli scambi fra gli Stati membri (v., in questo senso, sentenza del 13 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑162/12 e C‑163/12, EU:C:2014:74, punto 42).
42
In tale contesto, spetta al giudice del rinvio indicare alla Corte, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 94 del regolamento di procedura, in che modo, malgrado il suo carattere puramente interno, la controversia pendente dinanzi ad esso presenti con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle libertà fondamentali un elemento di collegamento che rende la richiesta interpretazione pregiudiziale necessaria alla soluzione della controversia stessa (sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 55).
43
Orbene, nel caso di specie, non risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che esistano elementi propri della controversia di cui al procedimento principale, in rapporto con le parti di tale controversia o con i veicoli in questione, che non si collochino all’interno dell’Italia. Inoltre, il giudice del rinvio non indica in che modo la suddetta controversia presenterebbe, malgrado il suo carattere puramente interno, un elemento di collegamento con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle libertà fondamentali, che renderebbe la richiesta interpretazione pregiudiziale necessaria per la soluzione della controversia stessa.
44
In aggiunta, per quanto riguarda il riferimento alla direttiva 2000/43, è sufficiente ricordare che, conformemente al suo articolo 1, tale direttiva mira a «stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, nella controversia di cui al procedimento principale, potrebbe sussistere una discriminazione a causa del luogo di residenza dei contribuenti e non in funzione della razza o dell’origine etnica di questi ultimi. Detta controversia, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione della citata direttiva.
45
Infine, per quanto riguarda l’ottava questione, relativa all’interpretazione dell’articolo 2 TUE, occorre rilevare che tale articolo elenca i valori sui quali si fonda l’Unione europea. Orbene, il giudice del rinvio non precisa né i motivi che l’hanno portato ad interrogarsi sull’interpretazione dell’articolo suddetto, né il nesso che esso istituisce tra tale articolo e la normativa nazionale in discussione nella controversia portata al suo esame.
46
In simili circostanze e tenuto conto degli elementi risultanti dal fascicolo di cui dispone la Corte, si deve constatare che una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non presenta alcun elemento di collegamento con il diritto dell’Unione.
47
Alla luce di quanto precede, occorre constatare che, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale del Veneto è manifestamente irricevibile.
Sulle spese
48
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (Italia), con decisione del 10 giugno 2019, è manifestamente irricevibile.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.