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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03295/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16644/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , SEZIONE STACCATA CATANIAn. 3 171 / 20 20 , depositata il 10 / 06 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] – cartella Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2

1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe con la qualela C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Ragusa che, invece, aveva accolto il ricorso della società proposto in data 6 aprile 2009 avverso cartella di pagamento.

Considerato che:

1. In via preliminare deve rilevarsi che il ricorso dell’Agenzia individuacome controparte anche tale [OSCURATO:PERSONA] del quale non vi è menzionenella sentenza impugnata.

Sempre in via preliminare deve rilevarsi chela notifica del ricorso è stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicati quali difensori e domiciliatari sia di [OSCURATO:PERSONA] che della [OSCURATO:SOCIETA].

La notifica tentata, invece, nei confronti della parte personalmente, non si è perfezionata stante la mancata consegna per irreperibilità assoluta del destinatario.

Nella intestazione della sentenza i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] destinatari della notifica a mezzo pec sono indicati comei difensori della [OSCURATO:SOCIETA].

L ’Agenzia delle entrate , invece, nel ricorso ha dato atto che la società non si era costituita in appello traendo dal dato la formazione di un giudicato interno per omessa contestazione.

3. Occorre, pertanto, acquisire i fascicoli di merito onde verificare quali fossero le parti evocate in giudizioe quelle costituite.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione dei fascicoli di me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16644/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , SEZIONE STACCATA CATANIAn. 3 171 / 20 20 , depositata il 10 / 06 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] – cartella Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe con la qualela C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Ragusa che, invece, aveva accolto il ricorso della società proposto in data 6 aprile 2009 avverso cartella di pagamento. Considerato che: 1. In via preliminare deve rilevarsi che il ricorso dell’Agenzia individuacome controparte anche tale [OSCURATO:PERSONA] del quale non vi è menzionenella sentenza impugnata. Sempre in via preliminare deve rilevarsi chela notifica del ricorso è stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicati quali difensori e domiciliatari sia di [OSCURATO:PERSONA] che della [OSCURATO:SOCIETA]. La notifica tentata, invece, nei confronti della parte personalmente, non si è perfezionata stante la mancata consegna per irreperibilità assoluta del destinatario. Nella intestazione della sentenza i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] destinatari della notifica a mezzo pec sono indicati comei difensori della [OSCURATO:SOCIETA]. L ’Agenzia delle entrate , invece, nel ricorso ha dato atto che la società non si era costituita in appello traendo dal dato la formazione di un giudicato interno per omessa contestazione. 3. Occorre, pertanto, acquisire i fascicoli di merito onde verificare quali fossero le parti evocate in giudizioe quelle costituite. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione dei fascicoli di me
Sentenza Cassazione n. 03295/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris