CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 1979
Cassazione n. 22255/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/1979avverso la sentenza del 07/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza in data 7 ottobre 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hadichiarato la propria incompetenza per materia in ordine al reato di cui all’art. 581cod. pen. (capo A) e al reato di cui all’art. 612 cod. pen. (capo B) contestato aEnrico liberato, ordinando la restituzione degli atti al Pubblico ministero. Inparticolare, con riguardo al reato di cui al capo B) riteneva che la minaccia nonavesse i requisiti della gravità, sicché era configurabile l’ipotesi di cui al comma 1dell’art. 612, di competenza del giudice di pace.2. Avverso tale sentenza il Pubblico ministero presso il Tribunale di TorreAnnunziata ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge in relazioneagli artt. 21 e 23 cod. proc. pen. e 48 d.lgs. n. 274 del 2000, in quanto, in forzadel principio della perpetuatio competentiae, la competenza del giudice sicristallizza nel momento in cui il processo viene instaurato e non muta per effettodi eventi successivi, salvo che nelle specifiche ipotesi previste dalla legge.3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per contestare decisione nonimpugnabile.Secondo il pacifico orientamento di questa Corte regolatrice, in forza delprincipio di tassatività dei mezzi di impugnazione, i provvedimenti con cui il giudicedichiara la propria incompetenza non possono formare oggetto di ricorso percassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n.31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 – 01; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013,dep. 2014, Sergiacomo, Rv. 258865 – 01; Sez. 5, n. 10947 del 03/02/2011, Pmtin proc. Sanzari, Rv. 249720 – 01). Questa Corte ha altresì affermato che taleconflitto può essere sollevato solo dal giudice e che il pubblico ministero non èlegittimato a sollevarlo, potendo soltanto denunciarlo (Sez. 1, n. 41218 del17/05/2018, Giudice, Rv. 274362 – 01).4. Ne consegue che il ricorso ha ad oggetto un provvedimento nonimpugnabile, sicché esso deve essere dichiarato inammissibile de plano, ai sensidell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del P.M.Così deciso il 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]