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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 07025/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 051HPOH ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte non mettono in crisi la valutazione resa in punti di determinazione della pena irrogata atteso che la distonia logica rassegnata (riguardante il ruolo secondario ascritto in primo grado al ricorrente nella vicenda a giudizio) assume un portato di marginalità rispetto alle valutazioni complessivamente rese sul tema dai giudici del merito, comunque lineari, puntuali e coerenti al fatto, così da sostenere più che adeguatamente il modesto scostamento dai minimi edittali messo in atto nell'occasione e rendere il relativo giudizio di merito immune a censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 051HPOH ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte non mettono in crisi la valutazione resa in punti di determinazione della pena irrogata atteso che la distonia logica rassegnata (riguardante il ruolo secondario ascritto in primo grado al ricorrente nella vicenda a giudizio) assume un portato di marginalità rispetto alle valutazioni complessivamente rese sul tema dai giudici del merito, comunque lineari, puntuali e coerenti al fatto, così da sostenere più che adeguatamente il modesto scostamento dai minimi edittali messo in atto nell'occasione e rendere il relativo giudizio di merito immune a censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 07025/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris