Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 novembre 1949

Cassazione n. 01763/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28.11.1949 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23.4.1983 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22.7.1968 avverso la sentenza n. 713/20 del 2.10.2020 della CORTE D'APPELLO DI SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del sostituto p.g. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Salerno confermava l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni e danneggiamento ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] era già stato assolto in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, dal giudice monocratico del Tribunale di Salerno perché, nell'esistenza di due versioni contrapposte della vicenda - la prima delle parti offese secondo cui era stato l'imputato ad aggredire prima Salvatore e poi il figlio [OSCURATO:PERSONA] accorso in suo aiuto, e la seconda dell'imputato secondo cui egli si era solo difeso da un'aggressione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] insieme al figlio - il giudice di prima istanza aveva ritenuto che non fosse possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato.

3. La Corte d'Appello, a seguito di impugnazione proposta sia dal Pm che dalle parti civili Provenza, smentiva quella che riteneva la principale argomentazione delle appellanti parti civili, e cioè il fatto che, siccome essi erano coloro che nello scontro avevano riportato le lesioni più gravi, questo avrebbe dimostrato che erano stati vittima di un'aggressione da parte del [OSCURATO:PERSONA].

4. La sentenza di secondo grado, piuttosto, affermava che le lesioni più gravi rìportate dalle parti civili,- ed in particolare una frattura ad un dito della mano di [OSCURATO:PERSONA], erano del tutto compatibili con la commissione di un atto aggressivo da parte loro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], eventualmente non andato a segno.

5. Sulla base, poi, di vicende pregresse, riteneva molto più plausibile che fossero stati proprio i Provenza ad aggredire [OSCURATO:PERSONA], che quindi avrebbe causato loro le lesioni in un'azione meramente difensiva.

6. Contro tale sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

7. Con il primo motivo deducono violazione e falsa applicazione degli art. 52 e 582 c.p. ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p.

Il motivo si concentra su quella parte di sentenza che ha riconosciuto come difensiva l'azione del [OSCURATO:PERSONA] e quindi l'applicazione della scriminante della legittima difesa.

Censura, al riguardo, l'errore della Corte nel ritenere sussistenti i requisiti della scriminante suddetta, non avendo considerato che essa ricorre solo se la difesa è necessaria e, in particolare, l'aggredito non ha la possibilità di evitarla con un commodus discessus, ipotesi su cui la sentenza non si è in alcun modo soffermata.

La Corte, quindi, anche a ritenere che fossero stati i Provenza ad aggredire il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe comunque errato nel ravvisare nella condotta di quest'ultimo gli estremi della legittima difesa.

Inoltre la reazione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque travalicato la mera difesa, per trasformarsi essa stessa, approfittando dell'occasione, in un'aggressione ai danni del Provenza, con il quale i rapporti non erano buoni da tempo.

8. Con il secondo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 441, comma 5, c.p.p. per carenza della motivazione della Corte territoriale, ai sensi dell'art. 606 lett b) e d) c.p.p.

Poiché il giudizio di primo grado si svolse nelle forme del giudizio abbreviato ed il giudice assolse l'imputato con la motivazione che dagli atti non era possibile ricostruire esattamente l'episodio e stabilire le responsabilità, vi sarebbe stata violazione dell'art. 441, comma 5, c.p.p. secondo cui, quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, assume anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Al di là delle eccezioni formali sulla sottoscrizione del ricorso, sollevate dall'imputato in memoria, l'inammissibilità discende da più assorbenti considerazioni sul contenuto del ricorso stesso.

2. Il primo motivo, in particolare, non è perfettamente centrato sulle motivazioni della sentenza impugnata.

Quest'ultima, infatti, ha respinto l'appello perché ha ritenuto che non vi fossero elementi probatori per superare i dubbi già espressi dalla sentenza di primo grado.

Ha assolto l'imputato, in altri termini, perché anche il giudice di secondo grado non è stato in grado di stabilire con certezza come si sono svolti i fatti sulla base delle prove acquisite.

2.1. Questa ratio decidendi emerge in maniera evidente nella prima parte della motivazione della sentenza, laddove la Corte d'Appello afferma testualmente che gli argomenti addotti dagli appellanti Provenza (odierni ricorrenti) non sono "affatto idonei a diradare i dubbi che sono stati condivisibilmente esposti dal giudice di prime cure".

2.2. Il motivo dell'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], quindi, è in maniera lampante il fatto che non è stato possibile accertare come si sono svolti gli eventi, ed in particolare se [OSCURATO:PERSONA] è stato effettivamente l'aggressore o, invece, l'aggredito.

2.3. Solo successivamente, nel prosieguo della motivazione, la sentenza compie comunque un tentativo di ricostruzione della vicenda, e, in tale sforzo, sulla base dell'interpretazione delle lesioni e delle circostanze di fatto, giunge alla conclusione, peraltro espressa sempre in termini di verosimiglianza e non di certezza, secondo la quale è più plausibile che siano stati i Provenza ad aggredire [OSCURATO:PERSONA], e quest'ultimo, quindi, avrebbe agito in stato di legittima difesa.

2.4. A conforto di ciò, la Corte d'Appello osserva che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia riportato la frattura della falange del quarto dito della mano sinistra è indice della maggiore verosimiglianza di quest'ultima tesi, essendo la tipica lesione derivante da gesto aggressivo, a meno che non vi sia la prova che la lesione è la conseguenza diretta di un'azione aggressiva dell'altra parte, ma, osserva la Corte, nella specie tale prova manca.

Sottolinea anche l'immediatezza della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] contro í Provenza, rispetto a quella di questi ultimi contro il primo.

2.5. In questo contesto, quindi, compie considerazioni che avvalorano l'ipotesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato aggredito ed avrebbe agito in stato di legittima difesa.

Tuttavia, la prima ratio della decisione resta, incontestabilmente, quella dell'impossibilità di ricostruire i fatti.2.7.

Laddove, allora, il ricorso contesta solo la sussistenza dei presupposti della legittima difesa omette di confrontarsi con la prima parte della motivazione, che, come si è detto, costituisce l'autentica ratio decidendi della stessa, cioè quella per cui l'appello è stato respinto perché il giudice di appello non ha potuto attribuire con assoluta certezza le responsabilità della vicenda.

2.8. Detto ancora in altri termini, disquisire sui presupposti della legittima difesa è irrilevante nell'economia del presente procedimento, perché l'appello è stato principalmente respinto non perché si è stabilito con assoluta certezza che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in tale stato, ma perché non è stato possibile stabilire con certezza che [OSCURATO:PERSONA] abbia realmente aggredito i Provenza.

In questo senso, quindi, il ricorso non appare del tutto centrato sulla decisione.

2.9. Questa conclusione appare evidente anche graficamente perché il primo motivo di ricorso censura un passaggio della sentenza che, in realtà, rappresenta materialmente il penultimo paragrafo della motivazione.

Nelle pagine precedenti della decisione, però, vi è lo sviluppo di tutta un'altra serie di argomentazioni che riguardano l'impossibilità di ricostruire lo svolgimento dei fatti, e questa parte non è oggetto di ricorso.

2.10. Il motivo è, pertanto, inammissibile perché se anche fosse astrattamente fondato sui requisiti della legittima difesa, resta il fatto che non è stata impugnata la prima ratio decisoria, secondo la quale l'imputato è stato assolto perché le prove non hanno consentito di stabilire come si sono svolti i fatti.

Questa, quindi, rimane insuperabile anche qualora si ritenesse che le considerazioni della sentenza sulla legittima difesa siano errate.

3. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile.

Con lo stesso i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza di appello non avrebbe censurato l'errore del giudice di. prime cure che, in sede di giudizio abbreviato, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, avrebbe dovuto procedere d'ufficio all'integrazione probatoria di cui all'art. 441, comma 5, c.p.p.

3.1. Tuttavia, come affermato da questa Corte (sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, Rv. 265905- 01), il suddetto esercizio del potere d'integrazione della prova, nell'ambito del giudizio abbreviato, non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale.

4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento dell'importo di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28.11.1949 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23.4.1983 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22.7.1968 avverso la sentenza n. 713/20 del 2.10.2020 della CORTE D'APPELLO DI SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del sostituto p.g. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Salerno confermava l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni e danneggiamento ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] era già stato assolto in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, dal giudice monocratico del Tribunale di Salerno perché, nell'esistenza di due versioni contrapposte della vicenda - la prima delle parti offese secondo cui era stato l'imputato ad aggredire prima Salvatore e poi il figlio [OSCURATO:PERSONA] accorso in suo aiuto, e la seconda dell'imputato secondo cui egli si era solo difeso da un'aggressione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] insieme al figlio - il giudice di prima istanza aveva ritenuto che non fosse possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato. 3. La Corte d'Appello, a seguito di impugnazione proposta sia dal Pm che dalle parti civili Provenza, smentiva quella che riteneva la principale argomentazione delle appellanti parti civili, e cioè il fatto che, siccome essi erano coloro che nello scontro avevano riportato le lesioni più gravi, questo avrebbe dimostrato che erano stati vittima di un'aggressione da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 4. La sentenza di secondo grado, piuttosto, affermava che le lesioni più gravi rìportate dalle parti civili,- ed in particolare una frattura ad un dito della mano di [OSCURATO:PERSONA], erano del tutto compatibili con la commissione di un atto aggressivo da parte loro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], eventualmente non andato a segno. 5. Sulla base, poi, di vicende pregresse, riteneva molto più plausibile che fossero stati proprio i Provenza ad aggredire [OSCURATO:PERSONA], che quindi avrebbe causato loro le lesioni in un'azione meramente difensiva. 6. Contro tale sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. 7. Con il primo motivo deducono violazione e falsa applicazione degli art. 52 e 582 c.p. ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p. Il motivo si concentra su quella parte di sentenza che ha riconosciuto come difensiva l'azione del [OSCURATO:PERSONA] e quindi l'applicazione della scriminante della legittima difesa. Censura, al riguardo, l'errore della Corte nel ritenere sussistenti i requisiti della scriminante suddetta, non avendo considerato che essa ricorre solo se la difesa è necessaria e, in particolare, l'aggredito non ha la possibilità di evitarla con un commodus discessus, ipotesi su cui la sentenza non si è in alcun modo soffermata. La Corte, quindi, anche a ritenere che fossero stati i Provenza ad aggredire il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe comunque errato nel ravvisare nella condotta di quest'ultimo gli estremi della legittima difesa. Inoltre la reazione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque travalicato la mera difesa, per trasformarsi essa stessa, approfittando dell'occasione, in un'aggressione ai danni del Provenza, con il quale i rapporti non erano buoni da tempo. 8. Con il secondo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 441, comma 5, c.p.p. per carenza della motivazione della Corte territoriale, ai sensi dell'art. 606 lett b) e d) c.p.p. Poiché il giudizio di primo grado si svolse nelle forme del giudizio abbreviato ed il giudice assolse l'imputato con la motivazione che dagli atti non era possibile ricostruire esattamente l'episodio e stabilire le responsabilità, vi sarebbe stata violazione dell'art. 441, comma 5, c.p.p. secondo cui, quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, assume anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Al di là delle eccezioni formali sulla sottoscrizione del ricorso, sollevate dall'imputato in memoria, l'inammissibilità discende da più assorbenti considerazioni sul contenuto del ricorso stesso. 2. Il primo motivo, in particolare, non è perfettamente centrato sulle motivazioni della sentenza impugnata. Quest'ultima, infatti, ha respinto l'appello perché ha ritenuto che non vi fossero elementi probatori per superare i dubbi già espressi dalla sentenza di primo grado. Ha assolto l'imputato, in altri termini, perché anche il giudice di secondo grado non è stato in grado di stabilire con certezza come si sono svolti i fatti sulla base delle prove acquisite. 2.1. Questa ratio decidendi emerge in maniera evidente nella prima parte della motivazione della sentenza, laddove la Corte d'Appello afferma testualmente che gli argomenti addotti dagli appellanti Provenza (odierni ricorrenti) non sono "affatto idonei a diradare i dubbi che sono stati condivisibilmente esposti dal giudice di prime cure". 2.2. Il motivo dell'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], quindi, è in maniera lampante il fatto che non è stato possibile accertare come si sono svolti gli eventi, ed in particolare se [OSCURATO:PERSONA] è stato effettivamente l'aggressore o, invece, l'aggredito. 2.3. Solo successivamente, nel prosieguo della motivazione, la sentenza compie comunque un tentativo di ricostruzione della vicenda, e, in tale sforzo, sulla base dell'interpretazione delle lesioni e delle circostanze di fatto, giunge alla conclusione, peraltro espressa sempre in termini di verosimiglianza e non di certezza, secondo la quale è più plausibile che siano stati i Provenza ad aggredire [OSCURATO:PERSONA], e quest'ultimo, quindi, avrebbe agito in stato di legittima difesa. 2.4. A conforto di ciò, la Corte d'Appello osserva che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia riportato la frattura della falange del quarto dito della mano sinistra è indice della maggiore verosimiglianza di quest'ultima tesi, essendo la tipica lesione derivante da gesto aggressivo, a meno che non vi sia la prova che la lesione è la conseguenza diretta di un'azione aggressiva dell'altra parte, ma, osserva la Corte, nella specie tale prova manca. Sottolinea anche l'immediatezza della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] contro í Provenza, rispetto a quella di questi ultimi contro il primo. 2.5. In questo contesto, quindi, compie considerazioni che avvalorano l'ipotesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato aggredito ed avrebbe agito in stato di legittima difesa. Tuttavia, la prima ratio della decisione resta, incontestabilmente, quella dell'impossibilità di ricostruire i fatti.2.7. Laddove, allora, il ricorso contesta solo la sussistenza dei presupposti della legittima difesa omette di confrontarsi con la prima parte della motivazione, che, come si è detto, costituisce l'autentica ratio decidendi della stessa, cioè quella per cui l'appello è stato respinto perché il giudice di appello non ha potuto attribuire con assoluta certezza le responsabilità della vicenda. 2.8. Detto ancora in altri termini, disquisire sui presupposti della legittima difesa è irrilevante nell'economia del presente procedimento, perché l'appello è stato principalmente respinto non perché si è stabilito con assoluta certezza che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in tale stato, ma perché non è stato possibile stabilire con certezza che [OSCURATO:PERSONA] abbia realmente aggredito i Provenza. In questo senso, quindi, il ricorso non appare del tutto centrato sulla decisione. 2.9. Questa conclusione appare evidente anche graficamente perché il primo motivo di ricorso censura un passaggio della sentenza che, in realtà, rappresenta materialmente il penultimo paragrafo della motivazione. Nelle pagine precedenti della decisione, però, vi è lo sviluppo di tutta un'altra serie di argomentazioni che riguardano l'impossibilità di ricostruire lo svolgimento dei fatti, e questa parte non è oggetto di ricorso. 2.10. Il motivo è, pertanto, inammissibile perché se anche fosse astrattamente fondato sui requisiti della legittima difesa, resta il fatto che non è stata impugnata la prima ratio decisoria, secondo la quale l'imputato è stato assolto perché le prove non hanno consentito di stabilire come si sono svolti i fatti. Questa, quindi, rimane insuperabile anche qualora si ritenesse che le considerazioni della sentenza sulla legittima difesa siano errate. 3. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile. Con lo stesso i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza di appello non avrebbe censurato l'errore del giudice di. prime cure che, in sede di giudizio abbreviato, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, avrebbe dovuto procedere d'ufficio all'integrazione probatoria di cui all'art. 441, comma 5, c.p.p. 3.1. Tuttavia, come affermato da questa Corte (sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, Rv. 265905- 01), il suddetto esercizio del potere d'integrazione della prova, nell'ambito del giudizio abbreviato, non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale. 4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento dell'importo di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
Sentenza Cassazione n. 01763/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris