CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2019
Cassazione n. 02822/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1296-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C ARMEN , elettivamente domiciliata in R oma , V ia Molveno N 53, presso lo studio dell'avvocato E doardo B itterman , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro COMUNE M ILANO P OLIZIA M UNICIPALE , elettivamente domiciliato in Roma, Via P olibio 15, presso lo studio dell'avvocato G iuseppe Lepore, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] M andarano , E milio L uigi T edaldo P regnolato , A antonella Fraschini, PaolaMaria C eccoli ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2290/2019 della Corte d 'A ppello di M ilano , depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dallaconsigliera A nnamaria C asadonte ; rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] in data 14/1/2014 veniva fermata alla guida del proprio veicolo in Milano, al [OSCURATO:PERSONA], da due agenti di polizia locale che procedevano a contestarle due violazioni del codice della strada. 2. T ali violazioni consistevano , la prima, nell’aver intratt enuto una chiamata al telefono cellulare mentre alla guida del proprio veicolo, e quindi nell’avere sorretto il cellulare con una mano, senza uso di auricolari e/o di vivavoce (art. 173 C.d.S.) e , la seconda , nel mancato rispetto del diritto di precedenza spettante a un pedone in procinto di attraversare il viale, transitando sul relativ o passaggio (art. 191 C.d.S.). 3. Con due distinti ricorsi la [OSCURATO:PERSONA] proponeva querel e di falso voltea contestare la veridicità dei summenzionati verbali . 4. In particolare la [OSCURATO:PERSONA] negava che si fossero verificate le condotte descritte dagli agenti nei verbali e cioè sia che avesse tenuto all’orecchio il cellulare, sia che un pedone avesse impegnato il passaggio pedonale. 4. L’adito Tribunale di Milano procedeva all’audizione della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e del teste Arcuti, da lei indicato, nonché degli agenti verbalizzanti. 5. Con sentenza pubblicata il 21/9/2017 il Tribunale di Milano respingeva entrambe le querele di falso. 6. [OSCURATO:PERSONA].ra [OSCURATO:PERSONA] spiegava gravame avverso detta sentenza , argomentando che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto inattendibileil teste Arcuti . 7. S i costituiva il C omune di Milano e interv eniva il procuratore generale, entrambi insistendo per il rigetto dell’impugnazione. 8.La C orte d ’a ppello di Milano rilevava c he il giudice di prime cure aveva congruamente motivato la decisione, sottolineando come le affermazioni del teste Arcuri erano state frammentariee lacunose . 9. Rilevava che i l Tribunale aveva evidenziato che la posizione in loco al momento del fatto del teste Arcuti – peraltro non confermata da alcuno, ma solo dal medesimo riferita – non era , in ragione della distanza dello stesso dall’auto della [OSCURATO:PERSONA],idonea a consentigli la visione della fiancata sinistra dell’automobile da questa condotta. 10. Ancora, egli, diversamente dalle dichiarazioni precise e concordanti dei due verbalizzanti, si era contraddetto rispetto alla posizione dell’auto della [OSCURATO:PERSONA] sulla carreggiata (se in posizione centrale o sul controviale), la quale, peraltro, al momento di elevazione delle violazioni aveva sottoscritto i verbali senza alcun rilievo o annotazione. 11. Evidenziava anche l a corte di merito come , secondo il primo giudice, la distanza del teste rend eva impossibile la completa visione dell’accaduto,stante la mancanza di luce solare, per essersi i fatti verificati alle ore 18.15 del 14.1.2014. 12. Rilevava altresì, che i l tribunale ave va argomentato sia sull’inattendibilità del teste Arcuti, sia s ulla completezza e minuziosità dei verbali redatti dagli agenti di polizia locale. 13.La corte distrettuale concludeva quindi rilevando che nel corso del giudizio di appello non erano emerse nuove valutazioni tali da inficiare il ragionamento seguito dal giudice di primo grado e, pertanto, con la sentenza depositata il 27/5/2019 rigettava il gravame. 14. La cassazione di tale pronuncia è stata chiesta con ricorso notificato in data 23/12/2019, affidato a un unico motivo; ad esso ha resistito il C omune di Milano con controricorso notificato il 27/1/2020, illustrato anche da memoria. considerato che 15. Con l’unico motivo la ricorrente deduce due distinti profili: il primo denuncia ex art. 360, comma 1. n.5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisi vo ai fini del giudizio di attendibilità del teste Arcuti; il secondo profilo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ.,per non avere la corte di merito, a fronte della circostanza riferita dal teste Arcuti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva entrambe le mani sul volante, valorizzato detta dichiarazione al fin e di ritenere attendibile la te stimonianza del medesimo e di scagionare la ricorrente dalla violazione contestata. 16. La censura è inammissibile con riguardo a entrambi i profili, non attingendo il puntuale iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata. La corte di merito invero ha specificamente ripercorso le ragioni esposte dal giudice di prime cure a sostegno della scelta decisoria operata, dando conto degli elementi istruttori più significativi, quali, segnatamente, le dichiarazioni del teste Arcutie quelle degli agenti di polizia locale, e così pervenendo al convincimento della infondatezza del gravame. In tale contesto le censur e svolte in ricorso mira no solo a stimolare, inammissibilmente, una ri valutazione del materiale probatorio incentrata su un'unica dic hiarazione del teste Arcuti, scorporata dal contesto complessivo della testimonianza dallo stesso resa. 17. Si ricorda all’uopo che l'esame delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 16056/2016; id. 19011/2017). 18. Il ricorso è dunque inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 19. Inoltre il collegio ritiene ravvisabile nel ricorso proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e articolato, come si è visto, in contestazioni inidonee a incidere sul provvedimento impugnato, in quanto meramente fattuali, come tali non prospettabili in sede di legittimità, l’elemento costitutivo della fattispecie, dell’"abuso del processo", per avere agito pretestuosamente. Si evidenzia in proposito che l’applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. è disposta d’ufficio e non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (cfr. Cass. id.3830/2021; id. 20018/2020; id. 29812/2019). 20. Pertanto, la ricorrente è condannata al pagamento a favore della controricorrente di un’ulteriore somma, liquidata a titolo di sanzione, in applicazione del citato art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. 21. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento a favore del controricorrente dell ’importo di euro 1.100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso del 15% per spese generali ed accessori di legge. Condanna la ricorrente all’ulteriore pagamento di euro 1.100,00 a favore della controparte ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dov