CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39276/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avvocato [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso riportandosi ai motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 25 Maggio 2020, pronunziando nei giudizi riuniti aventi ad oggetto gli appelli proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Messina in data 22/10/2018 n. 381/2019, confermava l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi a) (art.110, 628 comma 3 n.1., 3 quinquies c.p.) e c) (artt.110, 61 n.2, e 648 c.p.) della relativa rubrica, rideterminando il trattamento sanzionatorio; in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Messina in data 22/10/2018 n. 382/2019, confermava l' affermazione della penale responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esclusa l' aggravante di cui all' art. 61 n.5 c.p. contestata, in ordine ai reati rispettivamente ascritti di cui ai capi a) (art. 624, 61 n.7 c.p.), b) (art. 493 ter c.p.), c) (artt. 81, 61.n.7, 493 ter c.p.), d) (art. 493 ter c.p.), (art. 99, 110, 61 n. 7, 493 ter c.p.), f) (art. 61 n.2)-5) e 10), 99, 110 e 494 c.p.), g) (art. 493 ter c.p.), h) (art. 493 ter c.p.) ed i) (art. 61 n.2) e 10), 99, 110 e 494 c.p.) della relativa rubrica, rideternninando il trattamento sanzionatorio. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi: a. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità per il reato di rapina. Lamenta che la corte territoriale non aveva adeguatamente valutato la censura relativa alla non decisività dell'accertamento dattiloscopico posto a fondamento della sua condanna, specie in ragione dei richiamati studi scientifici del Dott. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva posto in dubbio la valenza dimostrativa della c.d. identità dattiloscopica. Rileva, ancora, che illogica e contraddittoria nonché nneramente apodittica era la motivazione nella parte in cui la corte di merito aveva ritenuto configurabile l'aggravante di cui all' art. 628 comma 3 n. 3 quinquies c.p. sul presupposto che non vi erano ragioni per ritenere che l'imputato non avesse avuto contezza dell'età ultrassessantacinquenne della vittima [OSCURATO:PERSONA] in ragione del fatto che quest' ultimo era prossimo ai settant' anni; b. violazione di legge vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle chieste attenuanti generiche. Osserva che la corte territoriale non aveva considerato ai detti fini gli elementi di cui all' art. 133 c.p. ed, in particolare, il fatto che la condotta dell'imputato, soggetto incensurato,' appariva connotata da intrinseci profili di occasionalità. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi: a. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato al capo f). Lamenta che la corte territoriale si era limitata a recepire acriticamente la ricostruzione della sentenza di primo grado e non aveva preso in esame le specifiche censure formulate, senza considerare che, nel caso in esame, fra il reato di cui all' art. 493 ter c.p. relativo all' utilizzo abusivo della carta di credito presso l' ufficio di Contesse allorquando il ricorrente si era spacciato per il titolare della carta ed il reato di cui all' art. 494 c.p. sussisteva un concorso apparente di norme sicchè la condotta di sostituzione di persona rispetto al reato di indebito utilizzo si poneva quale ante factum non punibile; b. vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle chieste attenuanti generiche. Osserva che la corte territoriale in proposito aveva adottato una motivazione apparente e di stile; c. vizio in motivazione in punto di dosimetria della pena a suo dire eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è generico, reiterativo di profili già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito con adeguata motivazione e, comunque, manifestamente infondato. I giudici di merito hanno correttamente richiamato ed applicato la giurisprudenza di legittimità che ritiene sufficiente a provare la responsabilità di un imputato le impronte digitali sui luoghi teatro della contestata rapina. La difesa lamenta che il giudice dell'appello avrebbe omesso di valutare la significatività sul piano indiziario di una sola impronta digitale rinvenuta sul luogo dalla rapina in assenza di una adeguata e complessiva ricostruzione in relazione al contesto di luogo e di tempo in cui la traccia sarebbe stata lasciata ed, ancora, avrebbe omesso di considerare che nella specie era certo uno "scivolamento del palmo della mano" del rapinatore che aveva lasciato l' impronta sulla vetrata situazione che non poteva non avere determinato una alterazione dei lineamenti delle impronte emesse, elemento questo da porre in correlazione con gli studi scientifici che avevano messo in dubbio la valenza dimostrativa della c.d. identità dattiloscopica. Rileva la Corte che le argomentazioni dei giudici di appello - che hanno disatteso le medesime censure oggi reiterate - sono congrue ed in linea con la pacifica giurisprudenza della Cassazione, cui in questa sede occorre dare seguito, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui esse siano relative all'impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione (n. 16356 del 2008, Rv. 239781. Massime precedenti Conformi: N. 24341 del 2005 Rv. 232213; n. 4254 del 1989 Rv. 180856; N. 11129 del 1981 Rv. 151332; Rv. 160590;Rv. 171038). Va aggiunto che la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma (purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali) in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale è stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; pertanto, legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza vedi anche Sez. 2, Sent. n. 44561 del 07/10/2014 Ud. (dep. 27/10/2014)Rv. 260861;Sez. 5, Sent. n. 487 34 del 13/10/2014 Ud. (dep. 24/11/2014)Rv. 261296;Sez. 5, Sent. n. 54493 del 28/09/2018 Ud. (dep. 05/12/2018 ) Rv. 274167 — 01. Occorre ribadire che è costante l'orientamento di questa Corte di legittimità che attribuisce grave valenza indiziaria al rinvenimento di una o più delle dette impronte digitali sul luogo di consumazione del reato non abitualmente frequentato dall'imputato, elemento cui viene aggiunto quello della assenza di qualsiasi spiegazione al riguardo che valga a colorire diversamente il già eloquente elemento costituito dalla impronta. Tutte le censure formulate finiscono, quindi, per costituire il tentativo di una rilettura degli elementi probatori già adeguatamente valutati e vagliati dai giudici di merito pervenuti a conclusioni di segno conforme. 1.1.1. L' ulteriore censura formulata con il primo motivo è anch' esso manifestamente infondata: va premesso che la corte di appello ha ritenuto configurabile la sussistenza l'aggravante di cui all' art. 628 comma 3 n. 3 quinquies c.p. con ragionamento in fatto non censurabile in questa sede, non potendosi non considerare che con l' odierno ricorso l' imputato finisce per allegare profili in fatto non previannente dedotti con l' atto di appello con il quale si era limitato a negare la presenza fisica del soggetto ultrasessantacinquenne O -titolare del distributore di benzina [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Il secondo motivo è generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato. E' appena il caso di ricordare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. 28535/2014, rv. 259899; Cass.34364/2010, rv. 248244; Cass. 42688/2008, rv 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguannento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E' pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Cass. 3896/2016, rv. 265826; Cass. 3609/2011, rv. 249163; Cass. 41365/2010, rv. 248737); Nel caso in esame i giudici di merito hanno rilevato la gravità dei fatti, l'intensità del dolo e la elevata capacità criminale manifestata dall' imputato, motivazione che non si presta ad alcuna censura. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta che la corte di appello, nel confermare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati di sostituzione di persona di cui all' art. 494 c.p. e di indebito utilizzo di carte di credito ex art. 493 ter c.p., aveva erroneamente disatteso le censure formulate con l'atto di appello con le quali era stato evidenziato che la condotta di sostituzione di persona di cui al capo f) rispetto al reato di indebito utilizzo si poneva quale ante factum non punibile. Le censure formulate non colgono in alcun modo nel segno. Va premesso che, nel caso in esame secondo quanto si evince chiaramente dal capo di imputazione, risultano contestate all' imputato due distinte condotte materiali: quella di cui al capo f) consistita nel comportamento del [OSCURATO:PERSONA] il quale si è presentato alla cassiera esibendo la carta di identità e la carta di credito della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di poter effettuare un prelievo e quella di cui al capo f) consistita nell' indebito utilizzo della carta collegata al conto del Calatozzo. Osserva la Corte che l' art. 494 c.p.p. - laddove recita: "se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica" - pone una clausola di riserva destinata ad operare al di là del principio di specialità: ne deriva che, qualora la stessa azione abbia al contempo realizzato oltre alla sostituzione di persona un ulteriore delitto che a sua volta offenda il bene dell'affidamento della collettività, si verifica assorbimento della prima violazione nella seconda, dovendosi ritenere possibile solo il concorso materiale tra reati che si realizza nel caso in cui la sostituzione sia stata posta in essere con una ulteriore e diversa condotta rispetto a quella che ha integrato l'altra fattispecie criminosa (per analoghe affermazioni in tema di sostituzione di persona e falsità documentale vedi Cass. 21/11/80 n. 12246 RV. 145730; Cass. 27/4/98 n. O 4981 RV. 210600). Deve, invero, rilevarsi che l'ipotesi delittuosa dell'indebito utilizzo del mezzo di pagamento di cui all' art. 493 ter c.p. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede e, pertanto, può costituire ipotesi assorbente ai sensi della citata clausola. Orbene, nel caso in esame, la sostituzione risulta, tuttavia, essere stata contestata ed accertata non già quale implicitamente posta in essere con l'utilizzo indebito della carta ma risulta operata con ulteriore comportamento, quale la presentazione di carta di identità o l'attribuzione a st stesso di determinate generalità false, sicchè sussiste un concorso materiale di reati. 2.2. Il secondo motivo è datizt ritenere manifestamente infondato in quanto la motivazione sul punto (v. f. 9) si appalesa congrua in fatto ed in linea con i principi giurisprudenziali richiamati al §. 1.2 2.3. Le censure relative al trattamento sanzionatorio sono anch' esse manifestamente infondate. - in ordine alla graduazione della pena va ribadito che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Nella specie la corte territoriale ha stabilito la pena in modo adeguato e ciò ha fatto nell' esercizio dei poteri che le competevano con ragionamento insuscettibile di censure in questa sede, con conseguente manifesta infondatezza del terzo motivo del ricorso. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento