CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 14284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11941-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 3913/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 2/3/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 20.2.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Cosenza, invocando l’accertamento della natura condominiale della copertura del fabbricato al cui interno si trovano le unità immobiliari delle parti e la condanna del convenuto al ripristino ed al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al risarcimento del danno derivante dall’iniziativa giudiziaria intrapresa. Con sentenza n. 1710/2015 il Tribunale accoglieva in parte la domanda, ordinando il ripristino della copertura; rigettava invece sia la domanda risarcitoria, che la riconvenzionale proposta dal convenuto. Con la sentenza impugnata, n. 232/2022, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto dal Cozza avverso la decisione di prima istanza, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, i primi due dei quali articolati ciascuno in due autonomi profili. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, deve osservarsi che tutte le censure attinenti la motivazione sono inammissibili, in parte perché con esse vengono dedotti vizi di contraddittorietà, insufficienza ed illogicità che non sono più inclusi nel paradigma normativo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo –applicabile ratione temporis–conseguente all’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012 (sul punto, cfr. Cass. Sez. U , Sentenza n. del 07/04/2014 , Rv. 629830); ed in parte, in considerazione del fatto che, in presenza di una ipotesi di cd. “doppia conforme” – avendo la Corte distrettuale confermato la decisione di prime cure sulla base dei medesimi argomenti valorizzati dal Tribunale– è preclusa la deducibilità del vizio di omesso esame di fatti decisivi, di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso, articolato in due profili suscettibili di trattazione unitaria, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 352 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe rigettato il gravame sulla base di una motivazione intrinsecamente contraddittoria, contraddicendo totalmente la statuizione di sospensione degli effetti della sentenza di prime cure a suo tempo adottata all’esito della fase di inibitoria, in un contesto in cui gli elementi fattuali e giuridici scrutinati, tanto nella fase cautelare, che in quella decisoria, erano esattamente coincidenti. La censura è infondata. Lo scrutinio che il giudice dell’appello conduce, in termini sommari, nella fase di inibitoria, è finalizzato a valutare se l’appellante possa ricavare, dall’esecuzione della sentenza sottoposta a gravame, un danno irreparabile. Tale valutazione prescinde dalla fondatezza dell’impugnazione, che viene considerata soltanto ai fini della verifica del cd. fumus. Non è, di conseguenza, possibile individuare alcuna criticità logica, né profilo di inadeguatezza della motivazione, nella decisione finale con la quale la Corte d’Appello, dopo aver accolto l’istanza di inibitoria della decisione impugnata, ritenga di rigettare, in sede di decisione, il gravame. Con il secondo motivo, a sua volta articolato in due profili suscettibili di trattazione congiunta, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2909, 2051 c.c., 324 e 115 c.p.c., nonché il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del giudicato esterno in relazione alla proprietà della copertura del fabbricato, derivante dalla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 424/2004. La censura è inammissibile. La Corte di Appello afferma che la sentenza n. 424/2004 non era stata depositata dall’odierno ricorrente con la relativa attestazione di passaggio in giudicato. Questa specifica ratio non è attinta dalla censura in esame, con la quale il ricorrente non deduce di aver depositato la sentenza corredata dalla certificazione del suo passaggio in giudicato; adempimento, quest’ultimo, che non è più possibile assicurare in sede di legittimità, poiché, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, il giudicato si sarebbe formato prima della decisione di merito oggetto del ricorso. A tale rilievo, la Corte territoriale aggiunge che, in ogni caso, la sentenza n. 424/2004, decidendo una controversia relativa ad infiltrazioni, non aveva escluso la natura condominiale del manufatto. Il ricorrente contesta soltanto questa seconda ratio , affermando che l’attribuzione al Cozza della responsabilità ex art.2051 c.c. per le infiltrazioni provenienti dall’immobile di cui è causa implicherebbe una statuizione implicita sull’appartenenza in via esclusiva di detto bene al Cozza medesimo. L’argomento non è fondato, posto che –come lo stesso ricorrente ammette, a pag. 21 del ricorso– risponde ex art. 2051 c.c. il custode del bene, che può essere tanto il proprietario, che il possessore qualificato. Da ciò discende che, di per sé, l’attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. non implica alcuna statuizione implicita sulla proprietà del bene oggetto della causa definita dalla sentenza n. 424/2004, dal quale provenivano le infiltrazioni a carico delle proprietà delle altre parti. Peraltro, e conclusivamente sul punto, va anche osservato che la decisione impugnata afferma che il passaggio incidentale della motivazione della sentenza n. 424/2004, secondo cui l’immobile oggetto di causa era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], non contraddice, di per sé sola, la natura condominiale della copertura del fabbricato. In effetti, da un lato l’affermazione incidentale della proprietà non implica, di per sé sola, la natura esclusiva del diritto; e, dall’altro lato, la verifica della proprietà, individuale o comune, della copertura del fabbricato va condotta sulla base della funzione assolta dal manufatto (cfr., sul punto, pag. 5 della sentenza impugnata). Con il terzo motivo, il ricorrente censura l’adeguatezza della motivazione resa dalla Corte distrettuale, poiché quest’ultima avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e ricostruito il fatto. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la motivazione della decisione impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ordinato il ripristino della copertura anche in riferimento ad una particella non inclusa nella domanda originariamente formulata dal Medaglia, in tal modo incorrendo in vizio di ultrapetizione. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la motivazione della sentenza di seconda istanza, nella parte in cui la Corte di merito non avrebbe considerato il miglioramento derivante dalla trasformazione in lastrico di copertura del tetto, originariamente a falde. Ad avviso del ricorrente, infatti, la modifica avrebbe preservato la funzione di copertura, rafforzando la stabilità della stessa. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, da un lato perché esse censurano l’adeguatezza e la logicità del percorso motivazionale seguito dal giudice di appello, e dall’altro lato in quanto esse si risolvono comunque in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre, in sede di legittimità, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, posto l’ulteriore principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del13/06/2014, Rv. 631330 ). Con riferimento, infine, allo specifico profilo concernente il vizio di ultrapetizione, la sentenza impugnata esamina la questione, affermando che “… la decisione è conforme alle indicazioni riportate nell’atto introduttivo del giudizio e l’ipotizzata estraneità della particella n. 287 rispetto all’intervento abusivo non risulta dagli atti di causa” (cfr. penultima pagina). Il motivo non si confronta adeguatamente con la ratio della decisione, poiché il ricorrente non deduce, che –al contrario di quanto evidenziato dalla Corte di Appello–la domanda proposta dal Medaglia in prime cure non conteneva il riferimento alla particella n. 287, né fornisce alcuna prova al riguardo, posto che le conclusioni rassegnate dal Medaglia non vengono riprodotte nei motivi diricorso. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr