CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05818/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - (DECEDUTO)- nato aukAVERSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta, con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato; Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione emessa in data 7 giugno 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito a rito abbreviato, aveva dichiarato Francesco [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati, unificati dalla continuazione, di tentato omicidio aggravato dalla recidiva (capo A), resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e porto abusivo di coltello a serramanico (capo C), commessi in Aversa il 5 novembre 2021, e, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 89, ritenuta prevalente sulla contestata recidiva, lo aveva condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di tre anni, un mese e venti giorni di reclusione, nonché alla pena accessoria di legge. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite dei difensori avv.ti Filippo TROFINO e Alfonso QUARTO, deducendo: con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, anche sulla valutazione di prove decisive, in relazione agli artt. 56, 575 cod. pen., 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., essendo state erroneamente valutate l'idoneità e l'univocità degli atti posti in essere dall'imputato; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, anche sulla valutazione di prove decisive, in relazione agli artt. 56, primo e terzo comma, 575 cod. pen., 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., per non essere stata ravvisata un'ipotesi di desistenza volontaria. 3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo nelle more sopravvenuta la morte dell'imputato. 4. Tanto premesso, occorre registrare l'intervenuto decesso del ricorrente, in data 2 maggio 2023, siccome attestato dal referto medico in atti. Tale evento determina l'immediata estinzione dei reati contestati all'imputato. 4.1. Al riguardo, pur registrandosi, nella giurisprudenza di legittimità, l'uso di diverse formule di dispositivo in caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245; Sez. 3, n. 8989 del 9/2/2011, Neri, Rv. 249612), dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 27309 del 3/6/2010, Ferruzzi, Rv. 247782, in una ipotesi di ricorso del P.M. avverso sentenza di assoluzione dell'imputato medio tempore deceduto) - appare preferibile la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all'art. 620, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 9/6/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 4, n. 36524 del 26/6/2008, Zancocchia, Rv. 242114). 4.2. Tale formula, accompagnata dalla enunciazione della relativa causale nel dispositivo, implicando l'esaurimento del sottostante rapporto processuale, preclude ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2 7ot U, n. 49783 del 24/9/2009, Martinenghi, Rv. 245162; Sez. 5, n. 10696 del 16/12/2021, dep. 2022, Alfieri, n.m.; Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 9/6/2010, Lombardo, Rv. 247790), anche nelle ipotesi nelle quali vi sia evidenza della causa di proscioglimento, giacché la morte del ricorrente prima della decisione del ricorso determinerebbe, come costantemente affermato da questa Corte di legittimità, l'inesistenza giuridica del provvedimento eventualmente adottato. La soluzione indicata già da Sez. U, n. 3489 del 23/1/1982, Renna, Rv. 153021, è l'unica adeguata alla situazione che si determina con la morte del ricorrente: il venir meno del soggetto processuale nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti e la conseguente dissoluzione del rapporto procedimentale impediscono ogni altro tipo di provvedimento, il quale necessiterebbe pur sempre della previa utilizzazione di forme procedimentali che presuppongono un potenziale contraddittorio, e sono ad esso funzionali; contraddittorio, invece, ormai impossibile (Sez. 6, Ord. n. 31299 del 15/7/2009, Metastasio, Rv. 244703). 4.3. In ogni caso, dalla piana lettura della pag. 3 dell'impugnata sentenza si evince la sussistenza di un solido compendio probatorio (dichiarazioni della persona offesa e di testi oculari), che, semmai, condurrebbe a conclusioni antitetiche rispetto alla richiesta "evidenza" di alcuna delle situazioni previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 19 ottobre