CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04107/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], argomenta sulle ragioni del ricorso ed insiste per il suo accoglimento; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che i circa dodici anni di distanza tra l'ingresso nell'associazione mafiosa per cui il ricorrente è stato condannato con la prima sentenza e la prima estorsione per cui il ricorrente è stato condannato con la seconda sentenza in modo non illogico sono stati ritenuti indici evidenti dalla inesistenza di una volizione unitaria, e che la detenzione intercorsa medio tempore in modo non illogico è stata ritenuta non sufficiente ad elidere la distanza temporale tra i reati, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sulla circostanza che il periodo intermedio di detenzione comporta, in realtà, il riconoscimento della esistenza di una controspinta psicologica a delinquere derivante dall'arresto o dalla condanna (Sez. 4, Sentenza n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci, Rv. 236610) che non giova alla prospettazione dell'esistenza di una volizione unitaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 g