CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 9 febbraio 2013 dal Tribunale di Frosinone in relazione a fattispecie di usura. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, IGNARRA Domenico, articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità. In particolare, il ricorrente rileva quanto segue. 2.1.1. Quanto all'usura in danno di FONTANA Giuseppe (capo A-numeri 1, 2, 3, 9), mancherebbe alcuna effettiva valutazione dell'attendibilità della persona offesa e la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire supinamente le considerazioni del giudice di primo grado senza considerare c:he il FONTANA era particolarmente interessato a coinvolgere l'odierno ricorrente in quanto unico successore del principale imputato, IGNARRA Alessandro, la cui eredità era stata oggetto di rinuncia da parte di tutti gli altri chiamati. Si spiegherebbe in tal modo il motivo per cui, nel contesto delle originarie dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, il ricorrente era stato indicato in una unica occasione come responsabile di condotte rilevanti (la consegna dell'assegno descritto al capo A, n. 2 dell'imputazione) salvo essere coinvolto nei rimanenti episodi solamente in sede dibattimentale per effetto di una ricostruzione presentata solo in quel contesto. Nemmeno sarebbe stato considerato che la persona offesa aveva assunto il ruolo di concorrente del padre del ricorrente, IGNARRA Alessandro, in tre episodi di usura. Per altro verso, i documenti depositati non sarebbero tali da fornire alcun riscontro agli assunti accusatori. Infatti: • il valore dei titoli depositati in relazione alla vicenda descritta al capo A n. 1 sarebbe pari a 42.000 C e non a 60.000 C il che smentirebbe la corresponsione di interessi usurari; • la consegna dell'assegno al ricorrente in relazione alla vicenda di cui al capo A n. 2 nemmeno dimostrerebbe la consapevolezza del figlio della precedente pattuizione usuraria riconducibile al padre; • nessun riscontro che sarebbe poi in relazione alla vicenda descritta al capo A n.3.; • sarebbe infine stata travisata la portata delle intercettazioni valorizzando un'unica conversazione a fronte di una serie di colloqui in cui il ricorrente rimproverava aspramente il padre per i propri rapporti estranei all'attività commerciale che spesso il padre teneva nascosti (sul punto, il ricorrente si richiama all'esito della perizia in atti).2.1.2. Quanto all'usura in danno di CERVINI Augusto (capo Y), il ricorrente afferma sussistere - in capo alla persona offesa - una preordinata volontà persecutoria e calunniatoria emergente dalle espressioni "io da allora lo castigo, come lo vedo lo castigo" pronunciata all'udienza del 5 maggio 2010. Aggiunge il ricorrente che - stando alle dichiarazioni del CERVINI - nemmeno vi era stata alcuna pattuizione di interessi usurari e che questi erano stati ritenuti sussistenti dal solo CERVINI senza che vi fosse stata alcuna sollecitazione dell'IGNARRA. Inoltre, la documentazione in atti smentirebbe il CERVINI sia sugli importi ricevuti sia sul controvalore dei titoli consegnati e ciò confermerebbe la mancata corresponsione di qualsivoglia interesse e proverebbe perfino il mancato adempimento agli obblighi di restituzione. Non sarebbe poi trascurabile che il Tribunale, in primo grado, aveva rilevato - anche in sede di intercettazioni - un allontanamento del figlio dalle attività illecite del padre. Tale situazione sarebbe inoltre confermata dal fatto che le "cambiali, dopo un anno dal protesto, fossero ancora sulla scrivania di [OSCURATO:PERSONA], dove erano state sequestrate dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'arresto del padre". 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve preliminarmente rilevarsi come vi fosse, già a partire dalla sentenza di primo grado, una compiuta valutazione delle dichiarazioni delle persone offese la cui pluralità e concordanza era stata valorizzata già dal Tribunale. Gran parte delle argomentazioni proposte con l'atto di appello, infatti, trovavano una risposta già nella motivazione della sentenza di primo grado determinavano la mera riproposizione di questioni che trovavano in quella sede una compiuta soluzione. Le contestazioni così proposta trovano comunque una adeguata risposta anche nella sentenza di secondo grado che rivaluta la logicità delle argomentazioni che fondavano la condanna in maniera logica e congrua. 2.1. Quanto ai profili attinenti alla conoscenza da parte del ricorrente delle contrattazioni usurarie da parte del padre, risultano infatti presenti plurime dichiarazioni testimoniali che confermavano la frequente presenza dei figli di IGNARRA Vincenzo alle contrattazioni medesime (in particolare le dichiarazioni, riportate nelle pagine 13 e seguenti della sentenza di primo grado, di CIOFFI Tommaso, [OSCURATO:PERSONA] Mario, [OSCURATO:PERSONA] Raul, BOCCADAMO Giuseppe). Tali dichiarazioni, che pure non riguardano specificamente IGNARRA Domenico, palesano non solo la palese logicità delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche una ampia coerenza estrinseca delle stesse e confermano la logica dell'argomentazione del Tribunale per cui la consapevolezza da parte del ricorrente del fatto che gli assegni provenissero dalla attività illecita del padre poteva essere mutuata anche dal fatto che costui ben sapeva che non vi erano finanziamenti in atto per vendite di automobili, non indifferente risulta del resto il fatto, valorizzato, ancora una volta, già in primo grado , che '‘ tutti i titoli venivano [...] riempiti solamente con l'importo e la firma, mentre in seguito venivano aggiunti i soggetti beneficiari, risultanti essere sempre le società facenti firmalmente all'IGNARRA Domenico ([OSCURATO:PERSONA]: ditta individuale [OSCURATO:PERSONA])" e "che tutte queste operazioni illecite, come detto, risultano molto concentrate nel tempo (novembre 2006/aprile 2007) e risultano effettuate con i sopra analizzati apporti causali specifici riferiti dal Fontana al [OSCURATO:PERSONA] (pag. 21-22)". Ulteriori profili che valorizzano la palese coerenza intrinseca estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa possono essere individuati nella vicenda nel dicembre 2006, caratterizzata dalla dazione di un assegno di 21.000 C per un prestito di 19.000 di cui si trova ampia traccia sia nelle intercettazioni sia nei depositi documentali. 2.2. Risultano prive di fondamento anche le ulteriori contestazioni relative alle vicende che coinvolgono la persona offesa FONTANA. 2.2.1. Le contestazioni relative alla vicenda di cui al capo A n. 1 trovano nella motivazione della sentenza di primo grado e nelle dichiarazioni in essa riportate una ampia spiegazione posto che in sede dibattimentale la persona offesa ha evidenziato la presenza di ulteriore documentazione e il carattere provvisorio della elencazione effettuata in sede di denuncia. 2.2.2. Quanto alle doglianze afferenti alla vicenda di cui al capo A n. 2, è sufficiente fare richiamo alle considerazioni già svolte al paragrafo 2. 2.2.3. Ancora, la mancanza di riscontri e alla vicenda descritta al capo A n.3 risulta essere elemento del tutto irrilevante. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che — a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, deo. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Tale situazione determina la non necessità di veri e propri riscontri alle dichiarazioni medesime (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01). 2.2.4. Quanto infine alla presenza di intercettazioni in cui il ricorrente prendeva le distanze dall'attività usuraria dei padre, deve rilevarsi come questo profilo non intacchi la presenza di elementi univoci (costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa e dagli elementi ulteriori che ne palesano la coerenza estrinseca) che evidenziano la piena conoscenza del titolo di provenienza del denaro che il ricorrente ha senza contestazioni incamerato e di cui le società del ricorrente risultavano regolarmente beneficiarie. Tutto ciò anche a non voler considerare gli ulteriori elementi ancora una volta valorizzati già nella sentenza di primo grado costituiti dalle centinaia di effetti cambiari che vedevano come beneficiario l'odierno ricorrente (pag. 42 della sentenza di primo grado ), dalla presenza di firme di girata da parte dello stesso ricorrente su titoli afferenti alle vicende di cui all'imputazione e dal fatto che non risulta esservi stato alcun utilizzo delle somme ottenute dallo sconto degli effetti per l'esercizio dell'attività aziendale (pag. 54 della motivazione della sentenza di primo grado). 2.3. Quanto alla vicenda che vedeva coinvolta la persona offesa CERVINI (capo Y), Deve preliminarmente Rilevarsi che, ancora una volta alla stregua della sentenza di primo grado, la peculiare forma di pattuizione degli interessi usurari e la circostanza che le persone offese sapessero ab origine quale avrebbe dovuto essere l'entità degli interessi per poter stipulare con l'IGNARRA Sono elementi che risultano anche dalla dichiarazioni della persona offesa FONTANA (cfr. pag. 17 motivazione rimo grado : TESTE: ci sono state occasioni con la quale ho parlato direttamente con Domenico. PM: anche di interessi? TESTE: purtroppo lì la cosa era automatica perché lo sapevi. Cioè, se io avevo bisogno di soldi domani mattina io oggi pomeriggio passavo lì. lasciavo il titolo e domani mattina andavo a ri'tirare i soldi. E 'una cosa che negli anni è sempre andata così. PM: e lei ha avuto rapporti anche con Domenico. TESTE: si. PM: più volte? TESTE: io ho specificato che il più delle volte con il padre Alessandro. PM: perfetto. TESTE: i rapporti con Domenico era più facile che stavo parlando con Alessandro ed entrasse pure lui e vedeva quello che stavamo facendo e andava via. Perché quando si sono spostati di sede era un po differente la cosa, perché uno c 'aveva un ufficio e uno ce ne aveva un altro. Se non trovavo Alessandro, potevo parlare con Domenico.). 2.3.1. Risulta quindi manifestamente infondata la doglianza del ricorrente nella parte in cui si afferma provata la mancanza di pattuizione in ordine all'entità degli interessi usurari posto che la stessa era sostanzialmente una clausola imposta e ben conosciuta dalle vittime. Sul punto, il motivo di ricorso deve ritenersi inoltre inammissibile sotto il diverso profilo della aspecificità posto che il ricorrente di fatto non si confronta con le argomentazioni contenute nella motivazione dei provvedimenti di merito.2.3.2. La affermata presenza di una volontà calunniatoria della persona offesa nei confronti dell'imputato trova la sua unica radice in un unico passaggio delle dichiarazioni testimoniali, disancorate dal contesto e interpretate secondo logica che non trova alcun supporto nel contenuto del fascicolo processuale. 2.3.3. Quanto al mancato rinvenimento o alla mancata individuazione della totalità dei titoli ottenuti dagli imputati per effetto dell'attività usuraria, devono richiamarsi le considerazioni già svolte in ordine al fatto che le dichiarazioni delle persone offese, quando, come in questo caso, risultino adeguatamente valutate in relazione ai profili di logicità, spontaneità e coerenza estrinseca, non abbisognano di specifici riscontri. 2.3.4. Un ulteriore rinvio alle valutazioni Ìy1 svolte in precedenza può essere effettuato anche in relazione agli ulteriori elementi oggetto di contestazione nell'ambito del secondo ordine di motivi. 2.3.5. Del tutto irrilevante risulta infine dei fatto che invece vi sono state cambiali non azionate dopo il protesto e dopo l'arresto del padre dell'odierno ricorrente posto che qualsivoglia ulteriore attività avrebbe aggravato la posizione dello stesso ricorrente. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce