CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 08035/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3317/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 51; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (S.N.A.F.), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed eletivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie 3 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 257/2015, depositata il 30.6.2015, N.R.G. 485/2015 e 15/2014. Viste le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 23, comma 8 F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 3317/2016 Numero sezionale 705/2022 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni Numero di raccolta generale 8035/2022Data pubblicazione 11/03/2022 nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.2.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, SNAF) ha agito davanti al Tribunale di Cagliari nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, FORESTAS) denunciando ai sensi dell’art. 28 L. 300/1970 l’antisindacalità della condotta della convenuta che, con provvedimento del Direttore Generale del 24.8.2005, gli aveva denegato la destinazione di un locale idoneo per la propria attività sindacale in Cagliari e non aveva riconosciuto, per quanto qui ancora interessa, il diritto a fruire dei permessi sindacali retribuiti in base agli artt. 67 e 68 della L.R. 31/1998, né il diritto di indire assemblee nella misura più favorevole di cui all’art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, CIRL). 2. La domanda di attribuzione di un locale per le attività sindacali è stata accolta dal Tribunale, che ha invece disatteso la domanda di riconoscimenti di permessi e convocazioni di assemblea secondo la migliore consistenza quantitativa di cui al CIRL e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari. 3. FORESTAS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha opposto difesa con controricorso lo SNAF, che ha anche proposto due motivi di ricorso incidentale. 4. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 3317/2016 Numero sezionale 705/2022 Numero di raccolta generale 8035/2022Data pubblicazione 11/03/2022 1. Il primo motivo di ricorso afferma la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 n. 3 c.p.c.), mentre il secondo motivo riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). L’[OSCURATO:PERSONA], illustrando congiuntamente i due motivi, sostiene che, con la L.R. 12/2002, modificandosi la L.R. 24/1999, si era introdotto un sistema che prevedeva la regolazione dei rapporti di lavoro presso l’[OSCURATO:PERSONA] in base ad un C.C.N.L. di diritto privato, cui la legge stessa (art. 9 L.R. 24/1999, come modificato appunto dall’art. 6 L.R. 12/2002) rinviava, in una con un C.C.I. regionale, di diritto pubblico, disciplinato, per quanto riguarda la composizione dell’organismo datoriale preposto alle trattative, sempre dall’art. 9 cit., al comma 2. A dire dell’[OSCURATO:PERSONA], poiché lo S.N.A.F. rappresentava i dipendenti del settore agricolo forestale privato, esso non poteva dirsi organizzazione maggiormente rappresentativa nel comparto regionale, come prescritto dall’art. 60 della L. 31/1998 e dall’art. 43 del d. lgs. 165/2001, sicché non poteva partecipare alle trattative attinenti alla contrattazione collettiva in ambito pubblicistico e quindi neppure godere dei diritti sindacali rivendicati in causa. Aggiunge altresì FORESTAS che tra le parti dispiegherebbe effetto preclusivo di giudicato l’accertamento, riveniente da Cass. n. 20522 del 2008 in ordine all’insussistenza di SNAF di fruire delle prerogative sindacali successivamente all’entrata in vigore della L. R.12/2002, così come analogo accertamento derivava da Cass. 27 settembre 2011, n. n. 16795. 2. I motivi di ricorso sono infondati. 3. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 3317/2016 Si deve intanto richiamare, perché qui condiviso, il principio di Numero sezionale 705/2022Numero di raccolta generale 8035/2022 fondo, sancito da questa S.C., secondo cui «il godimento delle Data pubblicazione 11/03/2022 prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza, secondo un principio comune all'ordinamento privatistico (art. 19 della l. n. 300 del 1970, quale integrato da Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231) ed a quello pubblicistico (art. 42 del d.lgs. n. 165 del 2001), della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive o le strutture interessate; conseguentemente, la legislazione regionale sarda va interpretata nel senso, armonico rispetto a tale principio ed a quelli di effettività del pluralismo sindacale (art. 39 Cost.), oltre che conforme alle esigenze di coerenza tra ordinamento nazionale ed ordinamenti regionali a statuto speciale (art. 116 Cost. e art. 3 dello [OSCURATO:PERSONA] per la Sardegna), che hanno diritto a partecipare alle trattative per la stipula dei contratti regionali integrativi per l'[OSCURATO:PERSONA], di cui all'art. 9 della l.r. Sardegna n. 24 del 1999, come modificato dall'art. 6 della l.r. Sardegna n. 12 del 2002, e quindi a godere delle conseguenti prerogative sindacali, le organizzazioni che risultino munite della rappresentatività, nel comparto destinato da tale legislazione al predetto Ente, nella misura minima del 5% stabilita dall'art. 60 della l.r. Sardegna n. 31 del 1998» (Cass. 24 luglio 2019, n. 20036). Le argomentazioni della sentenza di appello, nella parte in cui essa assume che il livello collettivo cui si deve fare riferimento per accertare il requisito di rappresentatività fosse quello del comparto regionale, è del tutto in linea con le motivazioni sviluppate nel citato arresto di questa S.C., che si hanno qui per richiamate anche ai sensi dell’art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c. e che sono assorbenti di ogni altro aspetto. 4. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 3317/2016 Numero sezionale 705/2022 Su tali premesse, è infondato il motivo di ricorso nella parte in cui Numero di raccolta generale 8035/2022Data pubblicazione 11/03/2022 esso fa leva sulle sentenze inter partes passate in giudicato. La presente causa muove infatti da una condotta asserita come antisindacale manifestatasi attraverso un provvedimento del novembre 2005, rispetto alla cui valutazione valgono le regole di accesso alle prerogative riguardanti quel momento storico. Ne deriva che, secondo il principio sopra richiamato, ciò che conta è la rappresentatività esistente rispetto alla contrattazione integrativa regionale dell’epoca. In relazione ad essa, oltre a risultare il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. stante la ricorrenza di un c.d. “doppia conforme” di merito, è in realtà pacifica ed affermata dalla stessa FORESTAS la sussistenza del requisito percentuale rispetto al livello regionale cui deve farsi riferimento. Nessun rilievo ha dunque il contenzioso definito da Cass. 28 luglio 2008, n. 20522, la cui sentenza di appello risale al 3.1.2005 e quindi a tutto concedere valutò l’assetto fattuale solo fino a quell data e con riferimento alla contrattazione (integrativa regionale) 2000/2003, immediatamente successiva alla L.R. 12/2002, cui quella pronuncia affermò che SNAF non avesse partecipato. Ma nessun rilievo ha altresì Cass. 29 luglio 2011, n. 16795, in quanto riguardante una fattispecie di antisindacalità risalente al 2003 ed un regime di esclusione della legittimazione di SNAF dalle trattative parimenti ed in ogni caso da riferire alla contrattazione dell’epoca. Del resto, il giudicato, rispetto a situazioni pur intercorrenti tra le medesime parti, ma caratterizzate da elementi intrinseci di variabilità delle circostanze da considerare, non può dispiegare effetti per il futuro, valendo, in ciascun diverso momento storico, l’assetto fattuale volta a volta sussistente. 5. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 3317/2016 Numero sezionale 705/2022 Il motivo, con riferimento al diritto di SNAF di avere a disposizione Numero di raccolta generale 8035/2022Data pubblicazione 11/03/2022 un locale per l’attività sindacale presso il Servizio territoriale di Cagliari (ai sensi dell’art. 27 L. 300/1970, richiamato attraverso il rinvio dell’art. 67 L.R. 31/1998 all’art. 47 d. lgs. 29/1993 - ora art. 42 d. lgs. 165/2001 – ed al rinvio di queste ultime norme all’art. 19 «e seguenti» della L. 300/1970) è dunque infondato. Del tutto generici e tale da coinvolgere profili fattuali estranei al giudizio di legittimità sono infine i passaggi dei motivi di ricorso in cui si assume che il locale avrebbe potuto essere messo a disposizione in ciascuno dei fabbricati di servizio dell’unità provinciale di Cagliari e non necessariamente presso gli uffici di quella città. 6. Il ricorso incidentale assume invece la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) delle norme di diritto sui contratti e accordi collettivi di lavoro (primo motivo) e la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 L.R. 31/1998, 42 d. lgs. 165/2001 e 1418 c.c. (secondo motivo). SNAF lamenta che, riconoscendo gli artt. 67 e 68 citt., attraverso il rinvio all’art. 47 d. lgs. 29/1993 (ora art. 42 d. lgs. 165/2001) e salva sostituzione dei contratti nazionali con quelli regionali, il diritto delle organizzazioni rappresentative a fruire delle garanzie di cui agli artt. 23 e 24 della L. 300/1970 o delle migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi, anche in proprio favore dovrebbero riconoscersi permessi e diritto alle assemblee nella misura di cui al CIRL dell’epoca, sebbene di esso lo SNAF non sia stato firmatario; altrimenti determinandosi, sostiene SNAF, l’invalidità della clausola della contrattazione collettiva che, in spregio alla normativa primaria di riferimento, consentisse solo alle organizzazioni firmatarie del contratto la fruizione dei predetti benefici. 6.1 I motivi sono infondati. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 3317/2016 Numero sezionale 705/2022 6.2 Numero di raccolta generale 8035/2022Data pubblicazione 11/03/2022 E’ indubbio che la norma di legge statale (ora, art. 42 d. lgs. 165/2001), cui rinvia per relationem anche la legge regionale (art. 67 L.R. 31/1998) preveda il diritto delle organizzazioni munite di rappresentatività ai fini della contrattazione collettiva al godimento, «in proporzione alla rappresentatività» stessa, dei permessi di cui alla L. 300/1970 e delle «migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi». E’ altresì indubbio che tra le prerogative sia da riconoscere anche il diritto di assemblea, ai sensi dell’art. 20 L. 300/1970, richiamato attraverso il rinvio dell’art. 67 L.R. 31/1998 all’art. 47 d. lgs. 29/1993 - ora art. 42 d. lgs. 165/2001 – ed al rinvio di queste ultime norme all’art. 19 «e seguenti» della L. 300/1970. 6.3 Il rinvio a condizioni migliorative previste dai contratti collettivi non può però significare che questi ultimi siano tenuti, nel prevedere permessi in misura maggiore ai minimi riconosciuti dalla L. 300/1970, ad attribuirli anche alle organizzazioni sindacali non firmatarie. La contrattazione, da questo punto vista, è libera e non vi è ragione per cui, una volta garantite a tutti le prerogative nei minimi stabiliti dalle norme di legge, essa non possa limitare le migliori condizioni solo ai sindacati firmatari di essa. E’ dunque corretto che, se essa preveda che i permessi spettino in una migliore consistenza quantitativa alle organizzazioni firmatarie, va da sé che anche la migliore condizione derivante dalla contrattazione collettiva, di cui alla norma di legge, riguardi solo loro. Ed analoga conclusione vale per le condizioni migliorative rispetto ai diritti di assemblea. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 3317/2016 Numero sezionale 705/2022 Non vi è dunque alcuna nullità delle clausole collettive e la Numero di raccolta generale 8035/2022Data pubblicazione 11/03/2022 sentenza impugnata va, anche da questo punto di vista, confermata. 7. Il contemporaneo rigetto del ricorso principale e di quello incidentale giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 23.2.2022. Il Consigliere est. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2