CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25477/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte territoriale che, quanto alla responsabilità, ritenuta non credibile la versione in ordine alla motivazione dell'allontanamento, ha rilevato come il ricorrente fosse uscito dallo stabile con un minore per poi rimanere in strada per circa dieci minuti così integrando la condotta di reato contestata posta in essere con il necessario elemento soggettivo, quanto alle circostanze attenuanti generiche, come nessun motivo potesse essere positivamente valutato (oltre quello apprezzato in occasione della mitigazione del trattamento sanzionatorio) alla luce delle valutate inconsistenti motivazioni alla base dell'allontanamento; osservato che ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto a recidiva, avendo la Corte di appello correttamente motivato la sussistenza non solo attraverso il rinvio ai plurimi precedenti penali e le pregresse condanne per evasione, ma anche dando conto della maggiore pericolosità sociale insita nelle modalità spregiudicate afferenti all'inosservanza delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il