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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20449/2026

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le della libertà di L'Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delleparti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quantodisposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePietro [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 2 marzo 2026, il Tribunale del riesame di L’Aquila confermava ilprovvedimento di convalida del sequestro probatorio di tre dispositivi telefonici, emesso, ilprecedente 13 febbraio, dal pubblico ministero presso il Tribunale di Avezzano nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di ricettazione in relazione alla detenzione dellasomma di euro 360.000 in contanti.2.

Avverso tale ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen., saranno esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1.

Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 325 e 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 253 cod. proc. pen., censurandol’erronea applicazione della legge quanto alla configurabilità del reato di ricettazione e allasussistenza del fumus commissi delicti, nonché la natura meramente esplorativa delsequestro.2.2.

Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 325 e 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., per avere l’ordinanza impugnataritenuto legittimo un sequestro esteso in via generalizzata ai dispositivi telefonici, in assenzadi adeguata motivazione in ordine ai requisiti di pertinenzialità, proporzionalità e finalitàprobatoria.2.3.

Con il terzo motivo, deduce violazione degli artt. 325 e 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen. in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge conriguardo al divieto di integrazione motivazionale da parte del tribunale del riesame e aipresupposti del sequestro probatorio, in particolare quanto al nesso di pertinenzialità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione allaconfigurabilità del reato di ricettazione e alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti,assumendo che il sequestro probatorio sia stato disposto in assenza di elementi idonei arendere plausibile la provenienza delittuosa della somma di denaro nella disponibilitàdell’indagato e abbia finito per assolvere a una indebita finalità meramente esplorativa.2.1.

Va preliminarmente ricordato che il ricorso per cassazione avverso le ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione dilegge, nozione da intendersi comprensiva sia degli errores in iudicando e in procedendo siadi quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo delprovvedimento del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezzae ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice(Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017,Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296-01).Il sequestro probatorio deve essere sorretto da adeguata motivazione sia in ordine alfumus commissi delicti, con riferimento al reato per cui si procede, sia in relazione allaconcreta finalità probatoria perseguita, dovendo il provvedimento dare conto della relazionetra la res e l’attività di accertamento e dell’utilità dell’apprensione del bene ai finidell’acquisizione di ulteriori elementi probatori non altrimenti conseguibili senza lasottrazione dello stesso alla disponibilità dell’indagato o il suo trasferimento nelladisponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657-01;Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, Elsafty, Rv. 289016-01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019,dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542-01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007-01).2.2.

Con specifico riferimento alla fattispecie di ricettazione, la giurisprudenza dilegittimità è costante nel ritenere che il mero possesso di denaro o valori sproporzionatirispetto alle condizioni economiche e reddituali del detentore, della cui provenienza nonvenga fornita plausibile giustificazione, non costituisca, di per sé, elemento sufficiente perritenere integrato il fumus del delitto, atteso che tale dato, isolatamente considerato, nonconsente di escludere che il bene possa avere provenienza lecita o derivare da condotte nonpenalmente rilevanti (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719-01).È, pertanto, necessario che siano acquisiti ulteriori elementi idonei a rendere concreta,seria e plausibile – pur con il minor grado di certezza richiesto nella fase cautelare – l’ipotesidella provenienza delittuosa del denaro ovvero della sua derivazione da una dellecontravvenzioni richiamate dall’art. 648, comma 2, cod. pen.Assumono rilievo, in tale prospettiva, tutte le circostanze del caso concreto, daapprezzare unitariamente in relazione alla natura e al valore del bene, alle modalità didetenzione e al contesto nel quale esso viene rinvenuto.

L'entità della somma rinvenutacostituisce elemento suscettibile di valutazione nel caso concreto, specie quando l'importodetenuto risulti incompatibile con i redditi dichiarati e pari o superiore alle soglie di punibilitàpreviste per taluni reati tributari, potendo in tal caso il denaro, pur derivando da attività in sélecite, costituire provento di evasione fiscale penalmente rilevante ai sensi degli artt. 3, 4 e 5d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.Possono, inoltre, assumere significato sintomatico le modalità di conservazione ooccultamento della somma, ove indicative della volontà di sottrarla ai controlli, i precedentipenali o giudiziali del detentore per reati produttivi di profitto, i rapporti con contesti criminalio con soggetti gravitanti in ambienti delinquenziali, la contestuale disponibilità di beni disicura provenienza delittuosa o di strumenti funzionali alla commissione di ulteriori reati,nonché il luogo stesso della detenzione, specie quando ingenti quantitativi di denarocontante siano trasportati secondo modalità non ordinarie o incompatibili con normaliesigenze di custodia personale.2.3.

Quanto alla necessità di individuare quantomeno la tipologia del reatopresupposto dei delitti di ricettazione o riciclaggio, deve osservarsi che, sul punto, lagiurisprudenza di legittimità non presenta un orientamento del tutto univoco.Accanto a pronunce che, ai fini della configurabilità del fumus, richiedonol’individuazione almeno tipologica del reato presupposto (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021,Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433-02; Sez. 2,n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020-01), ve ne sono altre secondo le quali laprovenienza delittuosa del denaro può essere desunta anche sulla base di elementi logici esintomatici, senza che sia necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delittopresupposto, della sua esatta tipologia o dei suoi autori (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023,Scordamaglia, Rv. 284522-01; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308-01; Sez.2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02).Osserva il Collegio che, anche aderendo all’orientamento più rigoroso, il principiodebba comunque essere calibrato in relazione alla fase processuale in cui il sequestrointerviene e al grado di sviluppo dell’attività investigativa.Questa Corte ha, infatti, precisato che la valutazione del fumus commissi delicti è“contenutisticamente differenziata” in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e delmateriale probatorio acquisito, che deve essere esaminato nella sua interezza (Sez. 2, n.10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283-01).Ne consegue che, quando il sequestro intervenga in una fase ancora iniziale delleindagini, non può pretendersi che il pubblico ministero debba immediatamente individuarecon precisione l’esatta tipologia del delitto presupposto, dovendo piuttosto allegare elementiidonei a rendere concreta, seria e plausibile l’ipotesi della provenienza delittuosa del bene.2.4.

Tanto premesso, nel caso di specie, il tribunale del riesame ha fatto buon governodei principi sopra enunciati, valorizzando una pluralità di elementi fattuali, ulteriori rispetto almero dato della disponibilità di denaro contante, ritenuti idonei a rendere concreta, seria eplausibile l’ipotesi della provenienza delittuosa della somma rinvenuta nella disponibilitàdell’indagato.In particolare, l’importo – pari a euro 360.000 in contanti – risultava di eccezionaleentità e privo di plausibile giustificazione, apparendo altresì non compatibile con le condizionieconomiche del [OSCURATO:PERSONA] e con la sua attività lavorativa di impiegato presso il corpo dei vigili delfuoco.Quella ingente provvista, inoltre, non era custodita presso l’abitazione o in altro luogonormalmente destinato alla conservazione di risparmi personali, ma trasportata all’internodell’autovettura.Il denaro era suddiviso in due parti, segnatamente euro 310.000 – che Laisodichiarava essergli stati consegnati da soggetti rimasti ignoti presso la stazione degliautobus di Avezzano – e ulteriori euro 50.000 occultati in un vano ricavato sotto il sedile latopasseggero, dotato di un meccanismo elettrico di apertura azionabile tramite cavo usb.Le modalità di custodia e occultamento della somma, la presenza di uncompartimento appositamente realizzato, la movimentazione di un così rilevante quantitativodi denaro contante secondo modalità non ordinarie e la stessa provenienza dichiarata dellasomma sono stati ritenuti dal tribunale elementi concretamente significativi ai fini dellaplausibile riconducibilità della provvista ad attività delittuosa.In tale quadro, il sequestro dei dispositivi telefonici non si è risolto in uno strumentoesplorativo diretto alla indiscriminata ricerca di eventuali ulteriori notizie di reato, ma haperseguito la specifica finalità di verificare, attraverso l’analisi dei contatti e dellecomunicazioni dell’indagato, la provenienza, le modalità di movimentazione e la destinazionedella somma e gli eventuali collegamenti con i soggetti indicati come autori della consegnadel denaro.Il vincolo, pertanto, non ha supplito alla mancanza del fumus, ma si è innestato, nellafase ancora iniziale delle indagini. su un quadro fattuale già connotato da plurimi indici dianomalia, costituendo lo strumento investigativo diretto ad approfondire la ricostruzione dellaprovenienza e della destinazione della provvista.Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.3.

Il secondo e il terzo motivo, in quanto logicamente connessi, possono essereesaminati congiuntamente.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 253cod. proc. pen., censurando l’ordinanza impugnata per avere ritenuto legittimo un sequestroesteso ai dispositivi telefonici in assenza di adeguata motivazione in ordine ai requisiti dipertinenzialità, proporzionalità e finalità probatoria del vincolo.Con il terzo motivo, deduce violazione di legge con riguardo al divieto di integrazionemotivazionale da parte del tribunale del riesame, assumendo che l’ordinanza impugnataavrebbe indebitamente integrato il contenuto del decreto genetico quanto alla finalitàprobatoria del sequestro e al nesso di pertinenzialità tra i dispositivi sequestrati e il reato percui si procede.I motivi non sono fondati.3.1.

In tema di sequestro probatorio, anche qualora avente ad oggetto cose costituenticorpo di reato, il decreto ablativo deve contenere una motivazione che dia conto della finalitàperseguita ai fini dell’accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.273548-01).

L’onere motivazionale deve, poi, essere modulato in relazione al fattoipotizzato, al tipo di illecito cui esso è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con ilreato e alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023,Santandrea, Rv. 285348-01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781-01).Con specifico riguardo ai dispositivi informatici, l’acquisizione integrale del relativocontenuto è consentita purché il sequestro non assuma carattere meramente esplorativo e ilpubblico ministero espliciti le ragioni per cui risulti necessario procedere ad una apprensioneestesa dei dati, in considerazione del tipo di reato per cui si procede, della concreta difficoltàdi individuare ex ante le informazioni rilevanti e della necessità di successiva selezione delmateriale pertinente (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949-02).Il decreto del pubblico ministero deve consentire anche un’adeguata verifica dellaproporzionalità della misura, illustrando le ragioni dell’eventuale apprensione integrale delcontenuto del dispositivo ovvero i criteri di selezione del materiale informatico rilevante ai finiinvestigativi (Sez. 6, n. 2234 del 13/01/2026, Nocerino, n.m.; Sez. 6, n. 17677 del29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv.286358-03).Il rispetto dei principi di pertinenzialità e proporzionalità non impone, però, criteri rigidie predeterminati di apprensione del materiale informatico, dovendo piuttosto l’autoritàgiudiziaria individuare, in relazione alle peculiarità del caso concreto, modalità operativeidonee a consentire una selezione mirata e non eccedente rispetto alle esigenze probatorie,evitando acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative e garantendo, al contempo,l’efficacia dell’attività di ricerca della prova (Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026, Siracusa).3.2.

I richiamati principi non risultano violati nel caso di specie.Dalla motivazione del decreto di sequestro, come richiamata dall’ordinanzaimpugnata, emerge, infatti, che l’apprensione dei dispositivi telefonici era funzionale a unaconsulenza informatica diretta ad accertare i contatti intrattenuti dall’indagato con i soggettirimasti ignoti che gli avevano consegnato la somma di euro 310.000 presso la stazione degliautobus di Avezzano, nonché ad approfondire la provenienza degli ulteriori euro 50.000occultati nell’autovettura.Il tribunale del riesame ha, inoltre, evidenziato che, nella fase ancora iniziale delleindagini, il collegamento tra i dispositivi sequestrati e il fatto oggetto di investigazioneavrebbe potuto emergere da telefonate, messaggi, chat, immagini ovvero dalla presenza dicontatti in rubrica, ritenendo, pertanto, necessario il mantenimento del vincolo sull’interocontenuto degli apparecchi.La motivazione dell’ordinanza impugnata non si risolve, pertanto, nella genericaprospettazione della possibile emersione di ulteriori ipotesi di reato, né demanda all’analisidei dispositivi il compito di individuare ex post il fumus commissi delicti, ma individua unospecifico thema probandum strettamente correlato ai fatti per cui si procede e alle concretemodalità di acquisizione, trasporto e occultamento della somma di denaro rinvenuta nelladisponibilità dell’indagato.Né il mantenimento del vincolo sull’intero contenuto dei dispositivi può ritenersi, allostato delle indagini, sproporzionato o privo di adeguata giustificazione, posto che proprio lanatura delle verifiche demandate all’analisi informatica rendeva oggettivamente nonpossibile individuare preventivamente la specifica tipologia di dato rilevante ai finiinvestigativi, dovendosi piuttosto procedere, secondo modalità coerenti con le peculiarità delcaso concreto, ad una successiva selezione del materiale pertinente rispetto alle esigenzeprobatorie dell’indagine.3.3.

Non sussiste la dedotta violazione del divieto di integrazione motivazionale daparte del tribunale del riesame.L’ordinanza impugnata, infatti, non ha individuato ex novo le finalità probatorie delsequestro, né ha supplito a una carenza motivazionale del decreto genetico, ma si è limitataa ribadire e condividere il contenuto investigativo già desumibile dal provvedimento delpubblico ministero, nel quale erano già specificamente indicati sia gli obiettividell’accertamento tecnico sui dispositivi sequestrati sia il collegamento tra le verificheinformatiche e la ricostruzione della provenienza e della movimentazione della somma didenaro rinvenuta nella disponibilità dell’indagato.I motivi non possono, quindi, trovare accoglimento.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCATERINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le della libertà di L'Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delleparti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quantodisposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePietro [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 2 marzo 2026, il Tribunale del riesame di L’Aquila confermava ilprovvedimento di convalida del sequestro probatorio di tre dispositivi telefonici, emesso, ilprecedente 13 febbraio, dal pubblico ministero presso il Tribunale di Avezzano nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di ricettazione in relazione alla detenzione dellasomma di euro 360.000 in contanti.2. Avverso tale ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen., saranno esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 325 e 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 253 cod. proc. pen., censurandol’erronea applicazione della legge quanto alla configurabilità del reato di ricettazione e allasussistenza del fumus commissi delicti, nonché la natura meramente esplorativa delsequestro.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 325 e 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., per avere l’ordinanza impugnataritenuto legittimo un sequestro esteso in via generalizzata ai dispositivi telefonici, in assenzadi adeguata motivazione in ordine ai requisiti di pertinenzialità, proporzionalità e finalitàprobatoria.2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione degli artt. 325 e 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen. in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge conriguardo al divieto di integrazione motivazionale da parte del tribunale del riesame e aipresupposti del sequestro probatorio, in particolare quanto al nesso di pertinenzialità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione allaconfigurabilità del reato di ricettazione e alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti,assumendo che il sequestro probatorio sia stato disposto in assenza di elementi idonei arendere plausibile la provenienza delittuosa della somma di denaro nella disponibilitàdell’indagato e abbia finito per assolvere a una indebita finalità meramente esplorativa.2.1. Va preliminarmente ricordato che il ricorso per cassazione avverso le ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione dilegge, nozione da intendersi comprensiva sia degli errores in iudicando e in procedendo siadi quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo delprovvedimento del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezzae ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice(Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017,Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296-01).Il sequestro probatorio deve essere sorretto da adeguata motivazione sia in ordine alfumus commissi delicti, con riferimento al reato per cui si procede, sia in relazione allaconcreta finalità probatoria perseguita, dovendo il provvedimento dare conto della relazionetra la res e l’attività di accertamento e dell’utilità dell’apprensione del bene ai finidell’acquisizione di ulteriori elementi probatori non altrimenti conseguibili senza lasottrazione dello stesso alla disponibilità dell’indagato o il suo trasferimento nelladisponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657-01;Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, Elsafty, Rv. 289016-01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019,dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542-01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007-01).2.2. Con specifico riferimento alla fattispecie di ricettazione, la giurisprudenza dilegittimità è costante nel ritenere che il mero possesso di denaro o valori sproporzionatirispetto alle condizioni economiche e reddituali del detentore, della cui provenienza nonvenga fornita plausibile giustificazione, non costituisca, di per sé, elemento sufficiente perritenere integrato il fumus del delitto, atteso che tale dato, isolatamente considerato, nonconsente di escludere che il bene possa avere provenienza lecita o derivare da condotte nonpenalmente rilevanti (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719-01).È, pertanto, necessario che siano acquisiti ulteriori elementi idonei a rendere concreta,seria e plausibile – pur con il minor grado di certezza richiesto nella fase cautelare – l’ipotesidella provenienza delittuosa del denaro ovvero della sua derivazione da una dellecontravvenzioni richiamate dall’art. 648, comma 2, cod. pen.Assumono rilievo, in tale prospettiva, tutte le circostanze del caso concreto, daapprezzare unitariamente in relazione alla natura e al valore del bene, alle modalità didetenzione e al contesto nel quale esso viene rinvenuto. L'entità della somma rinvenutacostituisce elemento suscettibile di valutazione nel caso concreto, specie quando l'importodetenuto risulti incompatibile con i redditi dichiarati e pari o superiore alle soglie di punibilitàpreviste per taluni reati tributari, potendo in tal caso il denaro, pur derivando da attività in sélecite, costituire provento di evasione fiscale penalmente rilevante ai sensi degli artt. 3, 4 e 5d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.Possono, inoltre, assumere significato sintomatico le modalità di conservazione ooccultamento della somma, ove indicative della volontà di sottrarla ai controlli, i precedentipenali o giudiziali del detentore per reati produttivi di profitto, i rapporti con contesti criminalio con soggetti gravitanti in ambienti delinquenziali, la contestuale disponibilità di beni disicura provenienza delittuosa o di strumenti funzionali alla commissione di ulteriori reati,nonché il luogo stesso della detenzione, specie quando ingenti quantitativi di denarocontante siano trasportati secondo modalità non ordinarie o incompatibili con normaliesigenze di custodia personale.2.3. Quanto alla necessità di individuare quantomeno la tipologia del reatopresupposto dei delitti di ricettazione o riciclaggio, deve osservarsi che, sul punto, lagiurisprudenza di legittimità non presenta un orientamento del tutto univoco.Accanto a pronunce che, ai fini della configurabilità del fumus, richiedonol’individuazione almeno tipologica del reato presupposto (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021,Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433-02; Sez. 2,n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020-01), ve ne sono altre secondo le quali laprovenienza delittuosa del denaro può essere desunta anche sulla base di elementi logici esintomatici, senza che sia necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delittopresupposto, della sua esatta tipologia o dei suoi autori (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023,Scordamaglia, Rv. 284522-01; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308-01; Sez.2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02).Osserva il Collegio che, anche aderendo all’orientamento più rigoroso, il principiodebba comunque essere calibrato in relazione alla fase processuale in cui il sequestrointerviene e al grado di sviluppo dell’attività investigativa.Questa Corte ha, infatti, precisato che la valutazione del fumus commissi delicti è“contenutisticamente differenziata” in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e delmateriale probatorio acquisito, che deve essere esaminato nella sua interezza (Sez. 2, n.10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283-01).Ne consegue che, quando il sequestro intervenga in una fase ancora iniziale delleindagini, non può pretendersi che il pubblico ministero debba immediatamente individuarecon precisione l’esatta tipologia del delitto presupposto, dovendo piuttosto allegare elementiidonei a rendere concreta, seria e plausibile l’ipotesi della provenienza delittuosa del bene.2.4. Tanto premesso, nel caso di specie, il tribunale del riesame ha fatto buon governodei principi sopra enunciati, valorizzando una pluralità di elementi fattuali, ulteriori rispetto almero dato della disponibilità di denaro contante, ritenuti idonei a rendere concreta, seria eplausibile l’ipotesi della provenienza delittuosa della somma rinvenuta nella disponibilitàdell’indagato.In particolare, l’importo – pari a euro 360.000 in contanti – risultava di eccezionaleentità e privo di plausibile giustificazione, apparendo altresì non compatibile con le condizionieconomiche del [OSCURATO:PERSONA] e con la sua attività lavorativa di impiegato presso il corpo dei vigili delfuoco.Quella ingente provvista, inoltre, non era custodita presso l’abitazione o in altro luogonormalmente destinato alla conservazione di risparmi personali, ma trasportata all’internodell’autovettura.Il denaro era suddiviso in due parti, segnatamente euro 310.000 – che Laisodichiarava essergli stati consegnati da soggetti rimasti ignoti presso la stazione degliautobus di Avezzano – e ulteriori euro 50.000 occultati in un vano ricavato sotto il sedile latopasseggero, dotato di un meccanismo elettrico di apertura azionabile tramite cavo usb.Le modalità di custodia e occultamento della somma, la presenza di uncompartimento appositamente realizzato, la movimentazione di un così rilevante quantitativodi denaro contante secondo modalità non ordinarie e la stessa provenienza dichiarata dellasomma sono stati ritenuti dal tribunale elementi concretamente significativi ai fini dellaplausibile riconducibilità della provvista ad attività delittuosa.In tale quadro, il sequestro dei dispositivi telefonici non si è risolto in uno strumentoesplorativo diretto alla indiscriminata ricerca di eventuali ulteriori notizie di reato, ma haperseguito la specifica finalità di verificare, attraverso l’analisi dei contatti e dellecomunicazioni dell’indagato, la provenienza, le modalità di movimentazione e la destinazionedella somma e gli eventuali collegamenti con i soggetti indicati come autori della consegnadel denaro.Il vincolo, pertanto, non ha supplito alla mancanza del fumus, ma si è innestato, nellafase ancora iniziale delle indagini. su un quadro fattuale già connotato da plurimi indici dianomalia, costituendo lo strumento investigativo diretto ad approfondire la ricostruzione dellaprovenienza e della destinazione della provvista.Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.3. Il secondo e il terzo motivo, in quanto logicamente connessi, possono essereesaminati congiuntamente.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 253cod. proc. pen., censurando l’ordinanza impugnata per avere ritenuto legittimo un sequestroesteso ai dispositivi telefonici in assenza di adeguata motivazione in ordine ai requisiti dipertinenzialità, proporzionalità e finalità probatoria del vincolo.Con il terzo motivo, deduce violazione di legge con riguardo al divieto di integrazionemotivazionale da parte del tribunale del riesame, assumendo che l’ordinanza impugnataavrebbe indebitamente integrato il contenuto del decreto genetico quanto alla finalitàprobatoria del sequestro e al nesso di pertinenzialità tra i dispositivi sequestrati e il reato percui si procede.I motivi non sono fondati.3.1. In tema di sequestro probatorio, anche qualora avente ad oggetto cose costituenticorpo di reato, il decreto ablativo deve contenere una motivazione che dia conto della finalitàperseguita ai fini dell’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.273548-01). L’onere motivazionale deve, poi, essere modulato in relazione al fattoipotizzato, al tipo di illecito cui esso è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con ilreato e alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023,Santandrea, Rv. 285348-01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781-01).Con specifico riguardo ai dispositivi informatici, l’acquisizione integrale del relativocontenuto è consentita purché il sequestro non assuma carattere meramente esplorativo e ilpubblico ministero espliciti le ragioni per cui risulti necessario procedere ad una apprensioneestesa dei dati, in considerazione del tipo di reato per cui si procede, della concreta difficoltàdi individuare ex ante le informazioni rilevanti e della necessità di successiva selezione delmateriale pertinente (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949-02).Il decreto del pubblico ministero deve consentire anche un’adeguata verifica dellaproporzionalità della misura, illustrando le ragioni dell’eventuale apprensione integrale delcontenuto del dispositivo ovvero i criteri di selezione del materiale informatico rilevante ai finiinvestigativi (Sez. 6, n. 2234 del 13/01/2026, Nocerino, n.m.; Sez. 6, n. 17677 del29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv.286358-03).Il rispetto dei principi di pertinenzialità e proporzionalità non impone, però, criteri rigidie predeterminati di apprensione del materiale informatico, dovendo piuttosto l’autoritàgiudiziaria individuare, in relazione alle peculiarità del caso concreto, modalità operativeidonee a consentire una selezione mirata e non eccedente rispetto alle esigenze probatorie,evitando acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative e garantendo, al contempo,l’efficacia dell’attività di ricerca della prova (Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026, Siracusa).3.2. I richiamati principi non risultano violati nel caso di specie.Dalla motivazione del decreto di sequestro, come richiamata dall’ordinanzaimpugnata, emerge, infatti, che l’apprensione dei dispositivi telefonici era funzionale a unaconsulenza informatica diretta ad accertare i contatti intrattenuti dall’indagato con i soggettirimasti ignoti che gli avevano consegnato la somma di euro 310.000 presso la stazione degliautobus di Avezzano, nonché ad approfondire la provenienza degli ulteriori euro 50.000occultati nell’autovettura.Il tribunale del riesame ha, inoltre, evidenziato che, nella fase ancora iniziale delleindagini, il collegamento tra i dispositivi sequestrati e il fatto oggetto di investigazioneavrebbe potuto emergere da telefonate, messaggi, chat, immagini ovvero dalla presenza dicontatti in rubrica, ritenendo, pertanto, necessario il mantenimento del vincolo sull’interocontenuto degli apparecchi.La motivazione dell’ordinanza impugnata non si risolve, pertanto, nella genericaprospettazione della possibile emersione di ulteriori ipotesi di reato, né demanda all’analisidei dispositivi il compito di individuare ex post il fumus commissi delicti, ma individua unospecifico thema probandum strettamente correlato ai fatti per cui si procede e alle concretemodalità di acquisizione, trasporto e occultamento della somma di denaro rinvenuta nelladisponibilità dell’indagato.Né il mantenimento del vincolo sull’intero contenuto dei dispositivi può ritenersi, allostato delle indagini, sproporzionato o privo di adeguata giustificazione, posto che proprio lanatura delle verifiche demandate all’analisi informatica rendeva oggettivamente nonpossibile individuare preventivamente la specifica tipologia di dato rilevante ai finiinvestigativi, dovendosi piuttosto procedere, secondo modalità coerenti con le peculiarità delcaso concreto, ad una successiva selezione del materiale pertinente rispetto alle esigenzeprobatorie dell’indagine.3.3. Non sussiste la dedotta violazione del divieto di integrazione motivazionale daparte del tribunale del riesame.L’ordinanza impugnata, infatti, non ha individuato ex novo le finalità probatorie delsequestro, né ha supplito a una carenza motivazionale del decreto genetico, ma si è limitataa ribadire e condividere il contenuto investigativo già desumibile dal provvedimento delpubblico ministero, nel quale erano già specificamente indicati sia gli obiettividell’accertamento tecnico sui dispositivi sequestrati sia il collegamento tra le verificheinformatiche e la ricostruzione della provenienza e della movimentazione della somma didenaro rinvenuta nella disponibilità dell’indagato.I motivi non possono, quindi, trovare accoglimento.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCATERINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20449/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris