CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 febbraio 2021
Cassazione n. 41583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Terza Sezione di questa Corte che, con sentenza del 11/07/2019, ha annullato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Messina aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata in data 25/10/2017 dal Tribunale di Patti - ha confermato detta ultima sentenza, per il reato di cui all'articolo 5 d.lgs. 74/2000, perché, in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] srl", aveva omesso di presentare la dichiarazione ai fini IVA, con un'imposta evasa di euro 173.685,34. Ciò a seguito di ordinanza, emessa in data 24/02/2021, di correzione dell'errore materiale contenuto del dispositivo, nel quale era stato dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto all'imputata. 1.1. La sentenza di annullamento aveva accolto l'unico motivo di ricorso con cui l'imputata deduceva la violazione di legge in relazione all'art. 581 cod. proc. pen. sull'assunto che, nella sentenza impugnata, non era stato motivato l'elemento psicologico e non era stato valutato l'errore sul fatto. 2. Avverso la sentenza rescissoria ricorre il difensore dell'imputata sollevando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che, ancora una volta, non sia stato dimostrato il dolo specifico relativo al reato di cui all'articolo 5 d.lgs. 74/2000. I Giudici non avrebbero adeguatamente valutato la circostanza per la quale non vi era alcuna volontà effettiva di evadere le imposte. 3. Ricorre, altresì, il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la Corte di merito motivato una sentenza di condanna e pronunciato, contraddittoriamente, in dispositivo l'estinzione del reato per prescrizione. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso dell'imputata sia dichiarato inammissibile. 5. Il ricorso della Spiccia è inammissibile, perché manifestamente infondato e del tuto generico. Esso, infatti, non si confronta con la motivazione resa dalla sentenza impugnata. Riproponendo le questioni dedotte con l'atto di appello, mira a contestare le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito, sollecitando, in modo generico, una diversa valutazione del compendio probatorio, che è inammissibile in questa sede qualora, come nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad un compiuto esame di tutte le risultanze probatorie. 4.1. La Corte di appello, in conformità alla sentenza rescindente della Suprema Corte, ha vagliato in maniera specifica la questione relativa alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo del reato, rilevandone l'infondatezza a fronte I delle generiche deduzioni della ricorrente ed in conformità alla giurisprudenza di legittimità in materia, in relazione ad una imposta evasa pari a euro 173.685,34 (cfr. Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 - 01, secondo cui, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione - art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta). La sentenza impugnata ha, in particolare, sostenuto che l'argomentazione addotta dalla difesa - superficialità ed inconsapevolezza della condotta da parte dell'imputata -, oltre ad essere meramente assertiva, non era comunque neanche pertinente al caso concreto, poiché l'entità stessa della realizzata evasione (in relazione alla entità del superamento della soglia di punibilità, pari ad euro 30.000) era di consistenza tale da escludere che la condotta omissiva possa ritenersi essere stata frutto di mera superficialità. Si tratta di una motivazione corretta e congrua, che resiste alla sollevata censura. 5. Inammissibile è altresì il ricorso del Procuratore generale che non tiene conto dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo. 7. Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili e la sola ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. e dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 g