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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03152/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rx\ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data aprile 2022 dalla Corte di appello di Roma che ha affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612 e 635 cod. pen.; - che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto prospetta enun- ciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che la recidiva reiterata infraquinquennale, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale del reato (Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015); - che anche il secondo motivo è manifestamente infondato poiché afferisce a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali.

Inve- ro, la corte territoriale ha correttamente evidenziato che la dichiarazione di nulli- tà (per genericità della formulazione) aveva riguardato il solo capo relativo al danneggiamento, cosicché non vi era ragione per riformulare il capo relativo alla minaccia e di riprodurlo nella nuova contestazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rx\ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data aprile 2022 dalla Corte di appello di Roma che ha affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612 e 635 cod. pen.; - che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto prospetta enun- ciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che la recidiva reiterata infraquinquennale, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale del reato (Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015); - che anche il secondo motivo è manifestamente infondato poiché afferisce a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali. Inve- ro, la corte territoriale ha correttamente evidenziato che la dichiarazione di nulli- tà (per genericità della formulazione) aveva riguardato il solo capo relativo al danneggiamento, cosicché non vi era ragione per riformulare il capo relativo alla minaccia e di riprodurlo nella nuova contestazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 d
Sentenza Cassazione n. 03152/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris