CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 29474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAZ-al-ci-avviso alle part3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente di esecuzione proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA]- riale di Pesaro. 3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassaziDne, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estènsore Il P esi