Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15204/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sione.

In motivazione si osserva quanto segue: a) non vi sono motivi per dubitare della attendibilità del teste Petrina, unica fonte sul fatto specifico delle modalità dell’investimento; b) pochi minuti dopo il [OSCURATO:PERSONA] è stato fermato mentre era ancora a bordo dell’auto, il che esclude una sostituzione di persona; c) il fatto che non sia mai stato realizzato un accertamento tecnico sui danni riportati dai due mezzi non può essere ritenuto di ostacolo all’accertamento del reato, anche in ragione dell’avvenuta definizione con rito abbreviato; d) la pena inflitta in primo grado è congrua.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto.

La decisione di secondo grado avrebbe – in tesi – compiuto esclusivamente un richiamo alla motivazione espressa dal primo giudice, senza fornire risposta agli interrogativi – specifici - sollevati dalla difesa con i motivi di appello.

In particolare la difesa – così come aveva fatto nel testo dei motivi di appello -evidenzia che le risultanze del tracciato GPS (installato sulla [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla decisione di primo grado) non collimano con i contenuti delle deposizioni testimoniali, determinando assoluta incertezza sul momento in cui si sarebbe verificato il sinistro.

Mancano del tutto, inoltre, i rilievi del sinistro, così come non è mai stata realizzata una consulenza sui presunti danni che la vettura [OSCURATO:PERSONA] avrebbe arrecato al ciclomotore (peraltro mai sequestrato e successivamente rottamato).

In simile contesto, la stessa esistenza dell’impatto tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo scooter condotto dal Petrina resta affidata alla sola deposizione del teste, priva di alcun reale elemento di supporto e contrastata da altri elementi di prova.

L’indagine principale riguardava reati di rapina – cui il [OSCURATO:PERSONA] è risultato estraneo – e ciò avrebbe determinato una colpevole superficialità nella raccolta di elementi a sostegno delle affermazioni rese dal teste Petrina, superficialità non risolvibile in danno dell’imputato.

L’ipotesi alternativa, affacciata dalla difesa, è che la caduta dal veicolo del M.llo Petrina si possa essere verificata per una condotta imprudente tenuta dal medesimo, nel corso della operazione di polizia giudiziaria.

I dubbi aumentano, in tesi, proprio in ragione del fatto che il motociclo non è stato mai posto in sequestro ed è stato successivamente rottamato, il che ha impedito di sottoporre a verifica le affermazioni rese dal teste Petrina. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

La doglianza si dirige verso le argomentazioni esposte sul punto della valutazione di attendibilità della persona offesa.

La difesa sostiene che già dal contenuto della deposizione emergono forti incertezze sulla ricostruzione della dinamica del fatto e ciò avrebbe reso ancor più necessaria quella attività di verifica che è del tutto mancata. 3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge.

L’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] finisce con il valorizzare come riscontri al narrato della persona offesa dati meramente ipotetici e non riscontrati, in violazione del principio per 2 F i r m a t o D a : G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : R A F F A E L L O M A G I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 e 1 c a 0 5 2 6 7 6 5 b d 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sione. In motivazione si osserva quanto segue: a) non vi sono motivi per dubitare della attendibilità del teste Petrina, unica fonte sul fatto specifico delle modalità dell’investimento; b) pochi minuti dopo il [OSCURATO:PERSONA] è stato fermato mentre era ancora a bordo dell’auto, il che esclude una sostituzione di persona; c) il fatto che non sia mai stato realizzato un accertamento tecnico sui danni riportati dai due mezzi non può essere ritenuto di ostacolo all’accertamento del reato, anche in ragione dell’avvenuta definizione con rito abbreviato; d) la pena inflitta in primo grado è congrua. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto. La decisione di secondo grado avrebbe – in tesi – compiuto esclusivamente un richiamo alla motivazione espressa dal primo giudice, senza fornire risposta agli interrogativi – specifici - sollevati dalla difesa con i motivi di appello. In particolare la difesa – così come aveva fatto nel testo dei motivi di appello -evidenzia che le risultanze del tracciato GPS (installato sulla [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla decisione di primo grado) non collimano con i contenuti delle deposizioni testimoniali, determinando assoluta incertezza sul momento in cui si sarebbe verificato il sinistro. Mancano del tutto, inoltre, i rilievi del sinistro, così come non è mai stata realizzata una consulenza sui presunti danni che la vettura [OSCURATO:PERSONA] avrebbe arrecato al ciclomotore (peraltro mai sequestrato e successivamente rottamato). In simile contesto, la stessa esistenza dell’impatto tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo scooter condotto dal Petrina resta affidata alla sola deposizione del teste, priva di alcun reale elemento di supporto e contrastata da altri elementi di prova. L’indagine principale riguardava reati di rapina – cui il [OSCURATO:PERSONA] è risultato estraneo – e ciò avrebbe determinato una colpevole superficialità nella raccolta di elementi a sostegno delle affermazioni rese dal teste Petrina, superficialità non risolvibile in danno dell’imputato. L’ipotesi alternativa, affacciata dalla difesa, è che la caduta dal veicolo del M.llo Petrina si possa essere verificata per una condotta imprudente tenuta dal medesimo, nel corso della operazione di polizia giudiziaria. I dubbi aumentano, in tesi, proprio in ragione del fatto che il motociclo non è stato mai posto in sequestro ed è stato successivamente rottamato, il che ha impedito di sottoporre a verifica le affermazioni rese dal teste Petrina. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La doglianza si dirige verso le argomentazioni esposte sul punto della valutazione di attendibilità della persona offesa. La difesa sostiene che già dal contenuto della deposizione emergono forti incertezze sulla ricostruzione della dinamica del fatto e ciò avrebbe reso ancor più necessaria quella attività di verifica che è del tutto mancata. 3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge. L’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] finisce con il valorizzare come riscontri al narrato della persona offesa dati meramente ipotetici e non riscontrati, in violazione del principio per 2 F i r m a t o D a : G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : R A F F A E L L O M A G I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 e 1 c a 0 5 2 6 7 6 5 b d 4
Sentenza Cassazione n. 15204/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris