CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31358-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; -intimati - per la cassazione della sentenza n. 8418/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] pe r la cassazione del la sentenza del Tribunale di Roma n. 8148del 13. 5. 2021, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per infrazioni del codice della strada, rigettando l’eccezione di prescrizione della pretesa per essere stata la cartella notificata entro il termine quinquennale di cui all’art. 28 legge n. 689 del 1981; con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 345 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere statuito sul mancato decorso della prescrizione sulla base di documenti, attestanti la notifica della cartella, prodotti tardivamente in appello dall’Agenzia delle Entrate, nonostante che l’opponente non avesse mai chiesto la pronuncia di prescrizione ma avesse contestato l’esistenza dei verbali di accertam en to delle violazioni; il ricorso è inammissibile, non investendo la motivazione del Tribunale, laddove ha rigettato l’opposizione dichiarando corretta e condivisibile l’affermazione del giudice di primo grado che, al momento della domanda giudiziale, il termine prescrizionale non era ancora maturato, mentre il vizio di omessa pronuncia non sussiste, non risultando né dal ricorso né dalla sentenza impugnata che l’appellante avesse riproposto in secondo grado la contestazione in ordine alla inesistenza dei verbali di accertamento delle violazioni . Considerato che: il Collegio, vista anche la memoria, condivide la proposta del Relatore , correggendo solo il refuso sul numero della sentenza impugnata (che è la n. 8418/2021); il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in favore della costituita Agenzia delle Entrate e Riscossione, seguono la soccombenza del ricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nel