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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37196/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 931\, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la richiesta di incidente di esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'eliminazione dalla pena inflittagli, con la sentenza irrevocabile resa dalla medesima Corte di appeEo in data 10 ma-zo 2015, dell'aumento correlato al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen..

Detta circostanza, nzatti, era stata esclusa dalla sentenza, in data 25 marzo 2013, che aveva definr:o con il rito abbreviato il procedimento a carico dei coimputati sicché il Tramontana doveva giovarsi dell'effetto favorevole.

2. Avverso il predetto provvedimento, il Tramontana ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia avi. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei lin-rti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza, in violazione di più norme di legge e segnatamente degli artt. 630, 666 e 669 cod. prcc. pen. nonché dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e comunque in assenza di adeguata motivazione, non aveva esteso nei suoi confronti, corre previsto dall'art. 630, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. in tema di revisione, gli effetti favorEvoli della sentenza resa nel procedimento a carico dei coimputAti nonostante la palese inconciliabilità dei fatti giudicati da quest'ultima con que li oggetto della sentenza irrevocabile emessa nei suoi confronti.

3. Con successiva memoria, tempestivamente depositata, la difesa del Tramontana ha ribadito le argomentazioni espresse nel ricorso con particolare riferimento alla sussistenza dei presupposti per la revisicne.

4. Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi manifestamente infondati.

L'istanza, peraltro, volta a sollecitare l'intervento del giudice dell'esecuzione sul titolo mediante l'eliminazione della porzione di pena relativa alla ci -costanza aggravante esclusa in altro procedimento, è stata correttamente dichiarata inammissibile in applicazione del principio giurisprude iziale, anche di recente ribadito da questa Corte, in base al quale il giudicato p fsò essere modificato, sia pure attraverso il diverso strumento processuale della -evisione, soltanto con il proscioglimento e non con la dichiarazione di responsabil tè per un diverso e meno grave reato. (Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278154, in una fattispecie relativa a un'istanza di revisione volta a e.;cludere la ricorrenza di un'aggravante, con conseguente riduzione di pena).

D'altra parte, il ricorrente, che è stato giudicato a dif erenza dei correi con rito ordinario e che ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in esecuzione deciso con una pronuncia di rigetto, non pcteva nemmeno ottenere l'eliminazione della porzione di pena con l'esclusione dell'aggravante ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.

Infatti, l'effetto estensivo d ll'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione dive -sa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione e comunque a condizione che il procedimento, riguardante unico reato con pluralità di imputati, non alpi)ia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione (ex plurimis Sez. 3, n. 43296 del 02/07/2014, Garozzo, Rv. 260978; Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260445).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedinento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazlone (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determina -e in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor .ente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 931\, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la richiesta di incidente di esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'eliminazione dalla pena inflittagli, con la sentenza irrevocabile resa dalla medesima Corte di appeEo in data 10 ma-zo 2015, dell'aumento correlato al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.. Detta circostanza, nzatti, era stata esclusa dalla sentenza, in data 25 marzo 2013, che aveva definr:o con il rito abbreviato il procedimento a carico dei coimputati sicché il Tramontana doveva giovarsi dell'effetto favorevole. 2. Avverso il predetto provvedimento, il Tramontana ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia avi. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei lin-rti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza, in violazione di più norme di legge e segnatamente degli artt. 630, 666 e 669 cod. prcc. pen. nonché dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e comunque in assenza di adeguata motivazione, non aveva esteso nei suoi confronti, corre previsto dall'art. 630, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. in tema di revisione, gli effetti favorEvoli della sentenza resa nel procedimento a carico dei coimputAti nonostante la palese inconciliabilità dei fatti giudicati da quest'ultima con que li oggetto della sentenza irrevocabile emessa nei suoi confronti. 3. Con successiva memoria, tempestivamente depositata, la difesa del Tramontana ha ribadito le argomentazioni espresse nel ricorso con particolare riferimento alla sussistenza dei presupposti per la revisicne. 4. Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi manifestamente infondati. L'istanza, peraltro, volta a sollecitare l'intervento del giudice dell'esecuzione sul titolo mediante l'eliminazione della porzione di pena relativa alla ci -costanza aggravante esclusa in altro procedimento, è stata correttamente dichiarata inammissibile in applicazione del principio giurisprude iziale, anche di recente ribadito da questa Corte, in base al quale il giudicato p fsò essere modificato, sia pure attraverso il diverso strumento processuale della -evisione, soltanto con il proscioglimento e non con la dichiarazione di responsabil tè per un diverso e meno grave reato. (Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278154, in una fattispecie relativa a un'istanza di revisione volta a e.;cludere la ricorrenza di un'aggravante, con conseguente riduzione di pena). D'altra parte, il ricorrente, che è stato giudicato a dif erenza dei correi con rito ordinario e che ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in esecuzione deciso con una pronuncia di rigetto, non pcteva nemmeno ottenere l'eliminazione della porzione di pena con l'esclusione dell'aggravante ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. Infatti, l'effetto estensivo d ll'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione dive -sa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione e comunque a condizione che il procedimento, riguardante unico reato con pluralità di imputati, non alpi)ia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione (ex plurimis Sez. 3, n. 43296 del 02/07/2014, Garozzo, Rv. 260978; Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260445). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedinento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazlone (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determina -e in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor .ente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
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