CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08686/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del 27 settembre 2024 del Gup del Tribunale di Bologna che ha condannato l'imputato per il reato a lui ascritto di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione ex art.530, comma 2, cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per assenza dell'elemento soggettivo del reato; violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62-bis cod. pen.) risultano non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (per tutti i motivi si vedano pagg.2-3 della sent. impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto. Invero, con riferimento alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato — che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione — la Corte ha puntualmente ravvisato la sussistenza del dolo, evidenziando come la dichiarazione resa dall'imputato fosse strutturata in modo tale da lasciar consapevolmente intendere che il reddito complessivo rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ammontasse a euro 10.045,80. Egli, infatti, indicava esclusivamente il proprio reddito, omettendo quello della compagna convivente, pur qualificandola come soggetto percettore di reddito, così integrando una condotta connotata da volontaria rappresentazione mendace della reale situazione economica. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello di Bologna richiama in maniera specifica gli elementi che hanno portato ad escludere l'esistenza di indici positivi in grado consentire il riconoscimento delle invocate attenuanti. Il provvedimento impugnato si colloca nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo Comportamento processuale). In particolare, la Corte ha ritenuto la condotta tutt'altro che minimale e, pertanto, non meritevole di trattamento sanzionatorio più mite, avuto riguardo alla marcata intensità del dolo che ha indotto l'imputato a omettere integralmente l'indicazione del reddito della convivente, al fine di conseguire un indebito beneficio economico, con evidente pregiudizio per soggetti effettivamente versanti in condizioni di bisogno (pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos