CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 27 maggio 2026 il Tribunale di sorveglianza diSalerno rigettava l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme delladetenzione domiciliare, che era stata presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXper la pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuatanella data del 14 luglio 2030.Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianzadi Salerno sull’assunto che le condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA],che risultava affetto da gravi scompensi cardio-respiratori, correlati a unapatologia diabetologica connotata da severità, pur nella loro obiettivaproblematicità, dovevano ritenersi compatibili con il regime carcerario al quale ildetenuto era attualmente sottoposto presso la Casa circondariale di Salerno, cosìcome attestato dalle relazioni sanitare redatte nel corso della sua carcerazione,analiticamente richiamate nella decisione censurata.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv.XXXXXXXXXXXXXXX, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre,correlate, censure difensive.Con queste doglianze, di cui si impone un esame congiunto, si deducevanola violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato,conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dellemisure alternative alla detenzione richieste da [OSCURATO:PERSONA], cheerano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Salerno con un percorsoargomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle patologiecardio-respiratorie e diabetologiche – severe, conclamate e concomitanti – cheaffliggevano il ricorrente, che, nell’ultimo periodo di carcerazione, si eranoulteriormente aggravate, come attestato dagli esiti della visita neurologica svoltail 21 maggio 2026, i cui risultati clinici venivano disattesi dalla decisionecensurata.Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Salerno, nelrespingere l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme delladetenzione domiciliare, non aveva considerato che XXXXXXXXX era affetto dapatologie concomitanti e connotate da elevatissima gravità, che, comeevidenziato nelle certificazioni sanitarie allegate, potevano essere monitoratesoltanto con la sua allocazione in strutture cliniche specializzate, esterne alcircuito penitenziario nazionale, con le quali il provvedimento impugnato non siera confrontato, nonostante la peculiarità delle condizioni nosografiche delricorrente.Le considerazioni esposte ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, articolato in tre, correlate,censure difensive, non individua singoli profili dell’ordinanza impugnata dasottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti peril differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare,richiesto da [OSCURATO:PERSONA], che risultano vagliati dal Tribunale disorveglianza di Salerno nel rispetto delle emergenze processuali e dellecondizioni di salute del ricorrente, la cui problematicità non è, ai presenti fini,controversa.Il detenuto, infatti, è affetto da, conclamate e concomitanti, patologiecardio-respiratorie e diabetologiche – entrambe connotate da elevata severità –,in conseguenza delle quali, da tempo, è sottoposto a un monitoraggio clinicoperiodico, effettuato all’interno del circuito penitenziario, come evidenziatonell’ultimo degli accertamenti clinici eseguiti presso la Casa circondariale diSalerno, il 21 maggio 2026, sui quali, al contrario di quanto dedottoassertivamente dalla difesa del ricorrente, la decisione censurata si soffermava intermini motivazionali congrui.Deve, invero, osservarsi che nel provvedimento censurato venivano valutaticorrettamente gli elementi processuali, evidenziandosi che le condizioni di salutedi [OSCURATO:PERSONA], pur nel contesto di obiettiva complessità clinicadescritto, non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con ladetenzione carceraria patita presso la struttura penitenziaria salernitana. Infatti,gli scompensi cardio-respiratori e diabetologici, pur connotati da severità, da cuirisultava affetto il ricorrente, erano sottoposti a un monitoraggio intramurariocostante, attualmente effettuato presso il centro clinico della Casa circondarialedi Salerno dove il ricorrente era detenuto, che doveva ritenersi idoneo asupportare terapeuticamente il paziente.Il giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di Salerno,del resto, era avvalorato dagli accertamenti sanitari eseguiti nel corso della lungadetenzione di XXXXXXXXX, richiamati nel provvedimento impugnato in terminirispettosi delle emergenze cliniche, da cui emergeva l’esistenza di una situazionenosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte averifica incompatibili, sebbene problematiche, con il regime carcerario patitopresso la struttura carceraria salernitana.Tale giudizio di compatibilità, peraltro, andava ulteriormente correlatoall’atteggiamento oppositivo manifestato da XXXXXXXXX, che, in più occasioni, siera rifiutato di sottoporsi ai trattamenti terapeutici che gli venivano proposti dalpersonale sanitario della struttura penitenziaria salernitana, manifestando uncomportamento incompatibile con la concessione delle misure alternative alladetenzione invocate. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza diquesta Corte, da tempo consolidata, che si attaglia perfettamente al caso inesame, secondo cui: «In tema di differimento facoltativo della pena per graveinfermità, la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato, realizzatacioè mediante comportamenti come la mancanza di collaborazione per losvolgimento di terapie e di accertamenti o il rifiuto dei medicamenti e del cibo,non può essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento tra esigenze disalvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi di effettività della rispostapunitiva, non potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato infunzione di un risultato estraneo alla sua causa» (Sez. 1, n. 39986 del08/05/2019, Pannunzi, Rv. 277488 - 01; si veda, in senso sostanzialmenteconforme, anche Sez. 1, n. 5547 del 15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv.278472 - 01; Sez. 1, n. 26540 del 04/07/2016, dep. 2017, Piras, Rv. 270629 -01).3. In questa cornice, non può non rilevarsi che la situazione clinica diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni perottenere la concessione delle misure alternative alla detenzione invocate, nonpotendosi ravvisare, almeno allo stato, condizioni di infermità incompatibili con lostato detentivo patito presso laCasa circondariale di Salerno. Rispetto a talicondizioni di salute, inoltre, il richiamo all’astratta rilevanza nosografica dellepatologie considerate – anche tenuto conto dell’atteggiamento oppositivomanifestato dal ricorrente, cui ci si è riferiti nel paragrafo precedente –, appareprivo di rilievo e non rende necessario lo svolgimento di ulteriori verifiche clinichefunzionali a valutare l’andamento delle patologie del detenuto, sottoposto a unmonitoraggio costante e adeguato.Occorre, invero, ribadire che le emergenze cliniche non consentivano diesprimere un giudizio di incompatibilità con lo stato carcerario attualmente patitodal ricorrente, atteso che, secondo quanto riferito a pagina 3 del provvedimentoimpugnato, con argomentazioni non illogiche e rispettose delle emergenzecliniche, non «risulta dimostrata l’esistenza di un pregiudizio attuale e nonaltrimenti fronteggiabile per la salute del condannato, né l’inadeguatezza dellestrutture sanitarie penitenziarie rispetto alle patologie riscontrate».4. Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Salerno, dunque,risulta fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche –peraltro incontroverse e non contestate processualmente – e pienamenteconforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, perl’accoglimento di una misura alternativa incentrata sulle condizioni di salute delricorrente, è necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui è affetto ilcondannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenze dannose o,comunque, esiga un trattamento terapeutico che, al contrario di quantoriscontrato con riferimento alla posizione detentiva di XXXXXXXXX, non si possaagevolmente attuare nello stato di detenzione. In tali ipotesi, occorre verificarese lo stato di detenzione carceraria comporti un’afflizione del detenuto di taleintensità da eccedere il livello che deriva dall’esecuzione della pena, rendendoincompatibile la prosecuzione della carcerazione con la dignità umana delcondannato, su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale di sorveglianzachiamato a pronunciarsi, che è certamente riscontrabile nel caso di specie, allaluce dei puntuali richiami delle verifiche eseguite nei confronti del detenuto (trale altre, Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225 - 01; Sez. 1,n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013,dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406 - 01).Né potrebbe essere diversamente, non essendo possibile, in ipotesi diquesto genere, esprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni disalute del detenuto affetto da una patologia, che si assume incompatibile con lasua carcerazione.Non si può, infatti, esprimere un giudizio sulla compatibilità del regimecarcerario con le condizioni di salute del detenuto senza compiere unaccertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sulpercorso terapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all’interno delcircuito penitenziario, come costantemente affermato da questa Corte, secondocui l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull’applicazione delladetenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento trale istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizionicomplessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità deipresidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza dellapossibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibileassicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni delmantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadroclinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01).5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento,occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.