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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39269/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 dicembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Velletri, emessa in data 27 maggio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 629 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 3, n. 17827 del 05/12/2018, dep. 2019, G., Rv. 275479 - 02; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880), le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 5 sulla parzialità del risarcimento dei danni morali stante la seria entità del turbamento arrecato, anche emergente dalle conversazioni whatsapp); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta la graduazione della pena, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 e in motivazione; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano pag. 5 sul trattamento sanzionatorio, ove la Corte territoriale, facendo riferimento alla negativa personalità dell'imputato, ha ritenuto di non poter ridurre ulteriormente la pena, già stabilita in misura prossima ai minimi edittali ed in senso favorevole all'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; it, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 dicembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Velletri, emessa in data 27 maggio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 629 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 3, n. 17827 del 05/12/2018, dep. 2019, G., Rv. 275479 - 02; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880), le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 5 sulla parzialità del risarcimento dei danni morali stante la seria entità del turbamento arrecato, anche emergente dalle conversazioni whatsapp); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta la graduazione della pena, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 e in motivazione; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano pag. 5 sul trattamento sanzionatorio, ove la Corte territoriale, facendo riferimento alla negativa personalità dell'imputato, ha ritenuto di non poter ridurre ulteriormente la pena, già stabilita in misura prossima ai minimi edittali ed in senso favorevole all'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; it, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 39269/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris