CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE di APPELLO di TORINO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 19/10/2017, limitatamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di usura di cui al capo C), riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale in conseguenza dell'esclusione della circostanza aggravante dello stato di bisogno della p.o., e ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla residua affermazione di responsabilità (per erronea valutazione delle dichiarazioni della p.o., contraddittorie e quindi inattendibili; per omessa considerazione di quanto emergente dai rilievi del CTP quanto alla necessità della p.o. di disporre di denaro contante; quanto alla configurazione dello stato di necessità in riferimento all'attività imprenditoriale svolta dalla p.o., in realtà asseritamente non interessata ai prestiti oggetto d'imputazione). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti, e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. Il ricorso reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 1.2. In particolare, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 8 e seguenti della sentenza impugnata, valorizzando le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, oltre che riscontrate dalla documentazione bancaria acquisita; ha anche puntualmente spiegato le ragioni z 6- per le quali non reputava attendibile la versione dei fatti fornita dalla difesa, confutando specificamente, punto per punto, i rillavi della difesa. 2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con mot