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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 10191/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione con riferimento al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva infraquinquennale ritenuta sussistente, con il secondo motivo, il vizio della motivazione con riferimento alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale e, con il terzo motivo, il vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva; Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto meramente reiterativi delle censure già proposte in grado di appello e disattese con motivazione congrua e logica della sentenza impugnata alla pag. 4; Ritenuto, peraltro, che i motivi si risolvono nella sollecitazione ad una diversa determinazione della pena, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 febbraio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione con riferimento al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva infraquinquennale ritenuta sussistente, con il secondo motivo, il vizio della motivazione con riferimento alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale e, con il terzo motivo, il vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva; Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto meramente reiterativi delle censure già proposte in grado di appello e disattese con motivazione congrua e logica della sentenza impugnata alla pag. 4; Ritenuto, peraltro, che i motivi si risolvono nella sollecitazione ad una diversa determinazione della pena, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2026
Sentenza Cassazione n. 10191/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris