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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 40232/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno del 5 novembre 2021 in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 commesso in [OSCURATO:PERSONA] 1'11 agosto 2021.

Gli esponenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi probatori circa la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente sequestrata, con conseguente mancata derubricazione della ipotesi di reato nella fattispecie non penalmente rilevante di cui all'art. 75, d.P.R. 309/90.

Con memoria depositata il 13 settembre 2023 i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno insistito sulla fondatezza dei motivi, previa assegnazione alla Sezione competente.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati.

Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604).

Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione.

La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, opera un buon governo della consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale.

I giudici del gravame hanno dato conto, infatti, degli elementi di prova in ordine alla destinazione allo spaccio sottolineando come deponessero in tal senso, oltre il dato ponderale dello stupefacente sequestrato ( pari a 14 grammi di cocaina, divisi in due involucri occultati negli indumenti intimi della Ivascu, dal quale ricavare circa 73 singole dosi, esorbitante rispetto alla mera scorta personale), anche le modalità della condotta ( la Ivescu aveva spontaneamente consegnato solo uno dei due involucri, contenente solo il quantitativo minore, idoneo a ricavare 14 dosi, sapientemente tacendo il possesso dell'altro involucro, contenente un quantitativo idoneo a ricavare 57 dosi) e le precarie condizioni economiche degli imputati (il Graniti non aveva dimostrato di svolgere attività lavorativa, la Ivascu era commessa in un supermercato, attività la cui remunerazione non giustificava un simile acquisto, se non nella ragionevole prospettiva di un recupero).

A fronte di tale coerente tessuto motivazionale, che si salda integralmente, secondo i principi della " doppia conforme", con la sentenza di primo grado, i motivi proposti sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno del 5 novembre 2021 in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 commesso in [OSCURATO:PERSONA] 1'11 agosto 2021. Gli esponenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi probatori circa la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente sequestrata, con conseguente mancata derubricazione della ipotesi di reato nella fattispecie non penalmente rilevante di cui all'art. 75, d.P.R. 309/90. Con memoria depositata il 13 settembre 2023 i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno insistito sulla fondatezza dei motivi, previa assegnazione alla Sezione competente. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, opera un buon governo della consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale. I giudici del gravame hanno dato conto, infatti, degli elementi di prova in ordine alla destinazione allo spaccio sottolineando come deponessero in tal senso, oltre il dato ponderale dello stupefacente sequestrato ( pari a 14 grammi di cocaina, divisi in due involucri occultati negli indumenti intimi della Ivascu, dal quale ricavare circa 73 singole dosi, esorbitante rispetto alla mera scorta personale), anche le modalità della condotta ( la Ivescu aveva spontaneamente consegnato solo uno dei due involucri, contenente solo il quantitativo minore, idoneo a ricavare 14 dosi, sapientemente tacendo il possesso dell'altro involucro, contenente un quantitativo idoneo a ricavare 57 dosi) e le precarie condizioni economiche degli imputati (il Graniti non aveva dimostrato di svolgere attività lavorativa, la Ivascu era commessa in un supermercato, attività la cui remunerazione non giustificava un simile acquisto, se non nella ragionevole prospettiva di un recupero). A fronte di tale coerente tessuto motivazionale, che si salda integralmente, secondo i principi della " doppia conforme", con la sentenza di primo grado, i motivi proposti sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre
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