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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10579/2026

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icorso propost o da BoutartourSami, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanzain data 2 8 / 1 0 /202 5 del la Corte di a ppello di Ancona visti gli atti, l’ordinanzaimpugnata e il ricors o ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 2 8 ottobre 202 5 la Corte di a ppello di Ancona dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Ravenna del 10 marzo 2017, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del18 luglio 2018, irrevocabile dal 17 luglio 2019, che lo aveva condannato alla pena di anni sei e mesi tre di reclusione edeuro 7.500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 648-bis e 648 cod. pen. 2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge:lamenta, in particolare, l’erronea valutazione della Corte territoriale circa la potenziale decisività della dichiarazione giurata del 26 maggio 2025 per l’accoglimento dell’istanza di revisione, nonché circa l’impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di espletare congrua difesa tecnicanel giudizio concluso con la sentenza oggetto di revisione .

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

2. Con riguardo alla dedotta impossibilità del ricorrente di espletare congrua difesa tecnica nel giudizio che si concludeva con la sentenza irrevocabile, impugnata in revisione, deve osservarsi che, se la doglianza riguardava la mancata partecipazione a quel giudizio per difetto di notifica dell’atto contenente la vocatio in iudicium, la stessa, come già osservato dalla Corte territoriale, sollevata nel giudizio di merito, era stata motivatamente ritenuta infondata.

In ogni caso, si tratterebbe di censura non proponibile in questa sede, ma, al più, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. (vedi Sez.

U., n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01).

Per il resto, si tratta di censura del tutto generica, non inquadrabile in alcuno dei casi di revisione previsti dall’art. 630 cod. proc. pen. 3.

Quanto alla decisività, come prova nuova, della dichiarazione giurata del 26 maggio 2025 di [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta, con motivazione del tutto congrua ed immune da censure di manifesta illogicità, la Corte di appello l’ha esclusa.

Al riguardo, occorre ricordare che, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità(tanto da richiedersi,se i nuovi mezzi di prova s ono rappresentati da dichiarazioni, che le stesse siano state raccolte e presentate al giudice della revisione secondo le prescrizioni fissate per le indagini difensive che assicurano, quantomeno, l'assunzione da parte del dichiarante dell'obbligo di dire la verità, giuridicamente assistito da sanzione in caso di violazione: vedi Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv. 288137-05), anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029-01).

Nel caso in esame, innanzitutto la Corte ha rilevato la dubbia affidabilità di un nuovo elemento di prova rappresentato da una dichiarazione giurata del fratello del ricorrente, priva di data e con l’asseverazione del tutto illeggibile.

Quindi, ha proceduto a saggiarne la persuasività e la congruenza raffrontandola con il materiale probatorio che era stato posto a base della condanna del [OSCURATO:PERSONA], con un’articolata motivazione, logica e puntuale, non scalfita dalle generiche censure proposte con il ricorso.

4. Su tali basi, il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11marzo 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso propost o da BoutartourSami, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanzain data 2 8 / 1 0 /202 5 del la Corte di a ppello di Ancona visti gli atti, l’ordinanzaimpugnata e il ricors o ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2 8 ottobre 202 5 la Corte di a ppello di Ancona dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Ravenna del 10 marzo 2017, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del18 luglio 2018, irrevocabile dal 17 luglio 2019, che lo aveva condannato alla pena di anni sei e mesi tre di reclusione edeuro 7.500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 648-bis e 648 cod. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge:lamenta, in particolare, l’erronea valutazione della Corte territoriale circa la potenziale decisività della dichiarazione giurata del 26 maggio 2025 per l’accoglimento dell’istanza di revisione, nonché circa l’impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di espletare congrua difesa tecnicanel giudizio concluso con la sentenza oggetto di revisione . 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 2. Con riguardo alla dedotta impossibilità del ricorrente di espletare congrua difesa tecnica nel giudizio che si concludeva con la sentenza irrevocabile, impugnata in revisione, deve osservarsi che, se la doglianza riguardava la mancata partecipazione a quel giudizio per difetto di notifica dell’atto contenente la vocatio in iudicium, la stessa, come già osservato dalla Corte territoriale, sollevata nel giudizio di merito, era stata motivatamente ritenuta infondata. In ogni caso, si tratterebbe di censura non proponibile in questa sede, ma, al più, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. (vedi Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01). Per il resto, si tratta di censura del tutto generica, non inquadrabile in alcuno dei casi di revisione previsti dall’art. 630 cod. proc. pen. 3. Quanto alla decisività, come prova nuova, della dichiarazione giurata del 26 maggio 2025 di [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta, con motivazione del tutto congrua ed immune da censure di manifesta illogicità, la Corte di appello l’ha esclusa. Al riguardo, occorre ricordare che, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità(tanto da richiedersi,se i nuovi mezzi di prova s ono rappresentati da dichiarazioni, che le stesse siano state raccolte e presentate al giudice della revisione secondo le prescrizioni fissate per le indagini difensive che assicurano, quantomeno, l'assunzione da parte del dichiarante dell'obbligo di dire la verità, giuridicamente assistito da sanzione in caso di violazione: vedi Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv. 288137-05), anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029-01). Nel caso in esame, innanzitutto la Corte ha rilevato la dubbia affidabilità di un nuovo elemento di prova rappresentato da una dichiarazione giurata del fratello del ricorrente, priva di data e con l’asseverazione del tutto illeggibile. Quindi, ha proceduto a saggiarne la persuasività e la congruenza raffrontandola con il materiale probatorio che era stato posto a base della condanna del [OSCURATO:PERSONA], con un’articolata motivazione, logica e puntuale, non scalfita dalle generiche censure proposte con il ricorso. 4. Su tali basi, il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11marzo 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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